Respinti i ricorsi di Pro Patria, Piacenza, Catania e Virtus Entella contro la FIGC. Gli altri provvedimenti
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, ha assunto le seguenti decisioni:
ha respinto il ricorso presentato dalle società Pro Patria e Piacenza contro la FIGC (avverso la delibera del presidente Federale che ha determinato i criteri di retrocessione dalla Lega Pro, stagione ‘15/’16), nonché il ricorso presentato dalla società Prato e altre contro la FIGC avverso la medesima deliberazione del Presidente Federale;
ha respinto il ricorso presentato da Giorgio Flora contro la FIGC avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015, che ha inflitto al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6 e l’ammenda di € 70.000;
ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. Salvatore Astarita contro la FIGC avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 3 e ammenda € 25.000,00;
ha respinto il ricorso di Pablo Gustavo Cosentino contro la FIGC avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato in capo al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni 4 e ammenda di € 50.000;
ha, infine, respinto il ricorso della società Catania contro la FIGC e la società Virtus Entella avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato alla società ricorrente la retrocessione all’ultimo posto nel campionato di Serie B stagione sportiva 2014-2015, oltre alla penalizzazione di 9 punti in classifica e all’ammenda di € 150.000).
In parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Vigor Lamezia, Torres e Forlì, respinto quello dell'Aquila. Teramo e Savona rinviate al Giudice di Appello per i punti di penalizzazione
Il Collegio di Garanzia, all’esito della Sessione di Udienze tenutasi in data odierna, ha assunto i seguenti provvedimenti:
- ha accolto i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione e ha rinviato al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti (i 6 punti di penalizzazione), traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione. Spese compensate;
- ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Forlì ed ha compensato le spese del relativo giudizio;
- ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite;
- ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi della società Vigor Lamezia e di Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,
- ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres e da Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,
- ha, infine, respinto il ricorso dell’Aquila ed ha compensato le spese del giudizio.
Il 27 ottobre udienza a Sezioni Unite del filone "Dirty Soccer"
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha fissato per il 27 ottobre 2015, a partire dalla ore 14.30, la data in cui sarà celebrata la sessione di udienze, a Sezioni Unite, preordinata alla definizione dei procedimenti legati al cosiddetto filone “dirty soccer”. In particolare, tenuto conto della singola e specifica connessione oggettiva intercorrente tra i vari ricorsi medio tempore presentati al Collegio; tenuto conto che, in base al contesto normativo di riferimento in materia di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva, dalla responsabilità ascritta alla persona fisica deriva la comminazione di sanzioni in capo alle relative società di appartenenza; preso atto che le persone fisiche che hanno presentato ricorso risultano essere tutti incolpati, a vario titolo, per aver solidalmente contribuito all’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare relative alle società sportive che hanno presentato, a loro volta, un ricorso autonomo, ha disposto la trattazione congiunta dei seguenti procedimenti:
ricorsi avverso il C.U. n. 16/CFA FIGC (dispositivo del 29.8.15) + C.U. n. 19/CFA FIGC (motivazioni dell’8.9.15):
ricorsi originari: Forlì e Teramo
da riunirsi con
ricorso Campitelli (pres. Teramo),
ricorso Di Giuseppe (D.S. Teramo Calcio)
ricorso Barghigiani (D.S. Savona),
ricorso Savona calcio
ricorso Matteini (tesserato S. Paolo Padova),
ricorso Di Nicola (tesserato l’Aquila calcio),
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ricorsi avverso il C.U. n. 17/CFA FIGC (dispositivo del 29.8.2015) + il C.U. n. 21/CFA FIGC (motivazioni del 9.9.15):
ricorso originario: ricorso Vigor Lamezia
da riunirsi con
ricorso Maglia (D.S. V. Lamezia),
ricorso Arpaia (Presidente V. Lamezia)
ricorso Corda (tesserato Barletta calcio).
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ricorsi avverso il C.U. n. 17/CFA FIGC (dispositivo del 29.8.15) + C.U. n. 20/CFA FIGC (motivazioni del 9.9.15):
ricorso originario: ricorso Torres
da riunirsi con
ricorso Capitani (pres. Torres),
ricorso Sampino (Agente calciatori)
ricorso L’Aquila calcio
Respinti i ricorsi presentati da Taranto, Fondi, Viterbese-Castrense, Sambenedettese e Gubbio. Estinto il procedimento del Legnano, ratificata la rinuncia del Messina
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zaccheo, ha respinto i ricorsi presentati a fine agosto dalle società Taranto, Fondi, Viterbese-Castrense, Sambenedettese e Gubbio avverso la delibera del Presidente FIGC del 7 agosto u.s., recante i termini e gli adempimenti per la sostituzione della società FC Castiglione (rinunciataria) in Lega Pro.
Le società ricorrenti sono state, altresì, condannate al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di € 2.000,00 per ogni singolo ricorso.
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia ha, altresì, dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso del Messina, relativamente al quale era intervenuta la rinuncia della società ricorrente, accettata dalla intimata FIGC, ed estinto il procedimento promosso dalla società Legnano contro la FIGC, relativamente al quale era intervenuta la rinuncia della società ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso e prima della costituzione in giudizio della intimate FIGC e LND.
