TMP Soccer ricorre contro l'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, nell'interesse di TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Tullio Tinti, Manuel Montipò, contro la società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in virtù del mandato conferito per l'intermediazione relativa al trasferimento dalla società U.S. Salernitana al club ascolano del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Pucino.

L'istante TMP Soccer chiede al Collegio di Garanzia di condannare la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della somma di Euro 35.000,00 più Iva, oltre agli interessi moratori o, in subordine, agli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni altra spesa connessa all'arbitrato.