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Tre determinazioni della Prima Sezione al termine delle rispettive udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia presieduta dall’avv. prof. Vito Banca, oggi, al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 74/2023, presentato, in data 31 agosto 2023, dal sig. Rosario Iaquinta contro la Corte Sportiva d'Appello presso l’Automobil Club D'Italia ACI Sport per la riforma, con rinvio, della sentenza n. 18/2023 della Corte Sportiva D'Appello della Automobil Club D'Italia ACI Sport del 16 dicembre 2022, depositata il 10 luglio 2023, comunicata in pari data, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 1 dei Commissari Sportivi, adottata in occasione della 60' Cronoscalata "Svolte di Popoli," che aveva comminato la sanzione della ammonizione con diffida al conduttore Lucio Peruggini, quest'ultimo è stato escluso dalla suddetta gara; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’ CONDANNATO LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2023, presentato, in data 22 settembre 2023, dalla S. Lama Calcio ASD nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, di cui al C.U. n. 20 del 5 settembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, pubblicata con il C.U. n. 19 del 1° settembre 2023 in ordine alle gare di Coppa Italia di Eccellenza ivi indicate; PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’ CONDANNATO LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE;

  • HA ACCOLTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2023, presentato, in data 23 settembre 2023, dalla Unione Sportiva Sestese Calcio contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Football Club Milanese 1902, l'ASD Rovato Calcio, la FCD Muggio, la USD Calcio San Pellegrino, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 15 del 14 settembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente, confermando la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 settembre 2023, in ordine alle sanzioni comminate alla società ricorrente; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA SANZIONE APPLICATA DELLA PERDITA DELLA GARA DI 0-3 A TAVOLINO E HA DISPOSTO CHE LA RESISTENTE OMOLOGHI IL RISULTATO SPORTIVO CON CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA DI CAMPIONATO; HA, ALTRESI’ CONDANNATO LA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

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