Sia il ricorso del Messina che quello del Legnano avevano ad oggetto la suddetta delibera del Presidente FIGC del 7 agosto., recante i termini e gli adempimenti per la sostituzione della società FC Castiglione (rinunciataria) in Lega Pro.
Ricorsi di Forlì, Teramo, Vigoria Lamezia e Torres: udienze domani alle 17
Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, previa accettazione alla rinuncia ai termini a difesa da parte di tutte le parti intimate, ha fissato per domani, 23 settembre 2105, le udienze di discussione relative ai ricorsi presentati dalle società Forlì, Teramo, Vigor Lamezia e Torres avverso le decisioni della Corte Federale di Appello FIGC afferenti alla cosiddetta vicenda “calcio scommesse”. Le udienze si terranno dinanzi alle Sezioni Unite, con inizio a partire dalle ore 17.00.
La SEF Torres 1903 ricorre contro FIGC per la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel 2014/2015 e ammenda di euro 15.000
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società SEF Torres 1903 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport del CONI, la Procura Federale FIGC, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale Dilettanti, la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, della decisione della Corte Federale d’Appello il cui solo dispositivo è stato emesso a mezzo Comunicato Ufficiale n. 17/CFA, in data 29 agosto 2015, che ha applicato, nei confronti della società ricorrente, la sanzione della retrocessione dell’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante pro tempore Domenico Capitani, ex art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS, nonché l’ammenda di euro 15.000 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucufora e Costantino, ex art. 6, comma 5, CGS, nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso, ed in particolare del provvedimento FIGC adottato in data 31 agosto 2015 dal Consiglio Federale, reso noto con comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della FIGC a mezzo della quale è stata sostituita, nell’organico della Lega Pro stagione sportiva 2015/2016, la società SEF Torres s.r.l. con la società Aurora Pro Patria 1919.
La società ricorrente chiede: in via principale e nel merito, che sia annullata la decisione della Corte Federale D’Appello, nota nel solo dispositivo, nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento del 31 agosto 2015, reso noto con comunicato stampa FIGC ;
in via d’urgenza e laddove la Corte non ritenga di poter giudicare nel merito:
- che sia sospesa l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello nota nel solo dispositivo, nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento del 31 agosto 2015, reso noto con comunicato stampa FIGC;
- che sia ordinata la sospensione dell’inizio del campionato di Lega Pro 2015/2016 nonché del Campionato Dilettanti 2015/2015;
- che sia ordinato il deposito urgente della motivazione della suddetta decisione.
La Vigor Lamezia ricorre contro FIGC e altri per la retrocessione dalla Lega Pro alla LND e l'ammenda di 30.000 euro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società Vigor Lamezia s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, la società A.C.R. Messina s.r.l., la società F.C. Forlì s.r.l., la società San Marino Calcio s.r.l., nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, della delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, assunta nella riunione del 27 agosto 2015 e pubblicata nel solo dispositivo con C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015, nella parte in cui ha disposto, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società A.C.R. Messina s.r.l., avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – (che aveva riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità diretta dell’odierna istante in ordine alla violazione ascritta al suo presidente e legale rappresentante, nonché la responsabilità oggettiva per l’addebito attribuito al proprio Direttore Sportivo), nei confronti della ricorrente, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2014/2015 – Girone C, con assegnazione al Campionato di competenza (LND – Serie D) per la stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di euro 30.000,00.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità della suddetta delibera della Corte Federale d’Appello FIGC, con integrale cancellazione delle sanzioni statuite a carico della società Vigor Lamezia;
in subordine: esclusa la responsabilità diretta della società istante, limitare la sanzione a carico della menzionata compagine ad una lieve ammenda, in misura, comunque, inferiore a quella ad essa irrogata in sede endofederale;
in via cautelare:
che sia sospesa l’esecutività e l’esecuzione della impugnata decisione della Corte Federale d’Appello e che sia disposta l’ammissione della Vigor Lamezia al Campionato di Lega Pro;
che sia differita la data di inizio dei Campionati di Lega Pro e di Serie D (o, in subordine, dei soli gironi in cui risultano inserite, rispettivamente, la società A.C.R. Messina, in Lega Pro, e la Vigor Lamezia s.r.l. in Serie D;
che sia ordinata alla Corte Federale di Appello l’immediata pubblicazione delle motivazioni relative alla decisione in questione.
Accolto il ricorso della Paganese Calcio contro la FIGC per l'iscrizione in Lega Pro
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso presentato dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. . contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale FIGC il 17 luglio 2015, di cui al C.U. n. 31/A, pubblicato il 17 luglio 2015, con il quale è stato respinto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. e, per l’effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2015/2016, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016).
Simone Saccomanni ricorre contro FIGC e AIA
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dI Simone Saccomanni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) per l’annullamento e/o la riforma della delibera della Commissione di Disciplina Nazionale d’appello della FIGC – AIA del 20 maggio 2015 che, rigettando l’appello ex art. 10 delle Norme di Disciplina dell’Associazione Italiana Arbitri, ha confermato il provvedimento di “ritiro tessera” irrogato nei confronti del ricorrente.
Simonetto contro FMSI, squalifica ridotta a un anno
Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi a Sezioni Unite, ha accolto in parte il ricorso del dott. Simonetto contro la FMSI avverso provvedimento di squalifica per due anni e ha rideterminato la sanzione a carico del ricorrente in un anno di squalifica.
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