Corte di giustizia, sentenza 4 marzo 2021, Causa C 362/19 P "COMMISSIONE EUROPEA CONTRO FÚTBOL CLUB BARCELONA. AIUTI DI STATO" di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO FÚTBOL CLUB BARCELONA AIUTI DI STATO |
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Estremi provvedimento |
Corte di giustizia, sentenza 4 marzo 2021, Causa C‑362/19 P |
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Massima |
(1) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che misure individuali che si limitano ad attuare un regime di aiuti che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate a tale istituzione.
(2) Qualora il regime fiscale di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che tale regime di aiuti è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che quest’ultimo, considerato globalmente, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, sia idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un’imposizione inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime d’imposizione generale, senza che rilevi che, tenuto conto di tali caratteristiche, tale istituzione non sia in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo. Ne consegue che l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti, un siffatto importo non può impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dal notificare un siffatto regime ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(3) Per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti introdotto con la legge 10/1990 procura ai suoi beneficiari un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non era tenuta ad esaminare l’incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali né quella delle possibilità di differimento sotto forma di credito d’imposta e, in particolare, se tale deduzione o tali possibilità neutralizzassero il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. |
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Keywords |
Club di calcio professionistici – Aiuti di Stato - Enti senza scopo di lucro – Agevolazione fiscale - Vantaggio |
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Commento/Sintesi |
La sentenza in esame riguarda l’impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del 26 febbraio 2019 con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione 2016/2391, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici. Con tale decisione, infatti, la Commissione aveva stabilito che, per effetto della legge 10/1990, il Regno di Spagna aveva illegittimamente introdotto un aiuto sotto forma di un privilegio fiscale relativo all’imposta sulle società a favore di alcuni club calcistici (in particolare a favore del Fútbol Club Barcelona, del Club Atlético Osasuna, dell’Athletic Club e del Real Madrid) in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ordinando alla Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari la differenza tra l’imposta sulle società pagata e l’imposta sulle società che avrebbero dovuto corrispondere se avessero avuto la forma giuridica di società per azioni, a decorrere dall’esercizio fiscale dell’anno 2000. In base alla legge 10/1990, infatti, tutti i club sportivi professionistici spagnoli sono stati costretti diventare società sportive per azioni al fine di incoraggiare una gestione più responsabile dell’attività delle società sportive adattandone la forma giuridica. Era, tuttavia, prevista un’eccezione per i club calcistici professionistici i cui bilanci si fossero chiusi in attivo negli anni precedenti l’adozione della legge, nel senso che a detti club era riconosciuta la facoltà di continuare ad operare nella forma di club sportivi. Gli unici club calcistici professionistici a rientrare nell’ambito di tale eccezione sono stati il Fútbol Club Barcelona e altri tre club (il Club Atlético Osasuna, l’Athletic Club e il Real Madrid) i quali hanno tutti esercitato detta facoltà. A differenza delle società per azioni, i club sportivi sono persone giuridiche senza scopo di lucro che beneficiano, a tale titolo, di un’aliquota specifica d’imposta sui loro proventi.
A seguito del ricorso in annullamento presentato dal Fútbol Club Barcelona, con sentenza del 26/2/2019 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione evidenziando che quest’ultima non aveva sufficientemente assolto l’onere di dimostrare che la misura controversa conferiva un vantaggio ai suoi beneficiari. Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione aveva escluso che il vantaggio relativo derivante dal massimale più elevato di detrazioni fiscali applicabile alle società per azioni potesse bilanciare l’aliquota d’imposta preferenziale di cui beneficiavano gli enti senza scopo di lucro, in ragione del fatto, da un lato, che non era stata fornita la prova che tale sistema di detrazioni fiscali fosse più vantaggioso in linea di principio e sul lungo termine e, dall’altro, che la detrazione fiscale veniva concessa esclusivamente in caso di determinate condizioni che non si applicano sempre. Sennonché, il Tribunale, dopo aver evidenziato che sulla Commissione gravava l’onere di dimostrare l’esistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, ha ritenuto che la Commissione non avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di un tale vantaggio senza dimostrare che la limitazione delle detrazioni fiscali a un livello meno favorevole per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società per azioni non compensava il vantaggio ricavato dall’aliquota nominale d’imposta inferiore. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il carattere condizionale del beneficio della detrazione non bastasse a concludere nel senso dell’esistenza di un vantaggio in quanto una detrazione fiscale può costituire, di per sé, un aiuto, nonostante il suo carattere condizionale. Avverso tale sentenza la Commissione ha proposto appello alla Corte di giustizia sostenendo che il Tribunale: a) aveva commesso un errore di diritto riguardo all’analisi necessaria per constatare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e b) aveva compiuto un’erronea valutazione dell’obbligo di diligenza e dell’onere della prova al riguardo.
