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ACR Siena 1904 S.p.A. e ing. Emiliano Montanari ricorrono contro FIGC e Procura FIGC per sanzioni irrogate da CFA FIGC

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato congiuntamente dalla società ACR Siena 1904 S.p.A. e dall'ing. Emiliano Montanari, in proprio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC, nonché contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello della FIGC e il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, per l'annullamento della decisione n. 0097/CFA-2022-2023 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Registro Procedimenti n. 0128/CFA/2022-2023 del 5 maggio 2023, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 159 del 17 aprile 2023 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), con la quale, in accoglimento del deferimento della Procura Federale n. 22946/671pf22-23/GC/blp del 27 marzo 2023, sono state disposte le seguenti sanzioni: per il sig. Emiliano Montanari, inibizione di mesi 3, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS FIGC, in relazione a quanto previsto dall'art. 85 NOIF, lett. C), Par. V), e, per la società ACR Siena 1904 S.p.A., penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi, nel corso della corrente stagione sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione dell'art. 6, comma 1, CGS FIGC vigente, nonché, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell'art. 33, comma 4, CGS FIGC.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale della FIGC, con atto Prot. 22946/671pf22-23/GC/blp del 27 marzo 2023, a carico del sig. Emiliano Montanari, all’epoca dei fatti, presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società ACR Siena 1904 S.p.A., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS FIGC, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF, lett. C) par. V), per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021 - agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021; nonché, a carico della Società ACR Siena 1904 S.p.A., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Emiliano Montanari, nonché a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS.

I ricorrenti, Società ACR Siena 1904 S.p.A. e ing. Emiliano Montanari, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma della decisione impugnata:

- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione della Corte Federale di Appello n. 0097/CFA-2022-2023, Registro Procedimenti n. 0128/CFA/2022-2023, pubblicata e comunicata in data 5 maggio 2023 e, per l'effetto, di proscioglierli dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, con conseguente annullamento della sanzione, inflitta alla Società ricorrente, della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e della inibizione di 3 mesi irrogata all'ing. Emiliano Montanari.

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