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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – C.U. N. 45 DEL 8.11.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – C.U. N. 45 DEL 8.11.2022 -  GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III- decisione N. 070/CSA/2022 -2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 070/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Savio Picone (Componente relatore), Sebastiano Zafarana (Componente), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 36 CGS sancisce che: «1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; 39 b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico».

 

L’art. 61, comma 1, CGS prevede che: «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III n. 070/CSA/2022-2023 respinge il reclamo proposto dalla Società A.S. Roma s.p.a.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società A.S. Roma s.p.a. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che aveva irrogato l’inibizione, fino a tutto il 9.12.2022, al Sig. V.V. in occasione della gara di Campionato Nazionale under 17 S.S. Lazio / A.S. Roma del 6.12.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al termine del primo tempo, nelle vicinanze degli spogliatoi il Sig. V.V., dopo essersi qualificato come Direttore della Società reclamante in quanto non era stato inserito nella distinta, proferiva frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, reiterando tale comportamento anche dopo l’invito del Direttore di gara ad allontanarsi.

 

La Società, nel proporre ricorso, domandava, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione contestando quanto riportato nel referto arbitrale. Chiedeva, altresì, l’acquisizione della testimonianza scritta del Sig. A.D.C., team manager della squadra.

 

La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, poneva all’attenzione del Collegio quanto riportato nel referto arbitrale, ovvero che il Sig. V.V., al termine del primo tempo, aveva contestato una decisione arbitrale sfavorevole senza rivolgere alcun insulto o minaccia nei confronti degli ufficiali di gara; secondo la Società, pertanto, non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 36 CGS e per di più dichiarava come nel corso della sua lunga carriera, il Dirigente non era mai incorso in sanzioni.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società A. S. Roma s.p.a.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, affermava che la ricostruzione dei fatti avanzata dalla Società ricorrente contrastava con quanto documentato negli atti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS. Di fatto, nel supplemento del referto dell’arbitro R.G., veniva riportato che l’odierno deferito, dopo essersi presentato come Direttore della Società, si era rivolto nei confronti della terna arbitrale con fare minaccioso e frasi ingiuriose.

 

Il Collegio, inoltre, sottolineava come la testimonianza del team manager, prodotta dalla reclamante, si riferiva ad un altro momento della vicenda oggetto di gravame, nello specifico, alla discussione tra il Sig. V.V. e l’arbitro avvenuta in un momento successivo rispetto al fatto contestato in questa sede.

 

In conclusione, questa Corte, non ravvisando i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS atte a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale, riteneva conforme la decisione del Giudice Sportivo, in quanto l’art. 36 CGS, prevede la sanzione minima dell’inibizione per un mese nei confronti dei dirigenti responsabili di condotte ingiuriose o irriguardose poste in essere contro gli ufficiali di gara.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società A.S. Roma s.p.a.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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