Nell’annullare la sentenza del Tribunale la Corte di giustizia sottolinea, innanzitutto, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’aver sostenuto che la decisione controversa doveva essere considerata come una decisione relativa al contempo a un regime di aiuti e ad aiuti individuali. Secondo la Corte di giustizia, infatti, nel caso di un regime di aiuti occorre distinguere l’adozione di tale regime dagli aiuti concessi sulla base di quest’ultimo, posto che misure individuali che si limitano ad attuare un regime di aiuti che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate. Conseguentemente, il mero fatto che siano stati concessi individualmente aiuti ai club sulla base del regime di aiuti in questione non può incidere sull’esame al quale la Commissione è tenuta, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda la prova dell’esistenza di un vantaggio. Al fine di determinare l’esistenza di un tale vantaggio, pertanto, la Commissione doveva esaminare esclusivamente, nella decisione controversa, il regime di aiuti istituito dalla legge 10/1990, e non gli aiuti individuali concessi sulla base di tale regime.
Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto laddove ha affermato che la Commissione, per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti in questione procurava ai suoi beneficiari un vantaggio, avrebbe dovuto esaminare l’incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali e, in particolare, se tale deduzione neutralizzasse il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. Infatti, qualora, come nel caso in esame, il regime fiscale di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che tale regime di aiuti è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che quest’ultimo, considerato globalmente, sia idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un’imposizione inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime d’imposizione generale, senza che rilevi che tale istituzione non sia in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo. Di conseguenza, l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti, un siffatto importo non può avere quale effetto quello di impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dal notificare un siffatto regime ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Da ultimo si segnala che la Corte di giustizia ha ritenuto che il ricorso di annullamento proposto dal Fútbol Club Barcelona in primo grado era basato su motivi che erano stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame, pertanto, non richiedeva l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo. Per tale motivo la Corte di giustizia ha esaminato nel merito i quattro ulteriori motivi dedotti dal Fútbol Club Barcelona in primo grado (errori commessi dalla Commissione in sede di esame del vantaggio conferito, violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, omessa valutazione della possibilità di giustificare l’aiuto sulla base del sistema fiscale spagnolo, violazione delle regole applicabili al recupero di un aiuto esistente) respingendoli tutti e, pertanto, annullando definitivamente la sentenza del Tribunale. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
Misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche nell’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020" di Francesca Piergentili
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Titolo/Oggetto |
S.M./CONI – U.I.T.S. Misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche nell’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 |
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Estremi provvedimento |
Corte Cost. 22/02/2022, n. 40 – G. Amato (Presidente), L. Antonini (Redattore), R. Milana (Cancelliere) |
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Massima |
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito in l. n. 176 del 2020 - disposizione che prevede misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso o cessato l’attività sportiva a causa dell’emergenza epidemiologica - nella parte in cui non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio.
La materia “ordinamento sportivo” rientra tra le competenze legislative concorrenti. L’intesa avrebbe garantito non solo le esigenze statali di esercizio unitario, ma anche l’autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione. |
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Keywords |
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ - ORDINAMENTO SPORTIVO - MISURE DI SOSTEGNO |
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Commento/Sintesi |
La Regione Campania ha impugnato l’art. 3, comma 2, l’art. 6-bis, comma 16, l’art. 19-septies, comma 4, e l’art. 19-octies, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176 - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost.
L’art. 3 del d.l. istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche», al fine di far fronte alla crisi economica di tali enti causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; al comma 2 dispone che il Fondo “è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività” a seguito “dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive”.
