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Ricorso di Giovanni Patruno (ASD Canosa) contro FIGC/Organi di Giustizia / LND/ CR Puglia

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giovanni Patruno (all’epoca dei fatti dirigente e - ritenuto - membro de facto dell’organo amministrativo della ASD Canosa) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, la Procura Federale Interregionale della FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, ed eventualmente nel contraddittorio della Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giuseppe Cardone e alla ASD Canosa e, per essa, ASD Canosa Calcio 1948, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, resa in data 23 agosto 2023 e depositata in data 31 agosto 2023, nell’ambito del procedimento disciplinare prot. n. 29172/366/pfi 22-23/PM/fb e n. 0014/CFA/2023-24, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell’11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato nei confronti del sig. Giovanni Patruno la sanzione della inibizione per anni due. 

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 1° giugno 2023, dalla Procura Federale Interregionale FIGC, a carico, tra gli altri, della ASD Canosa, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 84 delle NOIF.

 

Il ricorrente, sig. Giovanni Patruno, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso: 

- in via pregiudiziale: di annullare, senza rinvio, l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 CEDU, art. 2 CGS CONI, anche, ove occorra, in combinato disposto con gli artt. 101 e 121 cpc, nonché dell’art. 44 CGS FIGC, anche per violazione dei principi di effettiva sinteticità e chiarezza degli atti e/o comunque per manifesta violazione del diritto di difesa, per le ragioni esposte in narrativa, accertando e dichiarando, ove occorra, l’inammissibilità del reclamo e/o la nullità del deferimento e conseguentemente l’estinzione dell’intero procedimento disciplinare;

 

- in via principale: di annullare, senza rinvio, l’impugnata decisione, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, co. 1, e 31, co. 1, C.G.S., nonché per violazione dei principi di specialità, di materialità e legalità; 

 

ovvero, di annullare, senza rinvio, l’impugnata decisione, per violazione e/o falsa applicazione dello standard probatorio richiesto in ambito sportivo o comunque per omessa e/o insufficiente motivazione sulla specifica condotta ad egli contestata, nonché per violazione dell’art. 16 CGS FIGC, anche per omessa valutazione e motivazione in ordine a fatti e/o circostanze a lui favorevoli;

 

e, in ogni caso, di annullare, senza rinvio, l’impugnata decisione per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 2, co. 2, CGS CONI e dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC; 

 

sempre, in via principale, di annullare, senza rinvio, l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. e), CGS FIGC e/o comunque omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’applicazione nei suoi confronti delle aggravanti contestate anche in violazione dell’art. 12 CGS FIGC, nonché per violazione dell’art. 44 CGS FIGC;

 

ovvero, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC; e, per l’effetto, di decidere ai sensi dell’art. 62, co.1, CGS CONI, con conseguente annullamento della sanzione comminata a suo carico, ovvero contenendo la stessa nella misura minima ritenuta di giustizia.

 

- in subordine, per uno o più dei motivi sopra esposti, ove ritenuto, di disporre il rinvio alla Corte Federale d’Appello FIGC, in diversa composizione, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport – riformare in suo favore l’impugnata decisione.

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