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Ricorso Procura Generale e Procura FIT per annullamento decisione CFA FIT su caso T.C. San Martino Sport Società Cooperativa

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, con la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), in persona del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIT n. 5/2017, pubblicata il 4 aprile 2017, che, in accoglimento del reclamo in ordine alla eccepita violazione dei termini entro i quali il Tribunale Federale avrebbe dovuto completare il giudizio disciplinare, ha annullato di conseguenza la decisione impugnata, emanata dal Giudice di prime cure (la quale ultima, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, ha irrogato a carico dell'affiliato la sanzione pecuniaria di € 1.500,00 oltre alla sanzione inibitiva da ogni attività federale per tre mesi) e ha dichiarato l'estinzione del procedimento.

 

La Procura Federale FIT aveva avviato un procedimento disciplinare a carico del T.C. San Martino Sport Società Cooperativa, sottoposto ad indagine per l'asserito compimento di una serie di illeciti (organizzazione di competizioni sportive, per mezzo anche di terzi tesserati, che non potevano ritenersi tornei sociali e che sarebbero stati fatti passare per tali; con la partecipazione aperta non solo ai soci dell'affiliato, ma a soci di altri circoli e anche di atleti non tesserati, senza richiedere la necessaria, preventiva, autorizzazione federale), in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, in via principale, ex art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT e dell'art. 6 dello Statuto FIT, in combinato disposto con l'art. 9 del Regolamento Tecnico Sportivo FIT; in via subordinata, dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G., in combinato disposto con l'art. 4 R.T.S.; dell'art. 1.1, commi 1 e 2, del R.G. FIT, in combinato disposto con l'art. 9, comma 4, del R.G.; dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G., in combinato disposto con l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del R.T.S., dell'art. 73, commi 3 e 7, R.O.; dell'art. 78, comma 5, R.O.; dell'art. 81, commi 1 e 2, R.O. dell'art. 6, comma 3, Statuto FIT; infine, dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G., in combinato disposto con l'art. 67, R.O.

 

Le ricorrenti Procure chiedono al Collegio di Garanzia, previa riforma della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello della FIT, di confermare in ogni sua parte la decisione del Tribunale Federale FIT, n. 7/2017 del 27 gennaio 2017, condannando il T.C. San Martino Sport SC, in persona del suo legale rappresentante p. t., alla pena inibitiva della sospensione da ogni attività per 3 mesi, confermando la sanzione pecuniaria irrogata di € 1.500,00.

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