Per la ricorrente la norma violerebbe i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), prevedendo l’erogazione del contributo per le sospensioni delle attività disposte da provvedimenti statali, ma non anche per quelle adottate in sede regionale o comunale.
La disposizione lederebbe anche il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) e il riparto delle competenze statali e regionali (artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.), dal momento che non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo.
La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione e dei criteri di riparto delle competenze legislative per quanto riguarda l’art. 6-bis, comma 16, – che prevede misure di sostegno per le strutture di ospitalità degli studenti universitari – e l’art. 19-septies, comma 4, che prevede misure di promozione all’utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei piccoli centri.
Infine, la Regione impugna il comma 2 dell’art. 19-octies, che stabilisce un sostegno economico per interventi di cura e, in particolare, per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori: la norma non garantirebbe la partecipazione delle Regioni nella individuazione delle modalità attuative dell’autorizzazione di spesa.
Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137, in riferimento all’art. 3 Cost., per difetto di ridondanza, mentre ne afferma la fondatezza in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.
La norma afferisce, infatti, alla materia «ordinamento sportivo», rientrante nelle competenze legislative concorrenti di cui all’art.117, terzo comma, Cost. Il fondo è destinato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, ossia a soggetti giuridici di tale ordinamento, in relazione alle ripercussioni sulla «propria attività istituzionale» conseguenti ai «provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive».
L’attività sportiva è, così, “presa in considerazione in base a un criterio di capillarità e di prossimità al territorio”.
La giurisprudenza costituzionale in materia ha già ascritto alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo sia un fondo statale «finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti» (sent. n. 254 del 2013), sia un finanziamento statale agli enti di promozione sportiva per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale» (sent. n. 424 del 2004).
È possibile istituire un fondo statale con vincolo di destinazione attraverso la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 118 (sent. n. 168 del 2008): con legge, le funzioni amministrative sono attribuite, previa intesa, a livello centrale per esigenze di carattere unitario. Tali esigenze sono riscontrabili nel caso in esame, ma la disposizione avrebbe dovuto prevedere contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo (sent. n. 74 del 2018): mediante l’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni si sarebbero contemperate le ragioni dell’esercizio unitario con la garanzia dell’autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. La mancata previsione di tale concertazione determina, invece, la violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost”.
La Corte dichiara, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 19-octies, comma 2: dal momento che la tutela della salute rientra nella materia di competenza legislativa concorrente, il riparto delle disponibilità finanziarie per assicurare la garanzia dei LEA non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni.
Sono, invece, dichiarate non fondate le questioni relative all’art. 6-bis, comma 16 e all’art. 19-septies, comma 4: il nucleo essenziale della normativa è, in questi casi, chiaramente riconducibile in via prevalente alla competenza statale. |
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Autore |
Avv. Francesca Piergentili |
Sanzionato il soggetto facente parte dell'ordinamento federale che offende l'istituzione sportiva
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Titolo/Oggetto |
Sanzionato il soggetto facente parte dell'ordinamento federale che offende l'istituzione sportiva |
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Estremi provvedimento |
FIGC - Decisione n. 85/TFN-SD del 20/01/2021 |
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Massima |
I soggetti dell'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 23, c. 1, CGS – FIGC, hanno il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi in grado di ledere la reputazione del CONI, della FIGC, della UEFA e della FIFA nonché delle persone, delle società e degli organismi operanti nei rispettivi ambiti, dovendosi intendere pubbliche le dichiarazioni lesive rese in pubblico, ovvero che per i destinatari cui si rivolgono, per il mezzo adottato o per le modalità stesse della comunicazione, risultano destinate ad essere conosciute da più persone. |
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Keywords |
Dichiarazioni lesive, reputazione, istituzione sportiva, disciplina |
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Commento/Sintesi |
Il Tribunale federale della FIGC, sezione disciplinare, ha sanzionato il comportamento lesivo di un soggetto facente parte dell'ordinamento federale e consistito in una serie di dichiarazioni offensive in ordine a specifici fatti di gara.
