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Seconda Sezione: esito sessione udienze del 16 maggio 2024

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA DICHIARATO LA SUSSISTENZA DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE, HA ACCOLTO IL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2024, presentato, in data 19 gennaio 2024, dalla Procura Generale dello Sport nei confronti dei sigg. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 0065/CFA/2023-2024 del 12 dicembre 2023, Registro procedimenti n. 0061/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 dicembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC n. 97 del 9/17 novembre 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito al deferimento proposto con procedimento n. 0045/tfnsd/2023-2024; HA RINVIATO IL PROCEDIMENTO ALLA CFA DELLA FIGC PER COMPIERE LE SUE VAUTAZIONI NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE;
  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2024, presentato, in data 25 gennaio 2024, dai sigg. Annalisa Lentini e Federico Banello, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Mattia Banello, avverso il provvedimento della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 72/CFA-2023-2024 del 28 dicembre 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della Procura Federale Interregionale, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale FIGC-LND Umbria, contenuta nel C.U. C.R. FIGC - LND Umbria n. 65 del 17 novembre 2023, che aveva irrogato, a carico, tra gli altri, del sig. Mattia Banello, la squalifica fino al 15 gennaio 2024, e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del medesimo sig. Mattia Banello, la sanzione della squalifica di mesi 7, da scontarsi in tutte le competizioni; NULLA PER LE SPESE;
  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2024, presentato, in data 28 febbraio 2024, dalla Procura Generale dello Sport nei confronti del sig. Massimo Ferrero avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 0080/CFA/2023-2024 del 29 gennaio 2024, RG. 0056/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 29 gennaio 2024, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494 pf 22-23, nei confronti del suddetto sig. Ferrero, in riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0084/TFNSD del 2 novembre 2023 (con cui è stato dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito il deferimento promosso nei confronti del sig. Massimo Ferrero), è stata dichiarata la procedibilità del suddetto deferimento e, nel merito, lo stesso sig. Ferrero è stato prosciolto dalle incolpazioni ad egli ascritte; NULLA PER LE SPESE;
  1. HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE ED IN PARTE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2024, presentato, in data 29 febbraio 2024, dal sig. Raffaele Vrenna contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0137/CSA-2023-2024, comunicata, quanto al dispositivo, il 1° febbraio 2024 (Registro Procedimenti n. 0135/CSA/2023-2024) e, quanto alle motivazioni, il 9 febbraio 2024, con cui è stato respinto il reclamo promosso dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), adottata con C.U. n. 105/DIV del 12 dicembre 2023, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. Raffaele Vrenna, la sanzione dell'inibizione fino al 12 giugno 2024, in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS; HA, ALTRESÌ, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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