Tribunale di Firenze, 28 gennaio 2018, n. 180. "L'intervento della scriminante sportiva nell'ambito della responsabilità ex art. 2048, II comma c.c."

Titolo

“L'intervento della scriminante sportiva nell'ambito della responsabilità ex art. 2048, II comma c.c.”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Firenze, sent. 28 gennaio 2018, n. 180. Giudice Dott.ssa  Zanda.

Massima

Non deve essere risarcito il danno cagionato ad un minore che, durante una competizione di canoa-polo, riportava dei danni alla persona in quanto il sinistro realizzatosi rientra nel rischio consentito connaturato alla pratica di ogni attività sportiva.

Keywords

Sport - Responsabilità dell’istruttore - Omessa vigilanza- Caso fortuito – Rigetto – Fattispecie.

Commento

La sentenza in esame tratta del caso di un minore che, nel corso di una competizione sportiva di canoa-polo sul fiume Arno, subiva un danno riportando un trauma dento-facciale, a seguito di un incidente con l’imbarcazione di un altro allievo.

Ciò considerato, i genitori del minore agivano in giudizio contro l’Associazione sportiva per omessa vigilanza e non corretta impartizione delle cautele da parte dell’istruttore, secondo le disposizioni sulla responsabilità civile dei precettori di cui all’art. 2048, II comma, c.c.

L’Associazione convenuta si costituiva in giudizio negando qualsiasi violazione e proponeva chiamata in garanzia della sua Compagnia assicurativa.

La medesima Associazione specificava, inoltre, che l’istruttore aveva comunque osservato tutte le cautele relative all’adozione delle regole di comune prudenza e diligenza e che l’evento realizzatosi rientrava nell’ambito del rischio consentito insito in qualunque attività sportiva.

Si costituiva, altresì, la Compagnia assicurativa, che negava qualunque forma di negligenza da parte dell’istruttore ed evidenziava che l’evento si era determinato a seguito della realizzazione di un caso fortuito.

Il Tribunale non accoglieva la domanda attorea e ciò in ragione delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, il Giudice di primo grado rilevava che l’attività sportiva in parola consiste in una competizione a squadre e che i genitori del minore e il minore stesso, al momento della iscrizione presso l’Associazione sportiva, erano ben consapevoli delle modalità di svolgimento della pratica di canoa-polo, accettando il rischio connaturato nella predetta attività.

In secondo luogo, è stato osservato che, in caso di infortunio sportivo ai danni di un allievo, l’istruttore risulterebbe essere responsabile ex art. 2048, II comma, c.c., laddove parte attrice riuscisse a dimostrare che il medesimo istruttore non ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno e che l’evento è causa di una condotta colposa di un altro allievo (a tale proposito, è opportuno segnalare che non è possibile richiamare l’art. 2048 c.c. laddove l’allievo provoca un danno a sé stesso).

Ebbene, nel caso in esame, vista la natura dello sport praticato (dove concretamente i partecipanti alla competizione si trovano in spazi ben definiti, vicini tra loro, utilizzano pagaie per effettuare tiri e per spostarsi), il Giudice ritiene che l’evento può ben rientrare nell’ambito di applicabilità della c.d. scriminante sportiva.

Ciò in quanto è da considerarsi lecito il comportamento dello sportivo che causa un danno e che, allo stesso tempo, rientra in uno schema di gioco dove la condotta posta in essere è tipica e normale rispetto alla disciplina praticata.

In particolare, nella questione oggetto di commento, secondo le ricostruzioni fornite dalle parti, il sinistro è causa di un caso fortuito realizzatosi nel corso del normale svolgimento della attività sportiva. Peraltro, non è riscontrabile una omessa vigilanza da parte dell’istruttore, pacificamente presente durante la lezione.

In virtù di tali considerazioni e, secondo i criteri di applicabilità dell’art. 2048, II comma, c.c., la sequenza causale che ha determinato l’evento non può essere addebitata a parte convenuta.

Precedenti conformi

Cass. Civ., 8740/2001; Cass. Civ., 482/2003; Cass. Civ., 7247/2011.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza.

 

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