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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO. DECISIONE N. 0063/CSA - 2023-2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO. DECISIONE N. 0063/CSA - 2023-2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello, Sez. II, decisione N. 0063/CSA/2023-2024 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0073/CSA/2023-2024 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Componente), Mauro Sferrazza (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 13, comma 2, CGS FIGC sancisce che: «gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».

L’art. 25, comma 3, CGS dispone che: «le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale».

L’art. 28, comma 4, CGS prevede che: «le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m)».

L’art. 29 CGS sancisce che: «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di videosorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. II, n. 0063 CSA/2023 – 2024, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che aveva irrogato a suo carico la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 7° minuto del secondo tempo, un sostenitore della Società reclamante, posizionato all’interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, contemporaneamente aveva colpito con due sputi un calciatore della squadra avversaria e rivolto, nei confronti dello stesso, un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione, non aveva ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, CGS, ma, tenuto conto della circostanza per cui la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, aveva ritenuto configurata la continuazione del reato, in applicazione del combinato disposto degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, CGS.

I collaboratori della Procura Federale, nel loro referto, avevano rappresentato quanto dichiarato dal Giudice di prime cure. Al termine dell’incontro, il Dirigente accompagnatore Ufficiale e il calciatore offeso, entrambi della Società avversaria, A.C. Trento, si erano avvicinati agli stessi collaboratori riferendogli quanto accaduto con l’intenzione di voler denunciare ufficialmente i fatti occorsi che, successivamente, venivano riportati attraverso apposita dichiarazione.

Inoltre, un funzionario dell’Ordine Pubblico, Dott. A.F., aveva specificato che, all’interno della curva ferrovia destinata ai tifosi ospiti, erano presenti 43 tifosi e che il tifoso responsabile del fatto era stato identificato dalle Forze dell’Ordine e che, successivamente, era stato deferito dinnanzi all’Autorità Giudiziaria per le relative incombenze del caso.

La reclamante, nel proporre ricorso, in via principale, chiedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 29, comma 1, lett. c) ed e), CGS e, in via subordinata, l’annullamento della sanzione dell’ammenda.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

Il Collegio, preliminarmente, evidenziava come i fatti oggetto di gravame erano stati dettagliatamente rappresentati dalla Procura Federale e che non erano stati oggetto di contestazione da parte della Società dell’Alessandria, la quale aveva definito gli stessi comportamenti come deplorevoli e dai quali si discostava completamente.

La Corte non riteneva integrata, nel caso in esame, la fattispecie di cui all’ art. 29, comma 1, lett. e), CGS, secondo cui la Società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 se, come specificato alla lettera e),  altri sostenitori nel corso dell’incontro tengono condotte connotate da una correttezza sportiva, dissociandosi da comportamenti ritenuti deplorevoli posti in essere da altri tifosi.

Questa Corte, ancora, non riteneva applicabile neppure la circostanza, ex lett. c), invocata dalla reclamante, in quanto la Società Alessandria non aveva effettivamente cooperato con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti al fine di indentificare il proprio sostenitore, responsabile dell’accaduto, avendo semplicemente richiesto alla Questura di Alessandria, tramite PEC, il nominativo e le generalità dell’autore della violazione.

In conclusione, il Collegio, seppur non condividendo le argomentazioni difensive, teneva conto delle modalità complessive della vicenda (che la Società sanzionata aveva disputato la gara in trasferta, che gli altri sostenitori presenti in curva avevano isolato l’autore del fatto contestato, dissociandosi) e accoglieva la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente, riducendo la sanzione comminata in primo grado.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e, per l’effetto, riduceva la sanzione dell’ammenda ad € 3.000.

 

Avv. Ludovica Cohen


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