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Antonio Perrone ricorre contro FITDS per inibizione decisa da CFA FITDS

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Antonio Perrone (iscritto alla FITDS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) n. 1/2022, emessa in data 8 dicembre 2022, all'esito del Procedimento disciplinare n. 002/FITDS/2022 R.G. Proc. Fed. FITDS, e depositata il 9 dicembre 2022, notificata a mezzo pec il 9 dicembre 2022, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale della FITDS n. 2 del 17 ottobre 2022, l'odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 4, comma 1, lett a) e d), del Reg. giustizia e disciplina FITDS e, rideterminata l'originaria sanzione della sospensione disciplinare di mesi 4, è stato condannato alla sospensione consistente nell'inibizione a svolgere attività nazionale e/o internazionale per il periodo di mesi 2, con conferma nel resto della decisione impugnata.

La vicenda trae origine dal deferimento del 26 luglio 2022, spiccato, a carico del ricorrente, dott. Antonio Perrone, dalla Procura Federale della FITDS, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del Reg. giustizia e disciplina FITDS, in relazione agli artt. 7 del Codice di comportamento sportivo ed 1, comma 2, del Reg. giustizia e disciplina FITDS, per le "espressioni lesive della reputazione e dell'immagine della F.I.T.D.S. e degli organi che la rappresentano...".

Il ricorrente, dott. Antonio Perrone, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di accogliere le eccezioni, così come formulate in narrativa;

- nel merito, di riformare la decisione oppure di rinviare all’organo di Giustizia Federale competente:
a) in via principale, di disporre la sua assoluzione, perché il fatto non sussiste e/o il deferito non l’ha commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato;
b) in via gradata, per puro tuziorismo difensivo: b1) di confermare l’accordo esistente; b2) il minimo della sanzione con applicazione delle attenuanti prevalenti sulla contestata aggravante.

- In via istruttoria, per le ragioni suddette:
a) di disporre il suo esame in relazione al fatto di cui al presente procedimento;
b) di ordinare alla FITDS il deposito del contratto Pay Pal sottoscritto dal Segretario Generale pro tempore, nel rispetto della delibera consiliare del 18 dicembre 2017;
c) di ordinare alla FITDS e/o al Presidente il deposito del verbale ove la maggioranza del Consiglio si è espressa negativamente in merito alla proposta di concordato;
d) di citare i seguenti testi, autorizzandone la citazione per l’udienza da indicarsi o successiva: sig. Francesco Amendola; sig. Agostino De Cesare; sig. Giuseppe Sangineto; sig.ra Viviana Marigliano; avv. Roberto Santucci; sig. Stefano Iacomini; dott. Alessandro Latini.

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