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Antonio Aiello ricorre contro FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Antonio Aiello nei confronti della Procura Federale della FIGC, della Procura Generale dello Sport presso il CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché nei confronti di Enrico Cerbella, Claudio Ferrarese, Andrea Macchetti, Sergio Lazzarini, Mirko Garaffoni, Marco Masi, Leonardo Bambini, Tommaso Volpi, Davide Bianchi, Renato Vagaggini e delle società USD Levico Terme, ASD Sporting Club Triestina, USD Pianese SSD S.r.l. e C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica, per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, resa il 10 marzo 2021 e depositata in data 11 marzo 2021, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, è stata confermata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione di quattro anni di squalifica, per l'infrazione disciplinare di illecito sportivo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 7442/1084pf19-20/GC/blp, spiccato, in data 22 dicembre 2021, dalla Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, del ricorrente Antonio Aiello, in seguito ai fatti occorsi in occasione della partita S.S.D Viareggio 2014 a R.L. - ASD Sporting Club Triestina del 3 marzo 2019, valevole per il girone E del Campionato di Serie D.

Il ricorrente, Antonio Aiello, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso:

- in via preliminare, di sospendere, anche "inaudita altera parte", l'esecutività della decisione impugnata e, con essa, della sanzione irrogata nei suoi confronti, concorrendo il pregiudizio grave ed irreparabile rappresentato dalla perdita della propria occupazione lavorativa;

- nel merito, di revocare e/o dichiarare nulla e/o annullare o comunque dichiarare inefficace l'impugnata decisione per tutti i motivi dedotti, emettendo, a tal fine, i provvedimenti ritenuti utili e necessari, e/o, previa riforma della decisione impugnata, così decidere:

1) in principalità, di proscioglierlo, per non aver commesso il fatto in contestazione;

2) in subordine, di riqualificare li fatto allo stesso ascritto nella diversa e più lieve fattispecie dell'omessa denuncia, di cui al settimo comma dell'art. 30 CGS, così rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti del ricorrente e, in ogni caso, contenendo la sanzione nei minimi edittali.

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