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Ricorso della società Città di Varese contro FIGC /LND e Organi di giustizia

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Città di Varese s.r.l. e dall'avv. Stefano Amirante contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecuzione, del dispositivo n. 0049/CFA/2023-2024 e della decisione n. 0056/CFA-2023-2024 (Registro Procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024) emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC e comunicata ai suddetti ricorrenti, a mezzo PEC, in data 14 novembre 2023, con la quale, in riforma della decisione n. 0068/ TFNSD-2023-2024 del 9 ottobre 2023 emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che aveva prosciolto gli odierni ricorrenti, sono state irrogate, a carico del sig. Stefano Amirante, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e, a carico della società SSDARL Città di Varese, la sanzione di punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nella presente stagione sportiva; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente e/o connesso.

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 8 agosto 2023, dalla Procura Federale della FIGC a carico della SSDARL Città di Varese e del suo legale rappresentante, sig. Stefano Amirante, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter delle NOIF, in seguito al lodo pronunciato in data 25 maggio 2023 e notificato il 26 maggio 2023, con il quale il Collegio arbitrale LND ha condannato la suddetta società a corrispondere determinate somme al suo ex allenatore, sig. Luciano De Paola.

 

I ricorrenti, Città di Varese S.r.l. e avv. Stefano Amirante, chiedono al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, di accogliere, inaudita altera parte, l’istanza di sospensione della decisione della Corte Federale d’Appello n. 0056/CFA-2023-2024, in questa sede impugnata; 

- nel merito, di accogliere il presente ricorso e di annullare senza rinvio il dispositivo 0049/CFA/2023-2024 e la decisione n. 0056/CFA-2023-2024 (Reg. procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024), pronunciati dalla Corte Federale d’Appello, per tutti i motivi esposti in narrativa;

- per l'effetto, di annullare o, comunque, di eliminare le sanzioni dell'inibizione di sei mesi a carico dell’avv. Stefano Amirante e del punto di penalizzazione a carico di Città di Varese s.r.l., confermando la decisione di primo grado n. 0068/TFN-SD-2023-2024 del 9 ottobre 2023; 

 

- per l’ulteriore effetto, di disporre il proscioglimento dell’avv. Stefano Amirante e di Città di Varese s.r.l. da ogni addebito; 

- in subordine, di rinviare la causa alla Corte Federale d'Appello FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi per eliminare le sanzioni irrogate;

- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto il proscioglimento dei ricorrenti, limitare le sanzioni a loro carico al di sotto dei minimi edittali previsti; 

 

- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto su uno o più punti decisivi della controversia non motivati o non sufficientemente e debitamente motivati dalla Corte Federale d’Appello presso la FIGC e/o in merito alla contraddittorietà della motivazione e/o delle denunciate violazioni di legge, di annullare la decisione impugnata limitatamente a tale motivo o a tali motivi per le violazioni anzi indicate e, per l'effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello presso la FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi nel riformulare in melius la sanzione irrogata e annullata.

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