"Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi" di Francesco Macioce
"Art. 218 D.L. n. 34-2020 contenuti e criticità" di Enrico Lubrano
Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 (TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929), di Enrico Spagnolello e Andrea Sircana
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Titolo/Oggetto |
Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 |
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Estremi provvedimento |
TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929 |
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Massima |
Le modalità per l’accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 non violano i principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione e libertà d’impresa, in quanto appaiono proporzionate e ragionevoli rispetto alla professione complessa e delicata che disciplinano. |
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Keywords |
abilitazione; agente sportivo; CONI; esame; procuratore sportivo |
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Commento/Sintesi |
Con ricorso dinanzi al TAR Lazio, alcuni agenti sportivi abilitatisi successivamente al 31 marzo 2015 hanno impugnato il bando CONI per l’ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi pubblicato in data 2 gennaio 2019, nonché gli atti regolamentari e normativi connessi, ritenendoli viziati sotto diversi profili, in quanto lesivi della posizione di coloro i quali hanno ottenuto l’abilitazione come agente sportivo successivamente al 31 marzo 2015.
Fino a tale data, infatti, per il rilascio della licenza di agente FIGC il soggetto interessato doveva superare una prova di idoneità.
Dal 1° aprile 2015, invece, coloro che risultavano provvisti dei requisiti richiesti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro con validità annuale e possibilità di re-iscrizione, ovvero con iscrizione solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un contratto di rappresentanza.
Con l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di stabilità 2018), è stato istituito il “Registro nazionale degli agenti sportivi”, al quale deve essere iscritto il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
L’intervento normativo in questione ha disposto, altresì, che l’iscrizione al registro sia condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, poi, è stata introdotta una doppia prova d’esame: la prima “generale”, presso il CONI; la seconda “speciale”, da svolgersi presso le singole Federazioni presso cui l’agente intende esercitare l’attività.
Pertanto, a differenza dei procuratori sportivi abilitati prima del 31 marzo 2015, i soggetti interessati a intraprendere (o proseguire, per i già abilitati dopo tale data) l’attività di agente sportivo devono sostenere la doppia prova di esame introdotta dal DPCM del 23 marzo 2018 e recepita dalla regolamentazione del CONI e della FIGC.
Tale diverso regime abilitativo è stato oggetto delle censure dei ricorrenti.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 373 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2018, nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”, per presunta violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, recanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il principio della libertà d’impresa.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamento la presunta contrarietà della nuova regolamentazione del CONI e della FIGC ai principi internazionali della FIFA, che non prevedrebbero il preventivo superamento di un esame per esercitare l’attività di agente sportivo.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la regolamentazione in questione anche nella misura in cui, prevedendo la proroga dei titoli al 31 dicembre 2018 e stabilendo al contempo le prove di esame a settembre e ottobre 2018, impedirebbe agli agenti in regime di proroga risultati inidonei alle prove di esercitare la loro professione.
Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati i primi due motivi di gravame e improcedibile il terzo profilo di censure, in considerazione dell’intervenuta proroga dei titoli abilitativi al 30 giugno 2019, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di svolgere ulteriori prove d’esame, oltre quelle inizialmente previste per settembre e ottobre 2018.
Entrando nel merito delle censure argomentate, il Giudice amministrativo di primo grado ha, anzitutto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti rispetto all’art. 3 della Costituzione, evidenziando che “La disparità di trattamento presuppone, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, una identità di situazioni che nella fattispecie non si ravvisa”.
I soggetti esonerati dalla prova abilitativa introdotta dalla regolamentazione in esame, infatti, sono coloro i quali avevano già tempo prima svolto una simile prova, conseguendo il titolo di agente sportivo.
I procuratori abilitatisi nel periodo transitorio tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017, come i ricorrenti, invece, non hanno sostenuto alcuna prova, avendo fruito dell’iscrizione annuale al registro federale come “Procuratore Sportivo”, con possibilità di re-iscrizione o di nuova iscrizione in occasione della sottoscrizione di un incarico di rappresentanza.
Il TAR Lazio ha poi rilevato un’altra circostanza che legittimerebbe il trattamento differenziato previsto dalla regolamentazione del CONI e della FIGC, ossia l’impossibilità di equiparare l’attività di procuratore sportivo con quella di agente sportivo.
Ad avviso del Giudice amministrativo di primo grado, infatti, l’attività di agente sportivo si differenzierebbe da quella di procuratore in considerazione del suo carattere “professionale” e non “occasionale” proprio, invece, dell’attività di procuratore, stante il carattere temporaneo dell’autorizzazione a svolgere tale attività. In definitiva, il legislatore “non poteva sottoporre al medesimo trattamento le due diverse categorie di soggetti, in quanto coloro che avevano ottenuto l’iscrizione al Registro ante 31 marzo 2015 avevano superato una prova abilitante ed erano stati iscritti al Registro degli Agenti Sportivi”.