In particolare, il sig. S.C., all’epoca del fatto vice presidente della Società US Grosseto 1912 SSARL, con riferimento alla gara Grosseto – Lecco del 15.11.2020 di Lega Pro girone A, rilasciava su due testate giornalistiche alcune dichiarazioni che la Procura federale, attivata sul punto dalla Segreteria Generale della Lega Pro, riteneva idonee a fondare il deferimento del loro autore per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS – FIGC, per aver questi espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata (oltre che della reputazione, della competenza e della capacità dell'arbitro di gara).
Tali dichiarazioni, secondo la Procura, erano da ritenersi pubbliche (art. 23 comma secondo CGS – FIGC) in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità della loro diffusione, avvenuta attraverso il web.
In sede dibattimentale, rilevata la mancata partecipazione del deferito - che nemmeno svolgeva attività difensiva, ciò costituendo una implicita non contestazione dei fatti oggetto di deferimento – il TF ribadiva l'applicabilità dell'art. 23 CGS – FIGC: da un lato, al primo comma, la norma pone in capo ai soggetti dell’ordinamento federale il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA; dall'altro lato, al comma secondo, vi è la precisazione per cui le dichiarazioni lesive devono essere considerate pubbliche quando sono rese in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione esse sono destinate ad essere conosciute o possono essere conosciute da più persone, come nel caso di specie, trattandosi di espressioni offensive del decoro, della dignità e della reputazione dell'istituzione calcistica, rilasciate e diffuse per il tramite del web.
All'incolpazione del deferito, attesa la gravità delle sue dichiarazioni, seguiva la sanzione di mesi 2 di inibizione e € 5.000,00 di ammenda. |
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Autore |
Dott. Patrizio Rubechini, Componente Corte di Appello FIPSAS |
TFN 218/2019 "Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G."
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Titolo |
Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 218/AA del 29 aprile 2019). |
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Massima |
E’ sanzionabile l’incauta richiesta di due Dirigenti, posta al Direttore di gara al termine dell’incontro, di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara di campionato. |
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Keywords |
Richiesta incauta; referto di gara; seconda ammonizione, squalifica; lealtà; correttezza; probità; richiesta di applicazione della sanzione. |
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Commento |
Con C. U. n. 218 del 29 aprile u.s., il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato in merito al deferimento con il quale la Procura Federale ha contestato a due Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., nonché allo stesso Club, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., di aver violato, i primi, i doveri di lealtà, probità e correttezza, ex art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver incautamente avvicinato, al termine dell’incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi “L. Toneatto” del 13.09.2018, il Direttore di gara, chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica, in vista della successiva gara del Campionato Allievi. Il provvedimento in commento ha preso le mosse da una segnalazione del Direttore di gara, il quale ha prontamente denunciato le censurabili condotte dei Dirigenti Accompagnatori del club friulano, i quali hanno atteso il fischio finale dell’incontro per formulargli una richiesta del tutto fuori luogo come quella di omettere l’indicazione in referto dell’ammonizione di un giocatore, condotta evidentemente contraria ai precetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., secondo cui “…, i dirigenti, …, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In sede processuale, i Dirigenti Accompagnatori deferiti si sono resi conto del disvalore della condotta posta in essere, ed hanno richiesto, con il Presidente del club, Sig. Mauro Lovisa, per conto della Società, l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., concessa dalla Procura Federale, dopo aver sentito la Procura Generale dello Sport e il Presidente Federale. In considerazione dei fatti di cui sopra, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., con la sanzione dell’inibizione per mesi due, e disposto l’ammenda di 600,00 euro per il club friulano. La pronuncia in commento consente di evidenziare un certo favor rei che le norme del C.G.S. concedono a coloro i quali ammettono il disvalore delle proprie condotte, anche quando queste siano particolarmente gravi in relazione ai noti doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva. Nella fattispecie, mostrando tempestivamente la propria resipiscenza in merito ai comportamenti contestati, i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio hanno evitato una condanna più pesante. Lodevole, a tale proposito, l’intervento del Presidente del club, che, nelle prime battute delle fasi processuali si è schierato a fianco dei propri tesserati, ammettendo la responsabilità e richiedendo l’applicazione della sanzione, così come il Codice di Giustizia Sportiva concede, ex art. 32 sexies, che ne disciplina l’iter procedimentale. |
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Autore |
