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Ricorso della Procura Generale dello Sport contro la decisione CFA /FIGC Lucarelli e Apolloni

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Federico Vecchio, nei confronti dei sigg. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni avverso la decisione n. 0065/CFA/2023-2024 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 12 dicembre 2023, Registro procedimenti n. 0061/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 dicembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC n. 97 del 9/17 novembre 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito al deferimento proposto con procedimento n. 0045/tfnsd/2023-2024.

 

La vicenda trae origine dal deferimento, con atto prot. 5315/ss23-24 del 29 agosto 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport in funzione di Procuratore Federale della FIGC, a carico dei sigg. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S., con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

 

La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia, in totale riforma della decisione n. 0065/CFA-2023-2024, per i motivi sopra esposti ed in accoglimento del presente ricorso:

- in caso di decisione nel merito, di riconoscere la propria giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare dei sigg. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione ad entrambi i suddetti tesserati della squalifica di anni 1, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio; 

- in subordine, di annullare la decisione impugnata disponendo il rinvio alla Corte Federale d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

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