SOCHI 2014: Samsung presents the results of "Ola Azzurra". Malagò: "We'll do great things together"
Samsung Electronics Co. Ltd., Olympic Global Partner in the field of wireless communication equipment, celebrates the end of the olympic adventure with its champions, having reached an important beneficial goal. On occasion of the Sochi 2014 Championships, Samsung launched its project "Ola Azzurra" to support sport activities in Italian schools and make all sport enthusiasts - and not just them - part of the olympic experience (more information on www.samsung/sochi2014). Starting from a single value of 5 Euros for each Ola, Samsung has gathered 16 000 "Ole azzurre" for a total of 80 000 Euros. With this income, Samsung commits to finance the building and renovation of sport facilities in two Italian schools, the Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni in Milan and the Istituto Comprensivo Statale San Luca-Bovalino in San luca (RC), which have been chosen for their significant stories among several schools asking help everyday from Coni."We are very proud of our Games" -, states Luca Danovaro, Corporate Marketing Director of Samsung Electronics Italy. The athletes of Samsung Galaxy Team have given us medals and great emotions as presents, and it is also thanks to their preicous support that we have reached an important goal with our project "Ola Azzurra", showing how sport can offer a very important social contribute". The president of the Italian National Olympic Committee, Giovanni Malagò, has underlined the importance of the agreement with Samsung. "Samsung has selected as testimonial beautiful and positive faces, it will be a long journey with mutual satisfaction, essential for the diffusion of the most important values of our organization. We'll be able to do great things together, because Samsung is a great multinational company investing in our country and this is a huge pleasure for us". In view of Sochi 2014 Winter Games, Samsung has created the Samsung GALAXY Team, a team of 5 Italian athletes with the aim to get people close to the winter Olympic Games. In this regard, the athletes selected for the olympic adventure are Armin Zoeggeler, luge champion and Italian standard bearer; skier Christof Innerhofer; short track skater Arianna Fontana; young snowboarder Omar Visintin and paraolympics skier Melania Corradini.
At the Olympics Games in Sochi and during winter season, "the galactic team" has gathered excellent results: Armin Zoeggeler has won the bronze in luge, conquering his sixth medal in six winter Olimpic Games editions, the first Italian athlete to get this result, thus becoming a sport legend; Christof Innerhofer has conquered the silver in the male downhill and one bronze, in the super combined; Arianna Fontana has won three medals in short track, one individual silver and two bronze; one individual and two in relay; and at last the recent victory of Omar Visintin in snowboard World Championship. Furthermore, to celebrate the numerous athletes who have reached one step from the medal positions obtaining the fourth place, so close to their dream and the olympic glory, Samsung - together with the precious support from CONI, has been willing to offer them an award, thanking them for their effort.
PALLAVOLO: Un oro chiude i Giochi, vittoria delle azzurre sulla Turchia. Record assoluto di primi posti, 186 medaglie complessive
Un oro chiude i Giochi. L'Italia finisce da protagonista, assoluta. Con il trionfo della Nazionale femminile di pallavolo che certifica la supremazia totale a Mersin 2013. Un 3-1 ineccepibile, che assume un significato supplementare perché a cedere scena e vittoria è proprio la Turchia padrona di casa (tra l'altro allenata dall'ex ct azzurro Massimo Barbolini), seconda anche nella classifica generale della manifestazione. L'en plein della pallavolo, oro anche ieri con la maschile, consegna alla squadra azzurra il record assoluto di primi posti in una manifestazione multidisciplinare all'estero (superato Latakia '87), 186medaglie complessive.TAS 2016/A/4843 "La qualificazione di calciatore professionista"
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Titolo |
La qualificazione di calciatore professionista. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), procedimento n. CAS 2016/A/4843 (Hamzeh Salameh & Nafit Mesan FC v. SAFA Sporting Club & FIFA) 24 Novembre 2017. |
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Massima |
Il criterio decisivo per qualificare un giocatore come professionista è se il corrispettivo ricevuto sia superiore alle spese effettivamente sostenute dall’atleta. E’ irrilevante se il corrispettivo sia di molto o poco superiore alle spese in quanto la normativa FIFA non prevede un minimo salariare e, pertanto, un calciatore deve essere qualificato come professionista anche se accetta di offrire le proprie prestazioni per un misero stipendio. |
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Keywords |
FIFA; calciatore professionista; salario; spese; |