Carlo Rombolà, Avvocato in Roma |
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FIPAV 60/2019 "Violazione dei doveri da parte dell’atleta"
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Titolo |
Violazione dei doveri da parte dell’atleta. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIPAV (C.U. n. 60 del 15.4.2019) |
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Massima |
La condotta ascritta all’incolpata deve essere valutata sulla base della situazione esistente all’atto della violazione, a nulla rilevando quanto successivamente accertato in altro procedimento. L’eventuale pendenza di un procedimento di svincolo coattivo, se, da una parte, presuppone necessariamente la sussistenza e la piena consapevolezza del vincolo, di certo non vale ad esonerare entrambe le parti dall’assolvimento dei rispettivi doveri, almeno fino a quando non intervenga una causa di estinzione del vincolo stesso. Se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali |
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Keywords |
svincolo coattivo; persistenza del vincolo sportivo; adempimento di doveri; rispetto delle norme federali; |
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Commento |
La fattispecie in esame trae origine dall’esposto inoltrato dal sodalizio Pallavolo Olginate ASD in cui si segnalava la condotta antiregolamentare dell’atleta Sara Rinaldi, consistita nel mancato ottemperamento alla convocazione per la ripresa degli allenamenti nonché all’invito di sottoporsi alla visita medica necessaria ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La Procura Federale avviava l’istruttoria ed acquisiva la decisione con la quale la Commissione Tesseramento Atleti aveva disposto il rigetto della richiesta di svincolo formulata dalla tesserata nei confronti del sodalizio di appartenenza. All’esito delle indagini, la Procura Federale, ritenendo sussistente la responsabilità dell’incolpata, formalizzava il deferimento dinanzi al Tribunale Federale. Il Giudice di primo grado riteneva provata la responsabilità della atleta infliggendo alla stessa la sanzione della sospensione dall’attività federale per mesi quattro. Secondo il Tribunale la richiesta di svincolo depositata dalla atleta di fronte agli organi preposti non era di per sé sufficiente a giustificare il suo rifiuto di rispondere alle convocazioni della società. Il Collegio ha, infatti, statuito che se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali e, tra gli obblighi facenti carico all’atleta, figurano senz’altro quelli cui l’incolpata è venuta meno. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FGI 1/2018 "Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima"
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Titolo |
Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima.
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione della Corte Federale d’Appello FGI (Decisione n. 1del 22 gennaio 2018). |
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Massima |
Consentire l’ammissione a competizioni sportive di atlete prive di tessera federale e di atlete di età inferiore a 8 anni, costituisce violazione dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina del FGI, in relazione all’art. 8.4 del Regolamento Organico. |
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Keywords |
Presidente Comitato Regionale, responsabilità, attività agonistica, età minima, tessera federale. |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di un Comitato Regionale della FGI era stato deferito dalla Procura Federale per aver organizzato delle competizioni senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, consentendo la partecipazione ad atlete non tesserate con la FGI e di atlete minori di anni 8. I calendari e le classifiche erano stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale. Il Tribunale di prime cure, ritenuta provata la violazione del tesserato, aveva accolto la richiesta della Procura Federale. Contro tale decisione, il Presidente del Comitato Regionale presentava reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia Sportiva, insistendo affinché venisse annullata la sanzione irrogata per insussistenza di colpa; irrilevanza disciplinare della pubblicazione sul sito del Comitato regionale della graduatoria della manifestazione; insussistenza dell’elemento oggettivo, nonché per la mancanza di coinvolgimento della reclamante quanto alla partecipazione di atlete minori di 8 anni. La Corte Federale d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo, riteneva che il comportamento della reclamante dovesse essere oggetto di sanzione. Invero, il Presidente del Comitato Regionale veniva ritenuto colpevole per aver consentito l’ammissione ad eventi sportivi - da considerarsi competizioni, in quanto svolti con la valutazione delle prestazioni e conclusi con classifiche e premiazioni - di atlete di età inferiore agli 8 anni e di atlete non tesserate. Il tutto in spregio al divieto di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all’art. 8, comma 4, del Regolamento Organico della FGI. La Corte aveva precisato che il requisito di un’ età minima per partecipare ad attività agonistica è imposto da una serie di disposizioni che trovano la loro fonte nel D.M. del 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica”. La Corte sottolineava che la“Tabella ufficiale relativa all’età di accesso all’attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive”, approvata dal Consiglio Superiore di Sanità, dal CONI e dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), con riferimento alla ginnastica, prevede la possibilità di poter partecipare ad attività agonistica dopo il compimento degli 8 anni. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIN 7/2018 "Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato"
