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Ricorso congiunto delle Procure Generale, Nazionale e Federale FISR contro Alessandro Spigai e Daniele Tessaro

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, nonché dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), in persona del Procuratore Federale, avv. Emiliano Fasulo, nei confronti dei sigg. Alessandro Spigai e Daniele Tessaro avverso la decisione n. 2 della Corte di Appello Federale della FISR del 1° dicembre 2023, pubblicata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo degli odierni intimati avverso l'Ordinanza Cautelare del Tribunale Federale della FISR n. 2 del 15 novembre 2023, confermativa della misura cautelare loro applicata con l'Ordinanza cautelare n. 1 del 13 novembre 2023, è stata revocata "la misura della sospensione cautelare da ogni attività federale, rimanendo inibito agli stessi il ruolo di tecnici/allenatori, a condizione che detta attività federale non comporti in alcun modo contatti con minorenni".

 

La vicenda trae origine dalla istanza, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Regolamento di Giustizia della FISR, di sospensione cautelare da ogni attività federale dei tesserati Alessandro Spigai e Daniele Tessaro, proposta dalla Procuratore Federale della FISR, per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

 

Le Procure ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare senza rinvio la decisione della Corte d’Appello Federale FISR n. 2 del 1° dicembre 2023, pubblicata in pari data, con conseguente riviviscenza dell’ordinanza del Tribunale Federale FISR n. 2 del 15 novembre 2023, e conseguente sospensione da ogni attività federale dei sigg.ri Alessandro Spigai e Daniele Tessaro, a norma del disposto dell’art. 81 del Regolamento di Giustizia FISR, per l’intera durata del giudizio disciplinare instaurato con atto di deferimento depositato dalla Procura Federale della FISR in data 13 dicembre 2023 presso la segreteria del Tribunale Federale;

 

- in via subordinata, di accogliere il presente ricorso e di annullare il procedimento impugnato sopra richiamato, con rinvio alla Corte Federale di Appello delle FISR perché provveda, in diversa composizione, a nuova valutazione, formulando il principio di diritto al quale dovrà uniformarsi il giudice del rinvio.

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