Ricorso di Pasquale Valente contro Presidente FITAV Luciano Rossi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Pasquale Valente (tesserato FITAV) contro il sig. Luciano Rossi (Presidente p.t. della FITAV) avverso la sentenza emessa dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) del 24 giugno 2019, notificata a mezzo pec in data 5 luglio 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal sig. Valente in merito alla decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale FITAV, n. 1/FITAV/2018 del 29 marzo 2019, notificata il successivo 3 aprile, che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti dello stesso sig. Rossi per la presunta violazione dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

 

Il ricorrente, sig. Pasquale Valente, chiede al Collegio di Garanzia di riformare la decisione impugnata per i motivi esposti nel ricorso e, per l'effetto:

- in via preliminare, di dichiarare la legittimazione attiva del medesimo ricorrente, ex art. 61 del Regolamento di Giustizia, ad impugnare la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale n. 1/FITAV/2018;

- in via principale, di riconoscere la violazione del conflitto d'interessi da parte del sig. Luciano Rossi e, di conseguenza, di irrogare la sanzione di inibizione dalle attività federali, anche internazionali, quantificandola nella misura congrua che riterrà più opportuna con l'applicazione, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia, dell'aggravante per recidiva;

- in via subordinata, di riconoscere la violazione del conflitto di interessi da parte del sig. Rossi e, di conseguenza, di irrogare la sanzione di inibizione dalle attività federali, anche internazionali, quantificandola nella misura congrua che riterrà di giustizia;

- in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il perdurare della situazione di conflitto di interessi da parte del sig. Rossi e pertanto di irrogare la sanzione quantificandola nella misura che si riterrà opportuna, tenuto conto dalla mancata cessazione/risoluzione della situazione di illegittimità.