L'ACD Nardò ricorre contro la FIGC avverso la decisione legata all'omologazione della gara col Picerno
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.C.D. Nardò contro la ASD P. AZ Picerno, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché nei confronti di Maurizio Cosentino, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, con la quale è stato respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato valida la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie D) conclusasi con il risultato di 0-1.
La ricorrente ACD Nardò chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di riformare la decisione impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per carenza e/o illogicità e/o contrarietà della motivazione e, per l'effetto, di annullare la suddetta pronuncia della Corte Sportiva di Appello FIGC decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice;
- in via subordinata,di annullare la succitata pronuncia della Corte Sportiva di Appello FIGC, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
La S.S.D. VirtusVecomp Verona ricorre contro FIGC, Arzignano Valchiampo e Daniele Antonio Forte
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la ASD Arzignano Valchiampo, nonché nei confronti di Daniele Antonio Forte, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018, con la quale é stato dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017, che ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo.
La ricorrente VirtusVecomp Verona chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Federale FIGC per l'esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, e, per l'effetto, di annullare/revocare la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - e, conseguentemente, di dichiarare nullo e/o invalido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo.
Giudici di gara federali A e B ricorrono contro la FIDS per annullamento art. 19 Regolamento arbitrale
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso l'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n.177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del Coni in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello".
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
di annullare l'art. 19 del Regolamento del settore Arbitrale della FIDS impugnato per i motivi esposti nel ricorso;
di conservare le categorie di giudici "A e B" quali ufficiali di gara da equiparare per competenza ai giudici "N" di nuova formazione o riconoscere ai giudici "A e B" l'automatico inquadramento nella neo categoria dei giudici di livello "N" senza necessità di sostenere alcun esame.
Paolo Pomponi ricorre contro CFA FISE per sospensione e altre sanzioni
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Paolo Pomponi avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), emessa il 18 dicembre 2017, pubblicata il successivo 19 dicembre e resa nel procedimento disciplinare iscritto al R.G. n. 16/17 FISE, con la quale, in riforma della decisione di primo grado endofederale (che aveva irrogato allo stesso sig. Pomponi la sanzione della sospensione di 30 giorni da ogni carica o incarico sociale o federale inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzione del pagamento dell’ammenda pari ad € 1.000,00, per essere stato ritenuto responsabile di non aver prestato la dovuta attenzione circa l’identità ed il valore del cavallo nel rapporto obbligatorio sottostante alla compravendita), è stata altresì irrogata, in capo all’odierno ricorrente, anche la sospensione dell’autorizzazione a montare per 5 mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di decidere la controversia in via preliminare, dichiarando nulla la sentenza emessa; in subordine di riformare integralmente la decisione impugnata per i motivi esposti nel ricorso.
L'A.C. Crevalcore ricorre contro FIGC-C.R. Emilia Romagna FIGC-LND
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la ASD Guastalla per l’impugnazione del C.U. C.R. Emilia Romagna FIGC-LND n. 23 del 13 dicembre 2017 con il quale la Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall’A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 21 de 29 novembre 2017 (che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica).
L’A.C. Crevalcore chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. FIGC-LND Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017, rinviando il procedimento alla Corte Sportiva d’Appello per il nuovo esame del merito, con indicazione dei corretti principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l’effetto, di annullare/revocare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore del Guastalla, ripristinando il risultato di 2 a 1 per la ricorrente, conseguito sul campo in occasione della partita del 12 novembre 2017.
Giovanna Gargantini ricorre contro la decisione della CFA FIDS
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato da Giovanna Gargantini (all'epoca dei fatti Giudice di gara della FIDS) contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, pubblicata sul C.U. n. 14/17 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato respinto l'appello dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 31/2017 del 6.10.17), che ha pronunciato declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente notificato il ricorso medesimo ai controinteressati e per aver elencato solo genericamente i motivi di doglianza avverso il Bando "per l'ammissione al corso-Concorso per TITOLI ed ESAMI per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica d Giudice Federale di livello "I" Danze standard e Latino Americane", di cui alla Delibera n. 98 approvata dal Consiglio Federale FIDS in data 29 aprile 2017.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare la decisione impugnata, decidendo nel merito la controversia senza rinvio ad altro giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quindi, annullando parzialmente il concorso per quanto dedotto in narrativa ed accogliendo le richieste ivi formulate per l’assegnazione del titolo di giudice classe “I”;
- in via subordinata, di annullare la pronuncia impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
Carlo Roscini ricorre contro la FCI avverso l'inibizione per 15 mesi
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un nuovo ricorso da parte di Carlo Roscini (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Umbria F.C.I.) contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 18/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale F.C.I., che aveva condannato l'odierno ricorrente alla sanzione dell'inibizione per 27 mesi, per violazione degli artt. 1 (commi 1 e 2), 49 (comma 1, lett. d) e 51 (commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5) del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., è stata irrogata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a 15 mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale: in integrale accoglimento del ricorso presentato ed in integrale riforma della decisione impugnata, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione a lui mossa con la formula"perché il fatto non sussiste";
- in via subordinata: in accoglimento del ricorso presentato, con riguardo alle censure relative alla condanna per le ipotesi contestate di cui ai nn. 1 e 4 dell'atto di deferimento, di annullare la decisione impugnata, per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto;
- in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del ricorso presentato con riguardo alle censure sull'entità della sanzione inflitta, di annullare la suddetta decisione impugnata per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto.
