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Sessione di udienze e decisioni della Quarta Sezione

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1)      HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2017, presentato, in data 11 marzo 2017, dal dott. Gennaro Esposito contro la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.), nonché contro la Procura Federale della FMSI (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FMSI, assunta nella riunione del 10 febbraio 2017 e comunicata alla parte interessata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'odierno istante avverso la decisione di primo grado n. 7/2016 del Tribunale Federale della FMSI, con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per dodici mesi, per presunta violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento di Giustizia della FMSI, in esito all'atto di rinvio a giudizio della Procura Federale del 19 luglio 2016 (Procedimento d'indagine n. 2/2016); PER L’EFFETTO, HA DICHIARATO L’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL RICORRENTE;

 

2)      HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2017, presentato, in data 17 marzo 2017, dal sig. Giuseppe Bracone contro il Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S. Libertas) per l'annullamento della decisione della Commissione Nazionale d'Appello del CNS Libertas del 15 febbraio 2017, comunicata il giorno seguente, con la quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di revocazione proposta dallo stesso ricorrente, ex art. 19 del Regolamento di Giustizia del CNS Libertas, per ottenere la revocazione della sentenza n. 01/2016 del 20 luglio 2016 della CNS Libertas, che aveva dichiarato "il sig. Giuseppe Bracone [...] responsabile della violazione di cui all'art. 1, lett. A) e B) Regolamento Generale di Giustizia, per aver tenuto una condotta in palese dispregio alle disposizioni delle norme statutarie e dai regolamenti in vigore, agendo in violazione delle predette norme e del principio di lealtà e con l'aggravante di cui all'art. 14, lett. A), Reg. Gen. di Giustizia, per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dalla propria posizione di Consigliere Nazionale”, irrogando allo stesso la sanzione della squalifica  da ogni attività istituzionale sino al 30 giugno 2018; PER L’EFFETTO HA ANNULLATO LA DELIBERA IMPUGNATA E HA RINVIATO ALLA COMMISSIONE NAZIONALE D’APPELLO DEL CNS LIBERTAS;

                                          

3)      HA ORDINATO ALLA FIT L’ESIBIZIONE  DI ALCUNI DOCUMENTI CHE POTREBBERO RISULTARE DECISIVI AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA ED HA RINVIATO AL 9 GIUGNO 2017 l’udienza afferente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2017, presentato, in data 18 marzo 2017,  dal sig. Ugo Lopez contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIT n. 3/2017 del 17-24 febbraio 2017, la quale, nel respingere il reclamo proposto dallo stesso sig. Lopez, ma in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, ha determinato la sanzione inibitiva a carico del ricorrente in mesi due [in luogo dei sei mesi di inibizione irrogati in primo grado], “confermando nel resto la decisione impugnata, anche con riferimento alla sanzione pecuniaria irrogata [pari ad € 3.000,00]", per l'asserita violazione degli artt. 1, comma 2, e 7 del Regolamento di Giustizia della FIT;

 

4)      HA DISPOSTO LA TRATTAZIONE CONGIUNTA del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2017, presentato, in data 22 aprile 2017,  dal sig. Angelo Citracca (all'epoca dei fatti team manager della società Vini Farnese) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a mesi tre, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI (violazione del principio di lealtà e correttezza, per aver subordinato l'ingaggio di un corridore al reperimento, da parte di quest'ultimo, di uno sponsor che consentisse di coprire le relative spese di stipendio e di mantenimento) con il ricorso depositato, in data 2 maggio 2017, dal sig. Giovanni Savio (all'epoca dei fatti, team manager della Società Androni Giocattoli) contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI, di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per mesi tre (3), per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI (violazione del principio di lealtà e correttezza, per aver subordinato l'ingaggio di un corridore al reperimento, da parte di quest'ultimo, di uno sponsor che consentisse di coprire le relative spese di stipendio e di mantenimento). HA SOSPESO, NELLE MORE, L’EFFICACIA DELLA SANZIONE COMMINATA A CARICO DEL SIG. ANGELO CITRACCA.

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