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Ai fini della sospensione dei termini per la chiusura del procedimento disciplinare non rilevano le ragioni sottese alla richiesta di differimento dell’udienza (TAR Lazio, Sezione I-ter, 15 gennaio 2021, n. 556)

 Titolo

Ai fini della sospensione dei termini per la chiusura del procedimento disciplinare non rilevano le ragioni sottese alla richiesta di differimento dell’udienza

Indicazione estremi del provvedimento annotato

TAR Lazio, Sezione I-ter, 15 gennaio 2021, n. 556

Massima

In considerazione dell’ampio tenore letterale dell’art. 38, co. 5, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, la sospensione dei termini procedimentali – ivi incluso quello per la conclusione del procedimento disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva – può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la richiesta di differimento dell’udienza sia stata avanzata da una parte al fine di consentirle di sviluppare meglio le proprie tesi difensive, non distinguendo tale norma le ragioni della proroga sulla base di condizioni soggettive o oggettive della richiesta di rinvio della discussione.

Keywords

Procedimento disciplinare; legittimazione passiva; CONI; FIGC; giurisdizione

Commento

La vicenda in esame ha ad oggetto il provvedimento del 14 febbraio 2017, n. 14/2017, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, ha respinto l’impugnazione del ricorrente, dirigente sportivo tesserato della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del 5 ottobre 2016, n. 67, con cui era stata irrogata al dirigente la sanzione della inibizione per tre anni.

 

Avverso il provvedimento del Giudice sportivo di ultima istanza, il ricorrente ha dedotto la manifesta violazione dell’art. 34 bis, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nella misura in cui il Collegio di Garanzia non ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare a carico del dirigente sportivo, nonostante la decisione della Corte Federale d’Appello fosse intervenuta oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso previsto dalla suddetta norma.

 

Pur essendo le censure del ricorrente principalmente incentrate sulla violazione delle norme procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, con la sentenza in commento, il TAR Lazio si è pronunciato, oltre che sulla portata del citato art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, anche sul rapporto tra il Giudice sportivo (i.e. Tribunale Federale Nazionale, Corte Federale d’Appello e Collegio di Garanzia dello Sport) e il CONI e la FIGC, al fine di accertare la legittimazione passiva in capo a questi ultimi nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva, nonché sulla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di vicende aventi natura disciplinare.

 

Anzitutto, dunque, il Giudice amministrativo di primo grado si è pronunciato sull’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal CONI e dalla FIGC.

 

In particolare, con riferimento all’eccezione formulata dal CONI sull’assunto che il Collegio di Garanzia dello Sport avrebbe propria legittimazione in quanto non costituirebbe organo del CONI, il TAR Lazio, richiamando il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7165), ha affermato che, con riferimento alle decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo al CONI, in quanto il Collegio di Garanzia – il quale “emette atti a natura amministrativa e non giurisdizionale” – non ha personalità giuridica autonoma e distinta da quella del CONI e appartiene a quest’ultimo ai sensi dello Statuto CONI.

 

Alle medesime conclusioni, il TAR Lazio è pervenuto anche con riferimento all’eccezione di analogo tenore sollevata dalla FIGC. Sul punto, il Giudice amministrativo di primo grado, al fine accertare la legittimazione passiva in capo alla Federazione, ha rilevato che la vicenda in esame origina da un provvedimento disciplinare irrogato dagli organi della FIGC – ossia il Tribunale Federale Nazionale, prima, e la Corte Federale d’Appello, poi – e, pertanto, “ogni attività conseguente […] – anche ai soli fini risarcitori – non può che coinvolgere la medesima Federazione”.

 

Quanto al possibile difetto di giurisdizione da parte del Giudice amministrativo, il CONI e la FIGC, evidenziando che, con il ricorso, il tesserato avrebbe, seppure in via incidentale, richiesto l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta per violazione di regole endoassociative, hanno rilevato l’inammissibilità dell’azione del tesserato in quanto la vicenda in questione avrebbe natura disciplinare e, pertanto, sarebbe riservata, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, all’autonomia dell’ordinamento sportivo.

 

Si ricorda, ai fini che qui rilevano, che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: […] b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e, pertanto, in tale materia, i tesserati devono adire gli organi di giustizia sportiva secondo quanto previsto dagli statuti e regolamenti federali e del CONI.