Antonio Rosati ricorre contro decisione CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Antonio Rosati (all'epoca dei fatti Presidente dell’Associazione Sportiva Varese 1919 S.p.a.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC (di cui al C.U. n. 44 del 21/12/2016) - che si era pronunciato applicando le sanzioni dell’inibizione per 24 mesi e dell’ammenda pari ad €10.000,00 inflitte al reclamante per l'asserita violazione dell’ art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale FIGC - ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari ad €5.000,00.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, per i motivi esposti nel ricorso:
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'originale avviso di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 41, comma 1, CGS FIGC;
- in via ulteriormente preliminare, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare a suo carico, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC;
- in via principale, di dichiarare nulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, di dichiarare, nel merito, l’assoluzione dello stesso ricorrente;
- in via subordinata, di dichiarare la nullità della ripetuta decisione di primo grado endofederale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, restituire il fascicolo ad altra sezione del Tribunale Federale, per la valutazione del merito;
- in via ulteriormente subordinata, di riformare in toto la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, dichiarando l’assoluzione del ricorrente in relazione ad entrambe le incolpazioni;
- da ultimo, in via residuale, nel caso di conferma della decisione del giudice di secondo grado, di rideterminare la sanzione contenendola nel minimo edittale, non superiore a quanto determinato nei confronti degli altri deferiti ed in particolare di coloro i quali hanno gestito la società nei due anni che hanno portato al relativo fallimento.
Accolto il ricorso della Procura Generale dello Sport nei confronti di Nicola Maggio contro la decisione della Corte Federale d'Appello FIDAL
Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha accolto il ricorso presentato il 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, nei confronti di Nicola Maggio, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL, è stata irrogata, a carico del sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi (in luogo dei 18 mesi irrogati dal Tribunale Federale), per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia. Per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla cfa fidal per una nuova valutazione, nei sensi di cui in motivazione.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2017, presentato, in data 5 maggio 2017, da Nicola Maggio avverso la medesima decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 7 aprile 2017.
Lopez ricorre contro la FIT per l'annullamento della sua sospensione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Ugo Lopez (ufficiale di gara presso la FIT) contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), n. 17/2016 del 2 settembre 2016, comunicata in data 7 settembre.
La Corte, nel respingere il reclamo del ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 23/2106 del 20 aprile 2016, che ha irrogato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione dall'attività di Giudice Arbitro per un periodo pari a 90 giorni, oltre all'ammenda di € 2.000,00, per l’asserita violazione dell'art. 1 del regolamento di Giustizia FIT, con riferimento agli artt. 1, 3, 6, 65, 66, 70 e 96 del vigente R.U.G., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 41bis, lett. i, del ripetuto Regolamento di Giustizia, per non aver compilato sul luogo della manifestazione i tabelloni dei campionati italiani di Beach Tennis, per non aver effettuato il sopralluogo volto a verificare regolarità ed agibilità dei campi nonché la conformità delle attrezzature, per essere arrivato in ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio dei Campionati, senza alcuna valida giustificazione, per non aver assicurato il regolare svolgimento degli stessi, permettendo al giudice arbitro assistente di accompagnarlo all’aeroporto, anziché lasciargli svolgere le sue funzioni durante le finali in corso, infrangendo i princìpi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ed arrecando pregiudizio e ripercussioni all’onore, rispettabilità e correttezza della Federazione, con l’aggravante della qualifica posseduta.
Il ricorrente chiede al Collegio l'integrale annullamento della decisione impugnata e, in particolare, che venga accertata l'intervenuta estinzione del giudizio nei rigorosi e rituali tempi previsti dal Regolamento di Giustizia della FIT già in prime cure e/o in secondo grado, in relazione alle denunciate violazioni di legge, come evidenziate in atto.
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