Il TAR Lazio ha ritenuto manifestamente infondata anche l’asserita incostituzionalità della regolamentazione del CONI rispetto all’art. 41 della Costituzione. Sul punto, il Giudice amministrativo di primo grado ha, infatti, affermato che la nuova disciplina sugli agenti sportivi non preclude ai procuratori sportivi abilitatisi successivamente al marzo 2015 di svolgere l’attività salvaguardando, fino al dicembre 2019, la possibilità di esercitare nelle more dell’espletamento delle prove indette.
Inoltre, a nulla rileverebbe il fatto che il nuovo bando per agenti sportivi preveda due prove, anziché una come nella previgente regolamentazione. Il requisito della doppia prova d’esame, infatti, oltre ad avere ricevuto il parere favorevole da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “non costituisce uno sbarramento insuperabile ed il tempo concesso per la preparazione ad un esame, che non appare incongruo rispetto ad una professione complessa e delicata, anche sotto il profilo degli interessi economici coinvolti, esclude che si sia inteso arbitrariamente escludere dal mercato i procuratori sportivi che già vi operavano”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al presunto contrasto tra la nuova regolamentazione del CONI e la normativa FIFA in materia di accesso alla professione di agente sportivo, il TAR Lazio ha rilevato che la normativa della federazione di calcio internazionale “non preclude l’applicabilità di una normativa nazionale volta a garantire la maggiore qualificazione professionale di coloro che operano quali agenti sportivi”. |
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Autore |
Avv. Enrico Spagnolello; Dott. Andrea Sircana |
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Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 "Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018"
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Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018 |
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Estremi provvedimento |
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 |
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Massima |
L’enforcement dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi disciplinate dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri), deve coordinarsi con la c.d. no single buyer rule, prevista dall’art. 9, co. 4 del Decreto Melandri, norma imperativa e di ordine pubblico, idonea a sottrarre al libero gioco della concorrenza la fase di aggiudicazione della procedura competitiva, qualora, all’esito della stessa, un’unica impresa risulti aggiudicataria in esclusiva di tutti i pacchetti relativi alle dirette degli eventi sportivi, o vi sia il rischio di creare una posizione dominante mediante l’aggiudicazione di una parte preponderante degli eventi sportivi messi a gara sulle principali piattaforme media. |
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Keywords |
Diritti audiovisivi; Serie A; AGCM; antitrust; Decreto Melandri |
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Commento/sintesi |
Con sentenze del 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533 e 8533, 8534 e 8535 (“Sentenze), il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rigettato i ricorsi in appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) avverso le sentenze del TAR Lazio, Sez. I, 23 dicembre 2016, nn. 12811, 12812, 12814 e 12816, concernenti l’annullamento del provvedimento con cui, all’esito del procedimento I790 – Vendita diritti televisivi Serie A 2015-2018, l’AGCM aveva irrogato sanzioni per complessivi 66 milioni di Euro ai principali operatori televisivi nel mercato della pay-tv, ossia Mediaset S.p.A., RTI S.p.A. e Sky Italia S.r.l., nonché alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e al suo advisor Infront Italy S.r.l. (rispettivamente, “Mediaset”, “RTI”, “Sky”, “LNPA” e “Infront”), per una presunta intesa restrittiva della concorrenza che, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), avrebbe alterato la gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014. A giudizio dell’Autorità, l’intesa si sarebbe realizzata sostituendo con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti prestabiliti dalla LNPA derivante dal confronto dei broadcaster nell’ambito della procedura competitiva prevista e disciplinata dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri).
A seguito dei ricorsi di primo grado, introdotti da Mediaset e RTI, Sky, LNPA e Infront, il TAR Lazio annullava il Provvedimento, affermando, tra le altre cose, da un lato, che la ratio dei poteri di vigilanza attribuiti all’AGCM dal Decreto Melandri, è quella evitare “essenzialmente e principalmente la creazione di posizioni dominanti, secondo la preoccupazione esplicita del legislatore delegante”; dall’altro, che tale prerogativa non impedisce all’Autorità di verificare la sussistenza di altre forme patologiche derivanti dalla disciplina antitrust – quali, ad esempio, le intese restrittive della concorrenza – ma ciò “pur sempre in un’ottica contestualizzata al mercato di riferimento e ai soggetti in esso coinvolti, siano essi l’organizzatore della competizione, gli operatori della comunicazione e l’utente inteso quale consumatore finale”, così come definiti dal Decreto Melandri.