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Titolo |
Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIN (Procedimento 2/FIN/2018; Decisione 7/2018 del 29/5/2018) |
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Massima |
Un tesserato FIN che sporge denuncia-querela nei confronti di altro soggetto, tesserato o affiliato alla FIN, per fatti relativi a questioni sorte tra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto, pone in essere una condotta che costituisce violazione del vincolo di giustizia sportiva regolato dall’art. 29 dello Statuto FIN e dai principi generali del CONI. |
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Keywords |
vincolo di giustizia, statuto federale, tesseramento, principi lealtà e correttezza. |
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Commento |
Nella fattispecie in esame, la Procura Federale della FIN deferiva un tesserato che aveva sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica nei confronti di un’altra tesserata alla FIN per circostanze sorte fra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto. Secondo la Procura Federale, la condotta posta in essere dal tesserato costituiva un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, in quanto tale comportamento violava l’art. 29 dello Statuto FIN che prevede il vincolo di giustizia e, conseguentemente, i principi di lealtà, correttezza e probità propri dell’ordinamento sportivo, nonché i doveri e obblighi posti a carico dei tesserati, di cui agli artt. artt. 12 e 17 del Regolamento Organico FIN, e all’art. 6 dello Statuto FIN. È opportuno ricordare che per vincolo di giustizia si intende l’obbligo, rinvenibile negli statuti delle Federazioni sportive, che impone a ciascun tesserato e affiliato di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall’attività sportiva, soltanto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo all’uopo predisposti, con esclusione dell’autorità giudiziaria statale. Nel caso di specie, il Tribunale Federale, accogliendo in toto le contestazioni mosse dalla Procura, in primo luogo, confermava che i fatti oggetto della querela fossero il risultato di questioni sorte all’interno dell’Ordinamento sportivo, in particolare del nuoto. Secondariamente, il Giudice Federale affermava che, assodato il contesto sportivo, le azioni proponibili a querela di parte, avendo ad oggetto diritti disponibili, sono da intendersi soggette alla volontà delle parti e, per tale effetto, sono sottoposte al vincolo di giustizia sportiva. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIS 2/2018 "Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Titolo |
Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIS (n. 2 del 26 marzo 2018) |
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Massima |
La candidatura di un tesserato ad una carica federale trasmessa nelle forme previste dal combinato disposto degli art. 61, comma 5, dello Statuto e art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, priva della sottoscrizione del candidato, costituisce una mera irregolarità sanabile, purché ne sia certa la provenienza da parte del candidato medesimo. |
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Keywords |
Elezioni federali; requisiti formali candidatura, sottoscrizione |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di una società affiliata alla FIS aveva presentato ricorso ex art. 100, comma 3, del Regolamento Organico, al fine di vedersi riconosciuta la regolarità della propria candidatura a consigliere FIS della regione Toscana, che era stata rigettata dalla Segreteria Generale della Federazione perché priva di firma autografa. Secondo il ricorrente tale mancanza era una semplice dimenticanza non idonea ad invalidare l’atto, presentato seguendo le modalità prescritte dai Regolamenti Federali. Il Tribunale Federale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, constatava che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura rispettando le forme previste dall’art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, nonché quelle contenute nella comunicazione di convocazione dell’assemblea regionale straordinaria elettiva della Toscana. Invero, la candidatura era stata proposta per iscritto e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. In relazione poi all’omessa sottoscrizione della candidatura, il Tribunale Federale, accostando i rapporti con le Federazioni a quelli con la Pubblica Amministrazione, affermava che per il sistema normativo vigente la trasmissione dell’atto, seppur privo di firma autografa, da un indirizzo di posta elettronica certificata fosse requisito utile e sufficiente a garantire la provenienza dal suo autore. Nel caso di specie, la trasmissione a mezzo pec della candidatura e l’allegazione ad essa del documento d’identità del tesserato costituivano elementi sufficienti ad accertare la provenienza dell’atto. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
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