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Norme di riferimento |
Article 2(2) Regulations on the status and transfer of players (RSTP): “A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs (…)”. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
"Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi" di Francesco Macioce
"Art. 218 D.L. n. 34-2020 contenuti e criticità" di Enrico Lubrano
Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 (TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929), di Enrico Spagnolello e Andrea Sircana
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Titolo/Oggetto |
Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 |
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Estremi provvedimento |
TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929 |
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Massima |
Le modalità per l’accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 non violano i principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione e libertà d’impresa, in quanto appaiono proporzionate e ragionevoli rispetto alla professione complessa e delicata che disciplinano. |
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Keywords |
abilitazione; agente sportivo; CONI; esame; procuratore sportivo |
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Commento/Sintesi |
Con ricorso dinanzi al TAR Lazio, alcuni agenti sportivi abilitatisi successivamente al 31 marzo 2015 hanno impugnato il bando CONI per l’ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi pubblicato in data 2 gennaio 2019, nonché gli atti regolamentari e normativi connessi, ritenendoli viziati sotto diversi profili, in quanto lesivi della posizione di coloro i quali hanno ottenuto l’abilitazione come agente sportivo successivamente al 31 marzo 2015.
Fino a tale data, infatti, per il rilascio della licenza di agente FIGC il soggetto interessato doveva superare una prova di idoneità.
Dal 1° aprile 2015, invece, coloro che risultavano provvisti dei requisiti richiesti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro con validità annuale e possibilità di re-iscrizione, ovvero con iscrizione solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un contratto di rappresentanza.
Con l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di stabilità 2018), è stato istituito il “Registro nazionale degli agenti sportivi”, al quale deve essere iscritto il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
L’intervento normativo in questione ha disposto, altresì, che l’iscrizione al registro sia condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, poi, è stata introdotta una doppia prova d’esame: la prima “generale”, presso il CONI; la seconda “speciale”, da svolgersi presso le singole Federazioni presso cui l’agente intende esercitare l’attività.
Pertanto, a differenza dei procuratori sportivi abilitati prima del 31 marzo 2015, i soggetti interessati a intraprendere (o proseguire, per i già abilitati dopo tale data) l’attività di agente sportivo devono sostenere la doppia prova di esame introdotta dal DPCM del 23 marzo 2018 e recepita dalla regolamentazione del CONI e della FIGC.
Tale diverso regime abilitativo è stato oggetto delle censure dei ricorrenti.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 373 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2018, nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”, per presunta violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, recanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il principio della libertà d’impresa.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamento la presunta contrarietà della nuova regolamentazione del CONI e della FIGC ai principi internazionali della FIFA, che non prevedrebbero il preventivo superamento di un esame per esercitare l’attività di agente sportivo.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la regolamentazione in questione anche nella misura in cui, prevedendo la proroga dei titoli al 31 dicembre 2018 e stabilendo al contempo le prove di esame a settembre e ottobre 2018, impedirebbe agli agenti in regime di proroga risultati inidonei alle prove di esercitare la loro professione.
Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati i primi due motivi di gravame e improcedibile il terzo profilo di censure, in considerazione dell’intervenuta proroga dei titoli abilitativi al 30 giugno 2019, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di svolgere ulteriori prove d’esame, oltre quelle inizialmente previste per settembre e ottobre 2018.
Entrando nel merito delle censure argomentate, il Giudice amministrativo di primo grado ha, anzitutto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti rispetto all’art. 3 della Costituzione, evidenziando che “La disparità di trattamento presuppone, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, una identità di situazioni che nella fattispecie non si ravvisa”.
