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Quarta Sezione: esito odierna sessione udienze

COLLEGIO DI GARANZIA

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. Al fine di consentire alle parti di dedurre su una questione pregiudiziale sollevata d’ufficio, ha rinviato al 19 marzo p.v. la trattazione del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2023, presentato congiuntamente, in data 21 dicembre 2023, dalla Procura Generale dello Sport, nonché dalla Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS, in data 5 dicembre 2023, nell'ambito del proc. R.G. C.F.A. n. 6/2023, con la quale è stato rigettato il reclamo della Procura Federale della UITS avverso il provvedimento R.G. T.F. n. 9/23 del Tribunale Federale, che ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare presentata dalla Procura Federale, in forza del combinato disposto degli artt. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 7 bis, comma 6, del Regolamento di Giustizia UITS, nei confronti del sig. Maurizio Vitrano, Presidente della Sezione TSN di Bagheria;
  1. Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2023, presentato, in data 21 dicembre 2023, dal sig. Elia Matteo Simonetti nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), del Procuratore Federale presso la FISE e del Procuratore Generale presso il CONI per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale di Appello della FISE nel procedimento CAF n. 15/2023 (P.A. n. 17/23) del 24 novembre/4 dicembre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 24 novembre 2023 e, completa di motivazioni, il 4 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale FISE, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale n. 15/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del TFN, con declaratoria di inammissibilità del deferimento a carico del suddetto ricorrente, e, per l'effetto, è stata applicata, nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti, la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6, ai sensi dell’art. 6.1., punti IV, VI e XI, del Regolamento di Giustizia FISE applicabile ratione temporis, nonché l’ammenda di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 6.1., punto III, del citato Regolamento, con decorrenza dall’espiazione delle sanzioni già applicate con la decisione della predetta Corte R.G. n. 16/2023; ha, altresì disposto, l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
  1. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2023, presentato, in data 21 dicembre 2023, dal sig. Elia Matteo Simonetti nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), del Procuratore Federale presso la FISE e del Procuratore Generale presso il CONI per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale di Appello della FISE nel procedimento CAF n. 16/2023 (P.A. n. 22/23) del 24 novembre/4 dicembre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 24 novembre 2023 e, completa di motivazioni, il 4 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale FISE, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale n. 16/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del TFN, con declaratoria di inammissibilità del deferimento a carico del suddetto ricorrente, e, per l'effetto, è stata applicata, nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti, la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 80, ai sensi dell’art. 6.1., punti IV e VI, del Regolamento di Giustizia FISE applicabile ratione temporis, nonché l’ammenda di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 6.1., punto III, del citato Regolamento;ha, altresì disposto, l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
  1. Al fine di consentire alle parti di dedurre su una questione pregiudiziale sollevata d’ufficio, ha rinviato al 19 marzo p.v. la trattazione del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2023, presentato congiuntamente, in data 22 dicembre 2023, dalla Procura Generale dello Sport, nonché dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), nei confronti dei sigg. Alessandro Spigai e Daniele Tessaro avverso la decisione n. 2 della Corte di Appello Federale della FISR del 1° dicembre 2023, pubblicata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo degli odierni intimati avverso l'Ordinanza Cautelare del Tribunale Federale della FISR n. 2 del 15 novembre 2023, confermativa della misura cautelare loro applicata con l'Ordinanza cautelare n. 1 del 13 novembre 2023, è stata revocata "la misura della sospensione cautelare da ogni attività federale, rimanendo inibito agli stessi il ruolo di tecnici/allenatori, a condizione che detta attività federale non comporti in alcun modo contatti con minorenni".

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