Ricorso Monteriggioni contro FIGC / G. Fucecchio 2000 e altri per gara regionale Under 17

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla A.S.D. Monteriggioni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.C. Giovani Fucecchio 2000, nei confronti del Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, per l’annullamento della delibera emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020. La sentenza, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 5 dicembre 2019), che aveva disposto il recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, ha accolto il reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 ed è stata conseguentemente inflitta a, carico della società ricorrente, la perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in data 17 novembre 2019, in relazione alla mancata disputa della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, valevole per la decima giornata di andata del campionato Under 17 Allievi Regionali Toscana Girone B.

 

La A.S.D. Monteriggioni chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso e previa riforma della delibera impugnata:

  • in relazione al primo motivo di impugnazione, di annullare la delibera impugnata senza rinvio e di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Toscana-L.N.D. per gli adempimenti di competenza in ordine alla data di recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, valevole per il campionato Under 17 Allievi Regionali Girone B;
  • in relazione al secondo motivo di impugnazione, di annullare la delibera impugnata con rinvio degli atti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana per la rinnovazione del procedimento di appello, ordinando alla suddetta Corte territoriale di applicare il principio di diritto dichiarato dal Collegio;
  • in relazione al terzo motivo di impugnazione, in tesi, di annullare la delibera impugnata senza rinvio, accertando l’esistenza della causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55 NOIF, in favore della ricorrente e, per l’effetto, di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Toscana-L.N.D. per gli adempimenti di competenza in ordine alla data di recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, valevole per il campionato Under 17 Allievi Regionali Girone B; in ipotesi, di annullare la delibera impugnata con rinvio degli atti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana per la rinnovazione del procedimento di appello, ordinando alla suddetta Corte territoriale di applicare il principio di diritto dichiarato dal Collegio.