I soggetti esonerati dalla prova abilitativa introdotta dalla regolamentazione in esame, infatti, sono coloro i quali avevano già tempo prima svolto una simile prova, conseguendo il titolo di agente sportivo.
I procuratori abilitatisi nel periodo transitorio tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017, come i ricorrenti, invece, non hanno sostenuto alcuna prova, avendo fruito dell’iscrizione annuale al registro federale come “Procuratore Sportivo”, con possibilità di re-iscrizione o di nuova iscrizione in occasione della sottoscrizione di un incarico di rappresentanza.
Il TAR Lazio ha poi rilevato un’altra circostanza che legittimerebbe il trattamento differenziato previsto dalla regolamentazione del CONI e della FIGC, ossia l’impossibilità di equiparare l’attività di procuratore sportivo con quella di agente sportivo.
Ad avviso del Giudice amministrativo di primo grado, infatti, l’attività di agente sportivo si differenzierebbe da quella di procuratore in considerazione del suo carattere “professionale” e non “occasionale” proprio, invece, dell’attività di procuratore, stante il carattere temporaneo dell’autorizzazione a svolgere tale attività. In definitiva, il legislatore “non poteva sottoporre al medesimo trattamento le due diverse categorie di soggetti, in quanto coloro che avevano ottenuto l’iscrizione al Registro ante 31 marzo 2015 avevano superato una prova abilitante ed erano stati iscritti al Registro degli Agenti Sportivi”.
Il TAR Lazio ha ritenuto manifestamente infondata anche l’asserita incostituzionalità della regolamentazione del CONI rispetto all’art. 41 della Costituzione. Sul punto, il Giudice amministrativo di primo grado ha, infatti, affermato che la nuova disciplina sugli agenti sportivi non preclude ai procuratori sportivi abilitatisi successivamente al marzo 2015 di svolgere l’attività salvaguardando, fino al dicembre 2019, la possibilità di esercitare nelle more dell’espletamento delle prove indette.
Inoltre, a nulla rileverebbe il fatto che il nuovo bando per agenti sportivi preveda due prove, anziché una come nella previgente regolamentazione. Il requisito della doppia prova d’esame, infatti, oltre ad avere ricevuto il parere favorevole da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “non costituisce uno sbarramento insuperabile ed il tempo concesso per la preparazione ad un esame, che non appare incongruo rispetto ad una professione complessa e delicata, anche sotto il profilo degli interessi economici coinvolti, esclude che si sia inteso arbitrariamente escludere dal mercato i procuratori sportivi che già vi operavano”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al presunto contrasto tra la nuova regolamentazione del CONI e la normativa FIFA in materia di accesso alla professione di agente sportivo, il TAR Lazio ha rilevato che la normativa della federazione di calcio internazionale “non preclude l’applicabilità di una normativa nazionale volta a garantire la maggiore qualificazione professionale di coloro che operano quali agenti sportivi”. |
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Autore |
Avv. Enrico Spagnolello; Dott. Andrea Sircana |
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Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 "Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018"
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Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018 |
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Estremi provvedimento |
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 |
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Massima |
L’enforcement dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi disciplinate dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri), deve coordinarsi con la c.d. no single buyer rule, prevista dall’art. 9, co. 4 del Decreto Melandri, norma imperativa e di ordine pubblico, idonea a sottrarre al libero gioco della concorrenza la fase di aggiudicazione della procedura competitiva, qualora, all’esito della stessa, un’unica impresa risulti aggiudicataria in esclusiva di tutti i pacchetti relativi alle dirette degli eventi sportivi, o vi sia il rischio di creare una posizione dominante mediante l’aggiudicazione di una parte preponderante degli eventi sportivi messi a gara sulle principali piattaforme media. |
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Keywords |
Diritti audiovisivi; Serie A; AGCM; antitrust; Decreto Melandri |
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Commento/sintesi |
Con sentenze del 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533 e 8533, 8534 e 8535 (“Sentenze), il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rigettato i ricorsi in appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) avverso le sentenze del TAR Lazio, Sez. I, 23 dicembre 2016, nn. 12811, 12812, 12814 e 12816, concernenti l’annullamento del provvedimento con cui, all’esito del procedimento I790 – Vendita diritti televisivi Serie A 2015-2018, l’AGCM aveva irrogato sanzioni per complessivi 66 milioni di Euro ai principali operatori televisivi nel mercato della pay-tv, ossia Mediaset S.p.A., RTI S.p.A. e Sky Italia S.r.l., nonché alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e al suo advisor Infront Italy S.r.l. (rispettivamente, “Mediaset”, “RTI”, “Sky”, “LNPA” e “Infront”), per una presunta intesa restrittiva della concorrenza che, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), avrebbe alterato la gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014. A giudizio dell’Autorità, l’intesa si sarebbe realizzata sostituendo con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti prestabiliti dalla LNPA derivante dal confronto dei broadcaster nell’ambito della procedura competitiva prevista e disciplinata dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri).
