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COLLEGIO DI GARANZIA, SEZIONE PRIMA - Decisione n. 39, anno 2018. "Violazione del principio del contraddittorio"

Titolo

Violazione del principio del contradditorio

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 39 – Anno 2018, pronunciata il 7.3.2018 e depositata il 13.7.2018)

Massima

Costituisce violazione dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, la mancata instaurazione del giudizio, da parte del ricorrente, anche nei confronti dei contro interessati.

Keywords

principio del contraddittorio,violazione norme sportive, Costituzione

Commento

Nel caso in esame, il Collegio di Garanzia del Coni respingeva il ricorso presentato da una tesserata FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) contro la decisione della Corte Federale d’Appello che confermava la declatoria di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente notificato il medesimo atto ai controinteressati.

Il Collegio affermava, infatti, che la ricorrente avesse violato, oltre agli 30, comma 3, lett. A) e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, altresì, l’art. 2, comma 2, medesimo Codice, il quale costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine, sanciti dalla Costituzione all’art. 111, commi 1 e 2, quali, appunto, i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della loro rilevanza costituzionale, non consentono nessuna deroga e impongono l’instaurazione del processo coinvolgendo tutte le parti interessate all’esito del giudizio.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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