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Decisioni a Sezioni Unite per Chievo Verona, Crotone, Entella, Lega Serie B, Cosenza e Palermo

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport al termine della Sessione di udienze a Sezioni Unite di oggi, presieduta dal Presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:


1) RIUNITI PRELIMINARMENTE, PER CONNESSIONE OGGETTIVA,

A) il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2018, presentato, in data 29 novembre 2018, dalla società C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello, Sez. Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, con cui la stessa Corte ha rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della società ricorrente, di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell'atto di deferimento, ha respinto il ricorso proposto dall'appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta violazione, da parte del Presidente e degli Amministratori della società, del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, CGS e riaffermando il proscioglimento del Chievo, di cui all'art. 8, comma 4, CGS, e ha confermato, infine, a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, la sanzione disposta dal giudice di prime cure in data 13 settembre u.s., consistente nell’ammenda pari ad € 200.000,00 e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso;


CON

 

B) il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2018, presentato, in data 5 dicembre 2018, dalla società C. Crotone S.r.l. contro la decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, la quale, nel dichiarare inammissibile l’intervento della ricorrente contro l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società Chievo Verona S.r.l. all’esito del giudizio di primo grado (di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018), ha confermato, a carico della stessa società Chievo Verona s.r.l., la sanzione dell’ammenda pari ad € 200.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso;

 

HA DICHIARATO I RICORSI IN PARTE INAMMISSIBILI E IN PARTE INFONDATI. SPESE COMPENSATE

 

2) RIUNITI PRELIMINARMENTE, PER CONNESSIONE OGGETTIVA,

A) il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2018, presentato, in data 30 novembre 2018, dalla società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, pronunciata dal Tribunale Federale con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30 agosto u.s.;


B) il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 104/2018, presentato, in data 4 dicembre 2018, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata con il C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla società Virtus Entella s.r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale, con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, recante la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30 agosto u.s.;


HA SOSPESO I RICORSI. NULLA PER LE SPESE.


3) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2018, presentato, in data 6 dicembre 2018, dalla società Cosenza Calcio S.r.l. contro la Società Hellas Verona F.C. S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che ha inflitto alla ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza - Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell'Hellas Verona, unitamente all'ammenda di € 3.000,00 con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1bis, CGS, a causa della mancata disputa della suddetta gara per via dell’impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa;

 

LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE (HELLAS VERONA E FIGC)



4) RITENENDO SUSSISTENTE IL VIZIO DI CARENTE MOTIVAZIONE, HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, E PERL’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E HA RINVIATO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO FIGC PER IL SEGUITO DI COMPETENZA, il ricorso iscritto al R.G. n. 109/2018, presentato, in data 13 dicembre u.s.,  dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s., gara di ritorno dei play off di Serie B s.s. 2017/2018, la medesima Corte ha rigettato l'istanza dell'U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l'ulteriore sanzione dell'ammenda di €25.000,00.

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