A seguito dei ricorsi di primo grado, introdotti da Mediaset e RTI, Sky, LNPA e Infront, il TAR Lazio annullava il Provvedimento, affermando, tra le altre cose, da un lato, che la ratio dei poteri di vigilanza attribuiti all’AGCM dal Decreto Melandri, è quella evitare “essenzialmente e principalmente la creazione di posizioni dominanti, secondo la preoccupazione esplicita del legislatore delegante”; dall’altro, che tale prerogativa non impedisce all’Autorità di verificare la sussistenza di altre forme patologiche derivanti dalla disciplina antitrust – quali, ad esempio, le intese restrittive della concorrenza – ma ciò “pur sempre in un’ottica contestualizzata al mercato di riferimento e ai soggetti in esso coinvolti, siano essi l’organizzatore della competizione, gli operatori della comunicazione e l’utente inteso quale consumatore finale”, così come definiti dal Decreto Melandri.
Su tali assunti, il TAR Lazio affermava che il presunto accordo tra i broadcaster, la LNPA e Infront, censurato dall’AGCM, in realtà, aveva “assunto una funzione “pro - concorrenziale” nella peculiarità del mercato di riferimento, consentendo il confronto […] tra i due unici operatori esistenti, con conseguenze tangibili anche […] per i consumatori, che non hanno infatti visto un aumento dei prezzi per i rispettivi “abbonamenti”” e, pertanto, non poteva definirsi come “accordo spartitorio” poiché le parti erroneamente sanzionate dal Provvedimento avevano consentito “il perpetuarsi di una concorrenza che altrimenti non ci sarebbe stata”.
L’AGCM, dunque, impugnava le sentenze del Giudice amministrativo di primo grado, insistendo sulla illiceità dell’esito della procedura di gara per l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi in questione, caratterizzato da una presunta intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del TFUE che avrebbe garantito, da un lato, la ripartizione del mercato tra i due operatori storici (i.e. RTI/Mediaset e Sky) e, dall’altro, il consolidamento delle rispettive posizioni di mercato e la cristallizzazione delle assegnazioni operate nelle stagioni calcistiche precedenti.
In definitiva, dinanzi al Consiglio di Stato, l’Autorità ribadiva che le condotte poste in essere dalle parti destinatarie del Provvedimento, oltre ad annullare di fatto il confronto competitivo nell’ambito della gara, distorsero il relativo meccanismo, tanto da elidere ogni concorrenza sul merito ed ogni possibilità d’ingresso, anche futuro, di nuovi operatori nel mercato dei diritti televisivi sportivi.
Con le Sentenze, il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze dell’AGCM confermando la decisione del TAR Lazio di annullare il Provvedimento.
