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ASD Forte di Bibbona Calcio e Niccolò Sandri ricorrono contro squalifica e ammenda decise dalla CSAT C.R. Toscana FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla ASD Forte di Bibbona Calcio (affiliata FIGC e militante in Seconda Categoria, Girone F, C.R. Toscana FIGC-LND) e da un suo tesserato, il calciatore Niccolò Sandri, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 59 del 28 marzo 2019 (che ha irrogato, a carico del calciatore Sandri, la squalifica fino al 7 aprile 2020, oltre all'ammenda di € 2.000,00 a carico della ASD Forte di Bibbona Calcio in conseguenza di ulteriori comportamenti assunti da un altro tesserato, non individuato), nella parte in cui ha respinto la richiesta di audizione del calciatore Niccolò Sandri per non avere lo stesso assunto la qualità di parte del procedimento (ex art. 44, comma 1.2, CGS FIGC) e nella parte in cui ha confermato la squalifica del medesimo giocatore fino al 7 aprile 2020, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il predetto C.R. Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 55 del 7 marzo u.s., a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo u.s., "per avere [il Sandri, ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto".

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma della decisione impugnata:

A) di annullare la delibera impugnata per la violazione delle norme sul diritto per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione ai primi due motivi di impugnazione esposti nel ricorso e, per l'effetto, di rinviare gli atti alla CSAT c/o il C.R. Toscana per la rinnovazione del procedimento, ordinando alla suddetta Corte di applicare il principio dichiarato dal Collegio;

B) previa individuazione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Niccolò Sandri nella misura ritenuta di giustizia e ragione.

 

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