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Vincenzo Conticelli ricorre contro decisione CFA ACI Sport che ha respinto reclamo avverso decisione primo grado

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dal sig. Vincenzo Conticelli avverso la sentenza, rubricata al n. CF 1/2022 e resa dalla Corte Federale D'Appello presso l'ACI-Sport in data 25 febbraio 2022, con motivazioni pubblicate e notificate al ricorrente il successivo 25 marzo, con cui, nel respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale n. 49/2021 del 15 dicembre 2021, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suddetto istante per la revisione o la revocazione della precedente decisione del Tribunale Federale n. 13/20 del 17 settembre 2020, la quale, ritenuto il sig. Conticelli responsabile della violazione di cui all'art. 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale, ha inflitto, a carico del medesimo ricorrente, le sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 e del pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale delle stesse, sanzioni definitivamente confermate, in ultimo grado endofederale, dalla Corte Federale d'Appello ACI-Sport, nella decisione gravata.

La vicenda trae origine dalle contestazioni mosse dalla Procura Federale dell'ACI -Sport, a carico del sig. Conticelli, circa le modifiche apportate, ma non autorizzate, alla propria autovettura, integranti la violazione dell'art. 8.1 RSN.

Il sig. Conticelli chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della sentenza impugnata, di ammettere il rimedio di cui all'art. 63 RGS e, per l'effetto, di revocare la sentenza n. 13/20 del Tribunale Federale ACI-Sport del 17 settembre 2020 e tutti gli atti ad essa conseguenti e successivi, oppure, in subordine, di rinviare la decisione all'Organo di Giustizia Federale di competenza, in diversa composizione collegiale.

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