Il Giudice amministrativo di secondo grado ha offerto una lettura dei fatti – e, in particolare, degli esiti della procedura competitiva – ritenuta più plausibile rispetto al presunto disegno spartitorio affermato dall’AGCM nel Provvedimento e nel ricorso in appello.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto l’accento sull’art. 9, co. 4, del Decreto Melandri, secondo cui è vietato “a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti” (c.d. no single buyer rule). Questa norma, inderogabile anche per l’AGCM, pone un chiaro divieto per la fase di aggiudicazione (quindi, non della gara in sé e dei suoi materiali risultati) idoneo a condizionare il relativo risultato.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, proprio in considerazione della no single buyer rule, la LNPA, lungi dal concertare l’esito della gara per favorire uno o entrambi i broadcaster, si è limitata ad applicare l’art. 9, co. 4, del Decreto Melandri, “norma imperativa e di ordine pubblico”, al fine di apportare un correttivo all’“effetto illecito” derivante dall’esito della procedura di gara che vedeva un unico operatore aggiudicatario di tutti i pacchetti formulati dalla LNPA.
Erroneamente, dunque, l’AGCM ha considerato il mero dato spartitorio e la violazione dell’esito formale della gara, senza tenere “in debito conto come la norma ex art. 9, co. 4 proprio per le medesime ragioni d’interesse pubblico e di piena contendibilità di tali diritti tra gli operatori (che a suo tempo avevano suggerito per legge la procedura competitiva) non tollerasse aggiudicazioni di fatto totalitarie ed in contrasto col principio di virtuosa concorrenza tra i titolari di ciascuna intera piattaforma”.
In definitiva, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, l’Autorità non avrebbe colto le peculiarità del mercato rilevante caratterizzato dalla presenza di una norma (l’art. 9 del Decreto Melandri) idonea a influire marcatamente sull’esito delle procedure competitive dalla stessa previste e disciplinate, dalla scarsità di beni contendibili (i.e. i pacchetti di diritti audiovisivi), e dal ristretto numero di competitor in grado di offrire i servizi richiesti dall’organizzatore della competizione sportiva.
E ciò in antitesi con il consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di diritto della concorrenza, secondo cui è onere dell’AGCM la definizione del mercato rilevante “[…] ex se funzionale all’individuazione delle stesse caratteristiche del contesto in cui si colloca l'ipotizzato illecito coordinamento delle condotte tra le imprese”.
Sulla base di tale argomentazione – trait d’union delle Sentenze in commento – il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi in appello dell’AGCM avverso le relative pronunce del TAR Lazio, ribadendo, dunque, la correttezza dell’operato della LNPA, del suo advisor e degli operatori coinvolti nell’ambito della procedura per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018. |
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Autore |
Enrico Spagnolello, Avvocato |
Le sentenze sono disponibili ai seguenti link:
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8533
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8534
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8535
Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2020, n. 2320. "Giurisdizione amministrativa
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Titolo |
S.M./CONI – U.I.T.S.
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA |
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Cons. Stato Sez. V, 07/04/2020, n. 2320– Dott. Giuseppe Severini (Presidente), dott. Raffaele Prosperi (Consigliere), Dott. Federico Di Matteo (Consigliere Estensore), dott. Stefano Fantini (Consigliere), dott. Alberto Uso (Consigliere) |
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Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità ad assumere una carica sociale in una federazione sportiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., secondo cui «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo». |
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Keywords |
SPORT – ELEZIONI |
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Commento |
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2320 del 2020, statuendo che la fattispecie esaminata non riguarda l’applicazione di una regola tecnica e/o disciplinare, ma la legittimità dell’investitura degli organi interna di una associazione, su cui vi è la devoluzione in via residuale al giudice amministrativo, accoglie l’appello ed annulla la sentenza del T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 4077/2019, disponendo così il rinvio al giudice di primo grado che si era dichiarato privo di giurisdizione.
