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Interesse a ricorrere e legittimazione ad agire. Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 110 – Anno 2021, del 21.05.2021 e depositata il 13.12.2021)

Titolo

Interesse a ricorrere e legittimazione ad agire

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 110 – Anno 2021, del 21.05.2021 e depositata il 13.12.2021)

Massima

Nel momento in cui si propone ricorso al Collegio di Garanzia deve sussistere sia la legittimazione ad agire sia l’interesse a ricorrere.

Keywords

Legittimazione ad agire, interesse a ricorrere.

Commento

La pronuncia in oggetto si riferisce al ricorso presentato davanti al Tribunale Federale FIS, al fine di ottenere l’annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei tecnici nell’Assemblea Nazionale FIS e nelle assemblee regionali, nonché dei rappresentanti degli atleti nelle assemblee nazionali e regionali.

 

Ciò che rileva nel caso di specie è il ragionamento operato dal Collegio di Garanzia dello Sport, che sottolinea come le condizioni soggettive per agire in giudizio siano la legittimazione processuale (anche detta legittimazione ad agire) e l’interesse ad agire.

 

A giudizio del Collegio, la prima deve intendersi come la titolarità di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento mentre la seconda ricorre ogni qual volta vi sia una lesione di una posizione giuridica del soggetto, ovvero sia individuabile una concreta utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento.

 

L’interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’Amministrazione, deve essere concreto e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisone del ricorso.

 

Adire l’organo giudicante al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa senza uno specifico beneficio in favore del ricorrente non è sufficiente per proporre un ricorso, come accaduto nel caso di specie, laddove la contestazione non riguardava una compressione e/o limitazione del diritto di partecipazione alle elezioni, ma il mero interesse alla legittimità della procedura e dei risultati connessi.

 

Nel caso di specie, non è possibile ricondurre in capo ai ricorrenti una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, meramente portatori di un interesse alla corretta esplicazione della legalità amministrativa.

 

Proporre un ricorso al solo fine di preservare la legalità e legittimità delle elezioni dei rappresentanti dei tecnici nell’assemblea Nazionale FIS e dei rappresentanti degli atleti nelle assemblee nazionali e regionali da sola non è sufficiente, in quanto carente di un concreto interesse da parte del ricorrente.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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