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Pandolfini ricorre contro FIG per decisione CFA FIG che ha confermato squalifica di 14 mesi

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luciano Pandolfini contro la Federazione Italiana Golf (FIG), con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Federale D’Appello della FIG, pubblicata e notificata con C.U. n. 4/2023 del 5 settembre 2023, con la quale, a seguito dell’annullamento della decisione della Corte Federale D’Appello FIG, resa con C.U. n. 3/2023 del 15 dicembre 2022, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 47/2023 del 14 marzo 2023, nel conseguente giudizio di rinvio è stata confermata la sanzione della squalifica temporanea per 14 mesi, originariamente irrogata al sig. Luciano Pandolfini.

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento del 7 luglio 2022, spiccato dal Procuratore Federale della FIG, a carico del suddetto ricorrente, per rispondere della violazione dell’art. 17, comma 1, lett. m), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf, per avere espresso pubblicamente giudizi e rilievi ritenuti lesivi della reputazione e del prestigio della Federazione e degli Organi federali.

Il ricorrente, sig. Luciano Pandolfini, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso: 

- in via preliminare, di accertare la nullità della decisione emessa in violazione dell’art. 12bis dello Statuto CONI e di tutte le disposizioni puntualmente richiamate in narrativa e, per l’effetto, di annullare la decisione gravata;

- in via principale, di accertare la violazione e/o falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 37, comma 7, CGS CONI e, per l’effetto, di annullare la decisione gravata;

- in via subordinata, di accertare la violazione dei principi di diritto espressi dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, con decisione n. 47/2023 e, per l’effetto, di annullare la decisione gravata;

- in via ulteriormente subordinata, di accertare la violazione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, con decisione n. 47/2023 e, per l’effetto, di riformare la sentenza della Corte Federale d’Appello impugnata limitando la sanzione inflitta al presofferto.

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