 

Sul punto, il TAR Lazio ha rilevato, anzitutto, che al Giudice amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari disposti dagli organi sportivi competenti, anche se idonei a incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, residuando, invece, una cognizione incidentale funzionale alla valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che si ritengono lesi per l’effetto di un provvedimento disciplinare.

 

A tale conclusione il TAR Lazio è pervenuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 17 aprile 2019, n. 160, nella quale la Consulta ha osservato che le disposizioni di cui al Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, sono “frutto del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo”, evidenziando che, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, al Giudice amministrativo spetti unicamente la giurisdizione sugli aspetti risarcitori.

 

Tale pronuncia conferma del resto l’orientamento della Corte Costituzionale che ha più volte ritenuto costituzionalmente legittimo il sistema che riserva alla giustizia sportiva l’impugnativa delle sanzioni disciplinari, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, per cui, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa innanzi al giudice statale sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non anche quella risarcitoria (cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49, e 25 giugno 2019, n. 160).

 

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il TAR Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del tesserato nella parte in cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio disposto dalla Federazione.

 

In virtù delle suddette coordinate normative e giurisprudenziali – dunque, ai soli fine dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per la tutela risarcitoria – il Giudice amministrativo di primo grado ha esaminato nel merito le doglianze del ricorrente con riferimento alla presunta violazione, da parte della Corte Federale d’Appello, dell’art. 34-bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, secondo cui “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso” (co. 2) e, nel caso di inosservanza di tale termine, “il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone” (co. 4).

 

Ad avviso del tesserato, infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI avrebbe errato nel non dichiarare estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, nonostante l’intervenuto spirare del termine perentorio previsto dalla suddetta norma per la pronuncia della decisione disciplinare di secondo grado della Corte Federale d’Appello.

 

Il TAR Lazio, in considerazione delle argomentazioni del CONI e della FIGC, ha rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il decorso del termine di sessanta giorni tra la data di presentazione del reclamo (i.e. 26 luglio 2016) e il giorno della pubblicazione della decisione della Corte Federale d’Appello (i.e. 5 ottobre 2016) era giustificato dalla sussistenza dell’ipotesi di sospensione del termine del procedimento disciplinare prevista dall’art. 38, co. 5, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui il decorso dei termini è sospeso “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore”.

 

Nel caso di specie, essendo la discussione del reclamo stata fissata quando ancora non era decorso il termine di venti giorni liberi per la comparizione, previsto dall’art. 41, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il ricorrente aveva avanzato istanza di proroga per la presentazione delle proprie difese.

 

A seguito di tale richiesta, la Corte Federale d’Appello ha pertanto fissato una nuova udienza di comparizione, disponendo la sospensione del termine di conclusione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e 38 del del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

 

A fronte delle doglianze del ricorrente, volte a ricondurre la causa di sospensione a una circostanza a lui non imputabile (ossia la fissazione dell’udienza prima del termine di cui all’41, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), il TAR Lazio ha rilevato che non sussiste nessun elemento per giustificare una lettura restrittiva dell’art. dall’art. 38, co. 5, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, volta a restringere il campo di applicazione della norma in esame (e quindi della proroga dei termini) alle sole ipotesi in cui il rinvio venga chiesto dall’incolpato in ragione di un proprio impedimento.

 

Il Giudice amministrativo di primo grado, dunque, optando per una interpretazione ampia ed estensiva della portata della norma in questione, ha affermato che “la sospensione dei termini può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la richiesta di differimento sia stata avanzata da una parte al fine di consentirle di sviluppare meglio le proprie tesi difensive”.

 

Sulla base di quanto affermato nella sentenza, l’art. 38, co. 5, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI non distingue le ragioni della proroga sulla base di condizioni, per così dire, soggettive dell’incolpato, ovvero in base alle ragioni (oggettive) della richiesta di rinvio e ciò, anche al fine di evitare che la proroga del termine di conclusione del procedimento potrebbe essere invocata, in modo distorto, al solo scopo di conseguire l’estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di conclusione mediante la concessione di rinvii dell’udienza.

 

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il TAR Lazio ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria del ricorrente, non sussistendo alcuna condotta illecita da parte del CONI e della FIGC, nonché dei rispettivi organi di giustizia.

Autori

Avv. Enrico Spagnolello

Dott. Andrea Sircana

 

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