Domenico Madeo ricorre contro FIGC e ASD Alfieri Asti per inibizione decisa da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Domenico Madeo (all'epoca dei fatti dirigente della ACD Santostefanese) contro la Procura Federale della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nonché la ASD Alfieri Asti avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sez. Unite, 11 PFI 18/19 MS/GR/PP, di cui al C.U. n. 023/CFA del 27 settembre 2019, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dall’odierno ricorrente, riunito a quello proposto dalla ASD Alfieri Asti, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Piemonte e Valle d'Aosta, pubblicata sul C.U. n. 79 del 20 giugno u.s, con la quale lo stesso ricorrente è stato dichiarato responsabile di illecito sportivo, ex artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2, CGS FIGC per la partita del Campionato Juniores Regionale, disputata tra la ASD Alfieri Asti e la ACD Santostefanese il 21 aprile 2018, e quindi condannato a quattro anni di inibizione.

La vicenda trae origine dalla combine sul risultato della partita, terminata sul punteggio di 2-2, che avrebbe consentito alla ACD Santostefanese di permanere nel Campionato Regionale Juniores per la successiva stagione agonistica.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, respinta e disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso,

1) in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in integrale riforma della decisione impugnata, di decidere la controversia senza rinvio e di assolverlo dalla sanzione della inibizione per anni 4, ovvero di ridurla nella misura ritenuta congrua;

2) in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare all'organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione articolati nel ricorso.