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TAR Lazio, sez. I ter n. 6701/2017

Titolo

Fallimento di una società sportiva e responsabilità degli amministratori e sindaci della società sportiva e della Federazione sportiva nazionale.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

T.A.R. Lazio Roma, sez. I ter, 7 giugno 2017, n. 6701

 

Massima

In caso di fallimento di una società sportiva, l’obbligazione risarcitoria degli amministratori della società e l’obbligazione risarcitoria della Federazione Sportiva Nazionale per omesso esercizio dei poteri pubblicistici di vigilanza previsti dalla l. n. 91/1981, sono obbligazioni solidali, aventi natura extracontrattuale e riconducibili nell’alveo dell’art. 2055 c.c..

Qualora, a fronte dell’istanza risarcitoria proposta dalla curatela del fallimento della società sportiva,  gli amministratori e sindaci della società sottoscrivano con essa un accordo transattivo avente ad oggetto l'intero debito, nei confronti della Federazione sportiva nazionale trova applicazione l’art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare”.

Keywords

Società Sportiva; Responsabilità amministratori e sindaci; Responsabilità Federazione Sportiva nazionale; Risarcimento danni

Commento

 

Precedenti conformi (se esistenti)

 

Precedenti contrari (se esistenti)

 

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

 

Autore

Dott.ssa Flaminia Ielo


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