Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 49

Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive - Riserva al giudice sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi - Eccezione di inammissibilità della questione siccome tesa ad ottenere un improprio avallo interpretativo –

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata da una delle parti costituite, poiché il rimettente, più che esporre un reale dubbio di costituzionalità, ricercherebbe un improprio avallo all'interpretazione da lui in passato seguita e, ora, sconfessata dal giudice del gravame. Invero, il Tar del Lazio, dopo avere riferito i profili della propria precedente posizione, si dà carico del fatto che essa è stata motivatamente disattesa dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dal Consiglio di Stato, il quale, pur ritenendola l'unica possibile, si pone peraltro in termini problematici rispetto alla compatibilità costituzionale della propria interpretazione. Pertanto, di fronte all'opposta tesi, argomentatamente sostenuta dal giudice del gravame, che è, riguardo al caso, anche giudice di ultima istanza di merito, non restava al rimettente, proprio in quanto aderiva all'interpretazione del Consiglio di Stato, che sollevare il presente dubbio di costituzionalità, in tal senso portando a compimento l' iter esegetico lumeggiato dal massimo organo di giustizia amministrativa.

 

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