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I dispositivi delle controversie Arbotti e Impellizzeri contro FIGC, Lega Pro contro AC Renate, FIGC e altri

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a sezioni unite, tenutasi oggi e presieduta dal Presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

dopo averli riuniti per connessione oggettiva, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati il ricorso presentato, l'8 agosto, da Fernando Antonio Arbotti (agente di calciatori fino al 31 marzo 2015) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché dei sigg. Daniele Delli Carri e Giovanni Luca Impellizzeri, per l'annullamento della decisione della corte federale d'appello, adottata a sezioni unite iil 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con c.u. n. 010/cfa del 22 luglio u.s., che ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, più l'ammenda di € 50.000,00, nonché il ricorso presentato, in data 18 agosto 2016, dal sig. Giovanni Luca Impellizzeri (all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del settore tecnico F.I.G.C.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento della decisione della Corte federale d'Appello F.I.G.C., adottata a sezioni unite il 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con c.u. n. 010/cfa del 22 luglio u.s., che ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, più l'ammenda pari ad euro 100.000,00, nonché per l'annullamento di tutte le ordinanze contenute nella suddetta decisione.

 

con riferimento al solo ricorso di Arbotti, ha accolto il quarto motivo di ricorso, rimettendo la questione alla Corte d’Appello federale Figc per l’integrazione e la rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente. Considerata la rilevanza in diritto della questione, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i suddetti giudizi.

 

ha dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso, presentato il 20 settembre 2016 dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) contro la società A.C. Renate 1947 s.r.l. e i sigg. Archimede G. Pitrolo e Paolo Francia, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento dei provvedimenti emessi il 9 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale Nazionale Federale - sez. disciplinare - della Figc, di contenuto identico, comunicati in pari data alla ricorrente, a mezzo dei quali è stata accolta la domanda cautelare formulata con i ricorsi promossi rispettivamente dagli odierni intimati e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia della delibera del 22 agosto 2016, emessa dal Consiglio Direttivo di Lega Pro, nella parte in cui convocava l'Assemblea elettiva di Lega per il 12 settembre considerata la rilevanza in diritto della questione, ha disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

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