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L'esito dei ricorsi discussi dalla Prima Sezione

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dall'Avv. Prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutesi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato il 4 aprile 2019, dalla Associazione Calcio Ravarino contro il provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 marzo 2019, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla U.S. Povigliese ed in riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND (di cui al Comunicato n. 32 del 20 febbraio 2019), è stata inflitta alla Società A.C. Ravarino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17 del CGS FIGC. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a favore della resistente U.S. Povigliese A.S.D.

 

HA RESPINTO il ricorso presentato il 12 aprile 2019, dalla USD San Michele 2009 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND e dell'ASD Cristoforo Colombo per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Veneto FIGC-LND, pubblicata il 13 marzo 2019 sul C.U. n. 75, relativa alle risultanze della gara San Michele 2009-Cristoforo Colombo, che, nel respingere il gravame della USD San Michele, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di primo grado endofederale che ha irrogato, in capo all’odierna ricorrente, la sanzione della perdita sportiva della gara con l’ASD Cristoforo Colombo, omologando il risultato sul punteggio di 0-3 in favore della seconda, per la violazione dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a), CGS; la sanzione dell'ammenda pari a € 50,00 a carico della stessa USD San Michele; la sanzione della inibizione fino al 23 gennaio 2019 a carico del dirigente accompagnatore, sig. Marco Tramarin, nonché la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Andrea Viale. Nulla per le spese.

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