La vicenda esaminata trae origine dal reclamo proposto dal Sig. G.C. avverso la procedura di rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione sportiva Tiro a segno che ha visto la elezione tra i consiglieri del Sig. M.S. La Commissione di disciplina d’Appello, delegata a decidere dal commissario straordinario dell’U.I.T.S. in sostituzione della Corte Federale d’Appello, ha accolto il reclamo e non convalidato l’elezione del S. per la sussistenza di rapporto di lavoro con la Sezione T.S.N. di Palermo. In conseguenza di ciò, il Sig. M.S. ha proposto gravame, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto dell’U.I.T.S., avverso la decisione ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte Federale d’Appello poiché in materia elettorale non è previsto ulteriore mezzo d’impugnazione. Tale provvedimento è stato poi impugnato dal Sig. M.S. innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L’organo di legittimità conferma la pronuncia d’inammissibilità rappresentando che su tali materie la competente è prevista in unico grado alla Corte Federale d’Appello sostituita - nel caso di specie - dalla Commissione di disciplina. Inoltre, si da atto che il M.S. avrebbe potuto impugnare, per motivi di legittimità, la decisione della Commissione di disciplina innanzi proprio al Collegio di Garanzia nei termini perentori imposti dal Codice di Giustizia sportiva ma nemmeno tale onere è stato rispettato consumando così il potere di impugnazione.
Anche la decisione del Collegio è stata poi impugnata dinanzi al TAR dal Sig. M.S. sostenendo, nel merito, che il rapporto di lavoro esistente con la Sezione FNS di Palermo non fosse configurabile come lavoro autonomo ma come collaborazione continuata e continuativa tale da non poter dar luogo a cause di ineleggibilità. Il giudizio di primo grado si conclude con una pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione in quanto i giudici del Tar ritengono che la controversia sull'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive nell'elezione dei componenti degli organi sociali ricada nel perimetro di applicazione della giustizia sportiva, trattandosi di questione di regolazione dell'assetto organizzativo territoriale delle federazioni sportive ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, non avente rilevanza esterna all'ordinamento sportivo. Innanzi al Consiglio di Stato l'appellante, invece, sostiene che la controversia non rientra in alcuno dei due ambiti in cui è comunemente ripartita la giustizia sportiva, quello tecnico e quello disciplinare, poiché, nel caso di specie, pur essendo oggetto del giudizio una violazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie, le norme di cui si assume la violazione non sono finalizzate al "corretto svolgimento delle attività sportive", come espressamente richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 280 del 2003 per identificare la competenza del giudice sportivo.
I giudici di Palazzo Spada accogliendo il predetto motivo d’appello affermano che la controversia in cui si contesta l'elezione ad una carica sociale di una federazione sportiva per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia sportiva ma dà accesso alla giurisdizione statale. Non si discute del corretto risultato di una competizione e, dunque, dell'applicazione di una regola tecnica, ma piuttosto della legittima investitura di organi interni di quella speciale associazione. Tali controversie non sono indifferenti all’ordinamento giuridico statuale, perché è l'ordinamento stesso a ritenere rilevanti alcune vicende strutturali interne alle formazioni sociali (artt. 14 e ss. cod. civ.). La circostanza che esse siano espressioni del principio di libertà associativa non impedisce invero che singoli loro atti possano restringere ultra vires sia l'effettiva capacità di concorrere alla vita associativa dei singoli (specialmente quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro capacità di relazione), sia la distribuzione di responsabilità esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si associano o riferiscono.
Conferma di tale assunto è dato anche dalla circostanza che le federazioni sportive nazionali, hanno, per espressa affermazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato” e sono dichiarate “soggette, per quanto non espressamente previsto» dallo stesso decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione”; pertanto, il loro assetto organizzativo (nel caso di specie legittimità della carica sociale) si integra necessariamente e bilateralmente con quello del C.O.N.I., ente pubblico che confedera le federazioni sportive e, in quanto fenomeno che concorre all’organizzazione complessiva dell’attività sportiva, ha rilievo indiretto, di ordine pubblicistico, per l’ordinamento generale (Cons. Stato, VI, 22 giugno 2017 n. 3065; Cons. Stato, V, 12 febbraio 2019, n. 1007). |
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Autore |
Avv. Saverio Sicilia |
Tribunale di Firenze, 28 gennaio 2018, n. 180. "L'intervento della scriminante sportiva nell'ambito della responsabilità ex art. 2048, II comma c.c."
