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Ricorso Rende Calcio 1968 contro FIGC/ Bisceglie/ Lega Pro/ LND/ Procura Generale

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione per le controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto anche il ricorso da parte della società Rende Calcio 1968 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S. Bisceglie s.r.l., la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Il ricorso riguarda l'annullamento della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato deliberato che la società A.S. Bisceglie s.r.l. ha titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato concesso alla ripetuta società A.S. Bisceglie s.r.l. il termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione al campionato e documentare il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità a detto campionato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.

La società Rende Calcio 1968 s.r.l. chiede al Collegio di Garanzia, respinta ogni istanza contraria ed in accoglimento del presente ricorso:

in via principale:

di annullare e/o riformare le delibere impugnate, nonché ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente e, per l’effetto:

  • di accertare e dichiarare l'immodificabilità/immutabilità della classifica cristallizzata sul C.U. n. 209/A, con la conseguenza che la retrocessione dell'AZ Picerno, decretata dagli Organi della Giustizia Sportiva federali, produca effetti esclusivamente sulla gara dei play-out, disputata proprio contro il Rende Calcio 1968, dalla quale va estromessa e di essere indicata quale unica Società legittimata ad essere ammessa in luogo del Picerno e, pertanto, avente il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, anche in sovrannumero;
  • in via subordinata: sempre previo annullamento e/o riforma delle delibere, come richiesto in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità della gara dei play-out del campionato di Serie C tra Rende e Picerno, in quanto disputata tra squadre non legittimate a seguito della retrocessione del Picerno e, per l'effetto, di ordinare alla FIGC di disporre l'effettuazione della gara di play-out tra Bisceglie e Rende ed in mancanza di dichiarare la propria legittimazione a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, anche in sovrannumero.

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