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Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera ricorrono contro la FIPAV

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso  da parte di Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini, Giorgio Barbanera (componenti del Consiglio Regionale del Comitato Regionale FIPAV Marche eletto per il quadriennio 2017/2020 e presieduto da Franco Brasili) contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIPAV, di cui al C.U. n. 10 del 10 febbraio 2020, con la quale, nel rideterminare le sanzioni disposte a carico dei ricorrenti in primo grado, sono state irrogate a Franco Brasili la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo di 15 mesi e a Flavio Patrizi, Lorenzo Gicobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo di 13 mesi, per la violazione degli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur., dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonchè in violazione degli artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali e in violazione degli artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria.

La vicenda trae origine da alcune anomalie riscontrate dagli Organi FIPAV in seguito ad un'attività di auditing sulla gestione amministrativa del Comitato Regionale FIPAV Marche, svolta presso il medesimo Comitato nelle date del 13 e 14 novembre 2018 e dalla quale è scaturito il successivo deferimento della Procura Federale FIPAV in data 12 novembre 2019, a carico dei suddetti ricorrenti.

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia: 

  • in via principale, di riformare la decisione impugnata, per violazione di norme di diritto, nonchè per omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia secondo quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, di annullare le sanzioni irrogate ai ricorrenti ovvero ridurle in applicazione dei principi indicati in ricorso;
  • in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto, di riformare la decisione impugnata per violazione di norme di diritto, nonchè per omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia secondo quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d'Appello, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi.

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