Il maestro e la scuola di sci rispondono delle lesioni riportate dall'allievo se lo espongono a rischi ulteriori

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2018, n. 7417

La responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale. Pertanto, al danneggiato che abbia riportato lesioni durante una lezione (e, per lui, a chi ne abbia la responsabilità genitoriale) spetta solo allegare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla parte convenuta l'onere di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, ossia di aver correttamente vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo e che le lesioni siano conseguite a circostanze non imputabili al maestro e alla scuola. Questi non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica. In particolare, per escludere la propria responsabilità per le lesioni riportate dall'allievo, al maestro e alla scuola non basta dimostrare che questi avesse già percorso la pista nei giorni precedenti l'incidente e che sia caduto quasi da fermo incrociando gli sci – circostanze, queste, aventi rilevo non decisivo – dovendosi valutare anche le condizioni specifiche della pista nel giorno del sinistro in relazione alle condizioni meteorologiche, elemento che attiene alla causa dell'incidente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

LA CORTE:

esaminati gli atti e RILEVATO che M.F. con ricorso del 21 gennaio 2012 ha impugnato la sentenza n. 3314 del 14 aprile - 21 maggio 2012, con la quale la Corte d'Appello di ROMA aveva respinto il gravame interposto dall'attuale ricorrente avverso la pronuncia dal locale giudice del lavoro, di rigetto della domanda di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine, stipulato D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, con POSTE ITALIANE S.p.a., con decorrenza 11 novembre 2006 - 31 gennaio 2007;

RILEVATO che il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi, variamente articolati:

1) violazione dell'art. 2697 c.c.artt. 115 e 116 c.p.c.D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, e D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 6, nonchè degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento all'esatta interpretazione della nozione di "servizio postale universale" ed anche insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte ritenuto legittimo il contratto a termine, senza tener conto di quanto dedotto dall'attore, il quale aveva sempre ed in ogni caso il diritto di provare di essere stato adibito ad attività non connesse con i servizi postali e quindi in compiti per i quali non era consentita la stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, essendo stato addetto allo sportello;

2) violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte territoriale ritenuto provato il rispetto del limite percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale, pur a fronte di precise censure sul punto contenute nel ricorso introduttivo del giudizio ed in quello di appello, anche riguardo alla mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte ritenuto dimostrato il rispetto del limite del 15% dell'organico aziendale, il cui onere probatorio era a carico di parte datoriale, però rimasto insoddisfatto, in quanto la società convenuta aveva prodotto documenti inidonei alla prova della circostanza, inoltre senza valutare che il limite percentuale andava riferito, non all'intero personale di Poste Italiane in servizio, ma unicamente a quella parte di esso addetto alle attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali, in cui si sostanzia il "servizio postale universale" oggetto di concessione.

VISTO che la S.p.a. POSTE ITALIANE ha resistito all'impugnazione avversaria mediante controricorso in data 28 dicembre 2012;

che risultano comunicati rituali e tempestivi avvisi dell'adunanza, fissata al 18-10-2017; che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è manifestamente infondato, poichè rappresenta doglianze già disattese in varie occasioni da questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, cui il collegio intende dare continuità, condividendole, in assenza altresì di convincenti e pertinenti argomentazioni di segno contrario, alle quali pertanto integralmente si rimanda (Cass. Sez. 6 - L, ordinanza n. 8564 del 07 - 31/03/2017; Sez. lav. sentenza n. 6765 del 06/12/2016, 15/03/2017 n. registro generale 026713/2011; Sez. 6 - L, ordinanza n. 6281 in data 11/01, 10/03/2017; id. n. 1874 del 24/11/2016 -25/01/2017; id. n. 27442 in data 08/11 29/12/2016; id. n. 3 del 06/10/2015 - 04/01/2016; id. n. 18293 del 09/07 - 17/09/2015); che, in particolare, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite civili con la sentenza n. 11374 del 5 aprile/31 maggio 2016, secondo cui le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata "ex ante" direttamente dal legislatore. Inoltre, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile "ratione temporis", è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l'ordinamento italiano e, in ispecie, il D.Lgs. n. 368 cit., art. 5, come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima di 36 mesi, il superamento della quale può comportare soltanto la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto;

che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione -quelle concessionarie di servizi e settori delle poste- e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. "servizio universale" postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore, sicchè, al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull'organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, (Cass. lav. n. 13609 del 2/7/2015);

che, di conseguenza, è assolutamente irrilevante la questione attinente alle mansioni di sportellista, anzichè di addetto al recapito;

che parimenti risultano prive di pregio le ulteriori censure mosse dal ricorrente, dovendosi richiamare l'insegnamento ed i chiarimenti delle Sezioni unite civili di questa Corte al riguardo, come da succitata pronuncia n. 11374 del 5/04 - 31/05/2016, cui altresì integralmente si rinvia per ogni ulteriore riferimento e approfondimento, unitamente alla sentenza di Cass. lav. n. 11659 - 11/07/2012, secondo la quale la disposizione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 - bis, aggiunta dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, perseguendo una "ratio" di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell'apposizione del termine. Tale disposizione non contrasta con l'ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato;

che inoltre vale il pur condiviso principio affermato da Cass. lav. n. 13221 del 26/07/2012: il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un'ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, percentuali - sull'organico aziendale - e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l'indicazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole - come positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 - o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell'art. 8 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro non opera l'onere di indicare, sotto il profilo formale, e di rispettare, sul piano sostanziale, la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell'apposizione di un termine al rapporto (conforme Cass. civ. 6^ - L, ordinanza n. 24240 del 27/11/2015); che circa le doglianze relative alla c.d. clausola di contingentamento ed alla comunicazione alle oo. ss., le stesse risultano infondate ed inconferenti alla stregua di quanto dettagliatamente rilevato ed apprezzato dalla Corte di merito come da pagine 10 e 11 della sentenza qui impugnata, con conseguente insindacabilità delle stesse in questa sede di legittimità, rinviando per il resto sul punto a quanto analogamente già disatteso da questa Corte in relazione a motivi pressochè identici con le succitate pronunce nn. 8564/17, 6765/17, 6281/17, 1874/17, 27442/16, 3/2016 e 18293/15;

che, pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente alle spese;

che, infine, nella specie è inapplicabile ratione temporis il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso risalente all'anno 2012.

PQM

P.Q.M.

La corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza Camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018