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Decisioni della Seconda Sezione: accolti i ricorsi Di Paolo, Grossi, De Giorgis /FIGC, respinto Pastore/FIGC

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia,  presieduta dal prof. Attilio Zimatore, al termine della sessione di udienze di oggi ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) ha dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato, il ricorso (iscritto al R.G. n.60/2016) presentato, il 7 novembre 2016, dal dott. Vincenzo Pastore (all'epoca dei fatti, Presidente del C. R. Campania FIGC/LND) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite – (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 23/CFA del 4 agosto 2016 e motivazioni pubblicate sul C.U. n. 48/CFA del 14 ottobre u.s.) di rigetto dell'appello e, per l'effetto, di conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - pubblicata sul C.U. n. 93/TFN del 30 giugno 2016, mediante la quale il ricorrente è stato sanzionato con la inibizione di 1 anno per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti. Ha, inoltre, condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000.

 

2) ha accolto il ricorso (iscritto al R.G. n. 63/2016) presentato il 14 novembre 2016 dal sig. Mario Bruno Di Paolo contro il provvedimento di delibera, distinta al n. 008 del 14 ottobre 2016, assunto dalla Commissione di Disciplina d’Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Associazione Italiana Arbitri, con cui è stato respinto il ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento disciplinare del ritiro tessera adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera n. 27 del 23 febbraio 2015 e confermato dalla stessa Commissione di Disciplina d’Appello con delibera n. 44 del 20 maggio 2015. per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato ed ha rinviato il procedimento alla Commissione di Disciplina d’Appello presso la FIGC/AIA, nei sensi di cui in motivazione.

 

3) ha accolto il ricorso (iscritto al R.G. n. 65/2016) presentato, in data 16 novembre 2016, dal sig. Fabio Francesco Grossi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale, in parziale accoglimento del gravame presentato dal sig. Grossi, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola in cinque mesi di inibizione oltre all'ammenda di € 12.000,00 in luogo della inibizione per sette mesi, oltre all'ammenda di € 18.000,00, irrogate nel primo grado del giudizio endofederale, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, 19, comma 2, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché all'art. 93, comma 1, delle Norme di Organizzazione Interna della Federazione. per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato ed ha rinviato il provvedimento alla Corte Federale d’Appello FIGC, nei sensi di cui in motivazione, per la rideterminazione della sanzione.

 

4) ha accolto il ricorso (iscritto al R.G. n. 66/2016) presentato, in data 16 novembre 2016, dal sig. Maurizio De Giorgis contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale, in parziale accoglimento del gravame presentato dal sig. Grossi, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016),  rideterminandola nel pagamento dell'ammenda di € 10.000,00 e inibizione nei limiti del presofferto, in luogo della inibizione per cinque mesi, oltre all'ammenda di € 12.000,00, irrogate nel primo grado del giudizio endofederale, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore all'epoca dei fatti. Per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato.

 

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