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TNAS: Ordinanza del Collegio arbitrale sulla controversia sig.ra Medetti /FIG

3-TNASIl Collegio arbitrale (Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Pres. Bartolomeo Manna e Avv. Giovanni Rossi) ha sciolto la riserva, assunta nell’udienza dello scorso 8 agosto, sulla controversia Sig.ra Valeria Cristina Medetti / Federazione Italiana Golf, con la seguente ordinanza emessa il 9 agosto:

  • osservato che la ricorrente con l’istanza cautelare ha chiesto «[…] l’interruzione oppure la sospensione del procedimento RG 30/2012, pendente avanti il Giudice di Prima Istanza […] quanto meno fino alla conclusione del presente procedimento arbitrale, anche al fine di impedire il verificarsi di ulteriori danni o ingiustizie […]». Si tratta del giudizio – diverso da quello definito con il provvedimento oggetto dell’istanza di arbitrato – originato dal (nuovo) atto di deferimento della Procura Federale del 5 luglio 2012;
  • chiamato a valutare, come disposto dall’art. 23 del Codice, se «[…] sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite […]»;
  • movendo dal requisito del periculum in mora e osservato che nel caso di specie difetta tale presupposto in quanto - considerato l’annullamento del provvedimento di sospensione cautelare (irrogato nell’ambito del giudizio R.G. 30/2012) assunto dalla Commissione di Disciplina in data 7 maggio 2012 e depositato in occasione dell’udienza arbitrale dell’8 agosto 2012 – il pregiudizio grave e irreparabile sarebbe legato esclusivamente allo svolgimento dinanzi agli organi di giustizia federale di un procedimento disciplinare;
  • reputato che il mero svolgimento di un procedimento disciplinare non possa costituire pregiudizio grave e irreparabile per il tesserato che vi è sottoposto e che è seriamente dubitabile che il Collegio arbitrale costituito nell’ambito del TNAS abbia il potere di disporre la sospensione e/o l’interruzione di un procedimento disciplinare nell’ambito della giustizia endofederale;
  • rilevato, venendo al requisito del fumus boni iuris, ad una prima valutazione e fatta salva la decisione di merito, che l’istanza di arbitrato potrebbe essere considerata inammissibile per carenza originaria di interesse in quanto la decisione impugnata ha accolto, integralmente, il gravame disponendo l’annullamento senza rinvio della pronuncia di primo grado, in quanto se è pur vero che nella motivazione si legge «[…] Gli atti processuali vanno peraltro rimessi alla procura federale per la eventuale promozione di un nuovo procedimento disciplinare nei confronti della Signora Valeria Medetti per la medesima infrazione alla stessa contestata, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni […]»; tuttavia, si deve osservare che quanto sopra trascritto - che pare assumere i caratteri di un mero obiter dictum – non costituisce la fonte del potere della Procura Federale di avviare il nuovo procedimento poiché la stessa Procura, infatti, avrebbe potuto, anche in assenza dell’indicazione della Commissione di Disciplina, avviare il nuovo procedimento così come previsto dall’art. 31.6 del Regolamento di Giustizia; che l’ammissibilità e/o procedibilità del nuovo giudizio dovrà essere valutata dalla giustizia federale e, all’esito, potrà essere sottoposta al sindacato del TNAS;
  • ha rigettato l’istanza cautelare.