Su tali assunti, il TAR Lazio affermava che il presunto accordo tra i broadcaster, la LNPA e Infront, censurato dall’AGCM, in realtà, aveva “assunto una funzione “pro - concorrenziale” nella peculiarità del mercato di riferimento, consentendo il confronto […] tra i due unici operatori esistenti, con conseguenze tangibili anche […] per i consumatori, che non hanno infatti visto un aumento dei prezzi per i rispettivi “abbonamenti”” e, pertanto, non poteva definirsi come “accordo spartitorio” poiché le parti erroneamente sanzionate dal Provvedimento avevano consentito “il perpetuarsi di una concorrenza che altrimenti non ci sarebbe stata”.
L’AGCM, dunque, impugnava le sentenze del Giudice amministrativo di primo grado, insistendo sulla illiceità dell’esito della procedura di gara per l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi in questione, caratterizzato da una presunta intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del TFUE che avrebbe garantito, da un lato, la ripartizione del mercato tra i due operatori storici (i.e. RTI/Mediaset e Sky) e, dall’altro, il consolidamento delle rispettive posizioni di mercato e la cristallizzazione delle assegnazioni operate nelle stagioni calcistiche precedenti.
In definitiva, dinanzi al Consiglio di Stato, l’Autorità ribadiva che le condotte poste in essere dalle parti destinatarie del Provvedimento, oltre ad annullare di fatto il confronto competitivo nell’ambito della gara, distorsero il relativo meccanismo, tanto da elidere ogni concorrenza sul merito ed ogni possibilità d’ingresso, anche futuro, di nuovi operatori nel mercato dei diritti televisivi sportivi.
Con le Sentenze, il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze dell’AGCM confermando la decisione del TAR Lazio di annullare il Provvedimento.
Il Giudice amministrativo di secondo grado ha offerto una lettura dei fatti – e, in particolare, degli esiti della procedura competitiva – ritenuta più plausibile rispetto al presunto disegno spartitorio affermato dall’AGCM nel Provvedimento e nel ricorso in appello.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto l’accento sull’art. 9, co. 4, del Decreto Melandri, secondo cui è vietato “a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti” (c.d. no single buyer rule). Questa norma, inderogabile anche per l’AGCM, pone un chiaro divieto per la fase di aggiudicazione (quindi, non della gara in sé e dei suoi materiali risultati) idoneo a condizionare il relativo risultato.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, proprio in considerazione della no single buyer rule, la LNPA, lungi dal concertare l’esito della gara per favorire uno o entrambi i broadcaster, si è limitata ad applicare l’art. 9, co. 4, del Decreto Melandri, “norma imperativa e di ordine pubblico”, al fine di apportare un correttivo all’“effetto illecito” derivante dall’esito della procedura di gara che vedeva un unico operatore aggiudicatario di tutti i pacchetti formulati dalla LNPA.
Erroneamente, dunque, l’AGCM ha considerato il mero dato spartitorio e la violazione dell’esito formale della gara, senza tenere “in debito conto come la norma ex art. 9, co. 4 proprio per le medesime ragioni d’interesse pubblico e di piena contendibilità di tali diritti tra gli operatori (che a suo tempo avevano suggerito per legge la procedura competitiva) non tollerasse aggiudicazioni di fatto totalitarie ed in contrasto col principio di virtuosa concorrenza tra i titolari di ciascuna intera piattaforma”.
In definitiva, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, l’Autorità non avrebbe colto le peculiarità del mercato rilevante caratterizzato dalla presenza di una norma (l’art. 9 del Decreto Melandri) idonea a influire marcatamente sull’esito delle procedure competitive dalla stessa previste e disciplinate, dalla scarsità di beni contendibili (i.e. i pacchetti di diritti audiovisivi), e dal ristretto numero di competitor in grado di offrire i servizi richiesti dall’organizzatore della competizione sportiva.
E ciò in antitesi con il consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di diritto della concorrenza, secondo cui è onere dell’AGCM la definizione del mercato rilevante “[…] ex se funzionale all’individuazione delle stesse caratteristiche del contesto in cui si colloca l'ipotizzato illecito coordinamento delle condotte tra le imprese”.
Sulla base di tale argomentazione – trait d’union delle Sentenze in commento – il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi in appello dell’AGCM avverso le relative pronunce del TAR Lazio, ribadendo, dunque, la correttezza dell’operato della LNPA, del suo advisor e degli operatori coinvolti nell’ambito della procedura per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018. |
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Autore |
Enrico Spagnolello, Avvocato |
Le sentenze sono disponibili ai seguenti link:
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8533
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8534
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8535
Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2020, n. 2320. "Giurisdizione amministrativa
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Titolo |
S.M./CONI – U.I.T.S.
