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Ricorso di Andrea Agnelli contro la sentenza riformata della CFA - FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0032/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, emessa in data 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 27907/336pf22-23/GC/gb e n. 0017/CFA/2023-2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023 (che aveva irrogato, nei confronti del dott. Agnelli, la sanzione dell’inibizione per la durata di 16 mesi e dell’ammenda per € 60.000,00 in relazione ai capi A e B, disponendo invece il proscioglimento del deferito in relazione al capo C), è stata riformata la decisione di primo grado e, per l'effetto, irrogata, nei confronti del dott. Agnelli la sanzione dell’inibizione della durata di 10 mesi e la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00.

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale della FIGC, a carico del dott. Andrea Agnelli, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società Juventus F.C. S.p.A., con atto proc. 27907/336pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Il ricorrente, dott. Andrea Agnelli, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per improcedibilità del deferimento per tardività dell’iscrizione e, in ogni caso, per aver compiuto la Procura Federale il primo atto di impulso di indagine senza alcuna previa iscrizione di un procedimento disciplinare, in violazione di legge in relazione agli articoli 118 e 119 C.G.S.;

 

- in subordine, di annullare l’impugnata decisione per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 C.E.D.U., 2 C.G.S. CONI e 44 C.G.S. FIGC, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e, in ogni caso, omessa motivazione rispetto alla asserita violazione del principio contabile di competenza economica; 

 

- di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto ad un elemento decisivo, rappresentato nell’interesse del deferito in sede di giudizio, che, se considerato, avrebbe comportato una diversa decisione in relazione alla c.d. “prima manovra”; 

 

- di annullare l’impugnata decisione per omessa e in ogni caso contradditoria motivazione rispetto alla responsabilità del dott. Andrea Agnelli in relazione alla c.d. “seconda manovra”; 

 

- in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà - secondo il principio di diritto sancito da Codesto Collegio - riformare in suo favore l'impugnata decisione.

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