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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND C.U. N. 192 DEL 17.6.2021 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND C.U. N. 192 DEL 17.6.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 238/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 007/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Salvatore Lo Giudice (Vice Presidente), Dott. Andrea Lepore (Componente relatore), Dott. Paolo Tartaglia (Componente), Dott. Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

Ai sensi dell’art. 54 N.O.I.F., «Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

 

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché́ le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

 

È facoltà̀ delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati ridurre tale termine».

 

L’art. 55 N.O.I.F. sancisce che «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

 

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.

 

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità̀ procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 007 CSA/2020 – 2021, ritiene che la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo nei confronti della Società A.S.D. Vis Artena sia gravosa e, pertanto, accoglie il reclamo proposto da parte della medesima.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo, da parte della Società A.S.D. Vis Artena, avverso la sanzione dell’ammenda di € 200 che le è stata inflitta dal Giudice Sportivo, a seguito della gara play off Savoia/Vis Artena del 16.6.2021.

 

La decisione era motivava dal fatto che, secondo il Giudice Sportivo, la reclamante aveva causato ritardo all’inizio della gara.

 

La Società A.S.D. Vis Artena, nel proporre il reclamo, motivava le ragioni che avevano condotto a tale ritardo. Nello specifico affermava che il posticipo di 30 minuti della gara era stato determinato da cause ad essa non riconducibili ed imputabili. L’autostrada, nel tratto Caianello – Capua, sulla quale viaggiava il pullman che conduceva tutto il gruppo squadra all’impianto del Savoia, era stata chiusa al chilometro 719.8, direzione Napoli, per un grave incidente. A sostegno di quanto affermato, la reclamante depositava comunicazione di Autostrade SPA, la quale confermava quanto asserito dalla Società Laziale.

 

Tuttavia, ritenendo non essere fondato il motivo della decisione da parte del Giudice Sportivo, la Società A.S.D. Vis Artena chiedeva l’annullamento della sanzione dell’ammenda.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nell’accogliere il reclamo avanzato dalla Società A.S.D. Vis Artena, premettendo che, in caso di ritardo sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza, il sodalizio può essere sanzionato, riconosceva, altresì, che tale sanzione può non essere irrogata se vi è una causa di esclusione della punibilità, quale la forza maggiore, ai sensi dell’art. 54 N.O.I.F.

 

La Corte, in riferimento al successivo art. 55 N.O.I.F, che disciplina l’istituto della forza maggiore, nel caso di specie, riteneva giustificato il ritardo.

 

A sostegno della decisione del Collegio, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede, quali cause di giustificazione, che concorrono ad escludere la punibilità, per difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito, in quanto, perché possa essere riconosciuta la responsabilità, è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato, quel minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede in capo al soggetto che pone in essere la condotta.

 

In dottrina, per forza maggiore, si intende ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a tenere un determinato comportamento.  

 

Diversamente da quanto ritenuto dal legislatore ordinario, nello specifico penale, il legislatore sportivo non ha reputato di dover inserire, oltre alla forza maggiore, quale elemento scriminante, anche il caso fortuito. Pertanto, la giurisprudenza federale, negli anni, ha dovuto fornire un’interpretazione più ampia della forza maggiore arrivando a considerare che la stessa potesse coincidere con un evento assolutamente imprevedibile, ricomprendendovi il concetto tradizionale del caso fortuito.

 

Riprendendo quanto disposto dall’art. 55 N.O.I.F., secondo cui «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una Società̀ sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ad esimere la Società̀ stessa da ogni forma di responsabilità̀ e a tenerla indenne da ogni sanzione» come avvenuto nel caso che ci occupa».

 

Poiché, secondo la tradizione, tanto il caso fortuito quanto la forza maggiore sono caratterizzati dall’elemento dell’eccezionalità, ogni qualvolta vi è la necessità di valutare, in capo ad un soggetto, la responsabilità in ordine ad un fatto, commesso contro la sua volontà, ovvero costretto da forze esterne, lo stesso può ricorrere all’esimente in relazione al nesso di causalità tra la condotta e l’evento.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, ritenute adeguate le prove fornite dalla Società A.S.D. Vis Artena circa la propria diligenza e circa la sussistenza del caso fortuito/forza maggiore, accoglieva il reclamo proposto dalla stessa e annullava la sanzione dell’ammenda pari ad € 200 comminata in primo grado dal Giudice Sportivo.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

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