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Titolo |
“L'intervento della scriminante sportiva nell'ambito della responsabilità ex art. 2048, II comma c.c.” |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Tribunale di Firenze, sent. 28 gennaio 2018, n. 180. Giudice Dott.ssa Zanda. |
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Massima |
Non deve essere risarcito il danno cagionato ad un minore che, durante una competizione di canoa-polo, riportava dei danni alla persona in quanto il sinistro realizzatosi rientra nel rischio consentito connaturato alla pratica di ogni attività sportiva. |
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Keywords |
Sport - Responsabilità dell’istruttore - Omessa vigilanza- Caso fortuito – Rigetto – Fattispecie. |
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Commento |
La sentenza in esame tratta del caso di un minore che, nel corso di una competizione sportiva di canoa-polo sul fiume Arno, subiva un danno riportando un trauma dento-facciale, a seguito di un incidente con l’imbarcazione di un altro allievo. Ciò considerato, i genitori del minore agivano in giudizio contro l’Associazione sportiva per omessa vigilanza e non corretta impartizione delle cautele da parte dell’istruttore, secondo le disposizioni sulla responsabilità civile dei precettori di cui all’art. 2048, II comma, c.c. L’Associazione convenuta si costituiva in giudizio negando qualsiasi violazione e proponeva chiamata in garanzia della sua Compagnia assicurativa. La medesima Associazione specificava, inoltre, che l’istruttore aveva comunque osservato tutte le cautele relative all’adozione delle regole di comune prudenza e diligenza e che l’evento realizzatosi rientrava nell’ambito del rischio consentito insito in qualunque attività sportiva. Si costituiva, altresì, la Compagnia assicurativa, che negava qualunque forma di negligenza da parte dell’istruttore ed evidenziava che l’evento si era determinato a seguito della realizzazione di un caso fortuito. Il Tribunale non accoglieva la domanda attorea e ciò in ragione delle seguenti considerazioni. In primo luogo, il Giudice di primo grado rilevava che l’attività sportiva in parola consiste in una competizione a squadre e che i genitori del minore e il minore stesso, al momento della iscrizione presso l’Associazione sportiva, erano ben consapevoli delle modalità di svolgimento della pratica di canoa-polo, accettando il rischio connaturato nella predetta attività. In secondo luogo, è stato osservato che, in caso di infortunio sportivo ai danni di un allievo, l’istruttore risulterebbe essere responsabile ex art. 2048, II comma, c.c., laddove parte attrice riuscisse a dimostrare che il medesimo istruttore non ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno e che l’evento è causa di una condotta colposa di un altro allievo (a tale proposito, è opportuno segnalare che non è possibile richiamare l’art. 2048 c.c. laddove l’allievo provoca un danno a sé stesso). Ebbene, nel caso in esame, vista la natura dello sport praticato (dove concretamente i partecipanti alla competizione si trovano in spazi ben definiti, vicini tra loro, utilizzano pagaie per effettuare tiri e per spostarsi), il Giudice ritiene che l’evento può ben rientrare nell’ambito di applicabilità della c.d. scriminante sportiva. Ciò in quanto è da considerarsi lecito il comportamento dello sportivo che causa un danno e che, allo stesso tempo, rientra in uno schema di gioco dove la condotta posta in essere è tipica e normale rispetto alla disciplina praticata. In particolare, nella questione oggetto di commento, secondo le ricostruzioni fornite dalle parti, il sinistro è causa di un caso fortuito realizzatosi nel corso del normale svolgimento della attività sportiva. Peraltro, non è riscontrabile una omessa vigilanza da parte dell’istruttore, pacificamente presente durante la lezione. In virtù di tali considerazioni e, secondo i criteri di applicabilità dell’art. 2048, II comma, c.c., la sequenza causale che ha determinato l’evento non può essere addebitata a parte convenuta. |
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Precedenti conformi |
Cass. Civ., 8740/2001; Cass. Civ., 482/2003; Cass. Civ., 7247/2011. |
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Autore |
Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza. |
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