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA |
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Cons. Stato Sez. V, 07/04/2020, n. 2320– Dott. Giuseppe Severini (Presidente), dott. Raffaele Prosperi (Consigliere), Dott. Federico Di Matteo (Consigliere Estensore), dott. Stefano Fantini (Consigliere), dott. Alberto Uso (Consigliere) |
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Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità ad assumere una carica sociale in una federazione sportiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., secondo cui «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo». |
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Keywords |
SPORT – ELEZIONI |
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Commento |
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2320 del 2020, statuendo che la fattispecie esaminata non riguarda l’applicazione di una regola tecnica e/o disciplinare, ma la legittimità dell’investitura degli organi interna di una associazione, su cui vi è la devoluzione in via residuale al giudice amministrativo, accoglie l’appello ed annulla la sentenza del T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 4077/2019, disponendo così il rinvio al giudice di primo grado che si era dichiarato privo di giurisdizione.
La vicenda esaminata trae origine dal reclamo proposto dal Sig. G.C. avverso la procedura di rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione sportiva Tiro a segno che ha visto la elezione tra i consiglieri del Sig. M.S. La Commissione di disciplina d’Appello, delegata a decidere dal commissario straordinario dell’U.I.T.S. in sostituzione della Corte Federale d’Appello, ha accolto il reclamo e non convalidato l’elezione del S. per la sussistenza di rapporto di lavoro con la Sezione T.S.N. di Palermo. In conseguenza di ciò, il Sig. M.S. ha proposto gravame, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto dell’U.I.T.S., avverso la decisione ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte Federale d’Appello poiché in materia elettorale non è previsto ulteriore mezzo d’impugnazione. Tale provvedimento è stato poi impugnato dal Sig. M.S. innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L’organo di legittimità conferma la pronuncia d’inammissibilità rappresentando che su tali materie la competente è prevista in unico grado alla Corte Federale d’Appello sostituita - nel caso di specie - dalla Commissione di disciplina. Inoltre, si da atto che il M.S. avrebbe potuto impugnare, per motivi di legittimità, la decisione della Commissione di disciplina innanzi proprio al Collegio di Garanzia nei termini perentori imposti dal Codice di Giustizia sportiva ma nemmeno tale onere è stato rispettato consumando così il potere di impugnazione.
Anche la decisione del Collegio è stata poi impugnata dinanzi al TAR dal Sig. M.S. sostenendo, nel merito, che il rapporto di lavoro esistente con la Sezione FNS di Palermo non fosse configurabile come lavoro autonomo ma come collaborazione continuata e continuativa tale da non poter dar luogo a cause di ineleggibilità. Il giudizio di primo grado si conclude con una pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione in quanto i giudici del Tar ritengono che la controversia sull'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive nell'elezione dei componenti degli organi sociali ricada nel perimetro di applicazione della giustizia sportiva, trattandosi di questione di regolazione dell'assetto organizzativo territoriale delle federazioni sportive ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, non avente rilevanza esterna all'ordinamento sportivo. Innanzi al Consiglio di Stato l'appellante, invece, sostiene che la controversia non rientra in alcuno dei due ambiti in cui è comunemente ripartita la giustizia sportiva, quello tecnico e quello disciplinare, poiché, nel caso di specie, pur essendo oggetto del giudizio una violazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie, le norme di cui si assume la violazione non sono finalizzate al "corretto svolgimento delle attività sportive", come espressamente richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 280 del 2003 per identificare la competenza del giudice sportivo.
I giudici di Palazzo Spada accogliendo il predetto motivo d’appello affermano che la controversia in cui si contesta l'elezione ad una carica sociale di una federazione sportiva per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia sportiva ma dà accesso alla giurisdizione statale. Non si discute del corretto risultato di una competizione e, dunque, dell'applicazione di una regola tecnica, ma piuttosto della legittima investitura di organi interni di quella speciale associazione. Tali controversie non sono indifferenti all’ordinamento giuridico statuale, perché è l'ordinamento stesso a ritenere rilevanti alcune vicende strutturali interne alle formazioni sociali (artt. 14 e ss. cod. civ.). La circostanza che esse siano espressioni del principio di libertà associativa non impedisce invero che singoli loro atti possano restringere ultra vires sia l'effettiva capacità di concorrere alla vita associativa dei singoli (specialmente quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro capacità di relazione), sia la distribuzione di responsabilità esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si associano o riferiscono.
Conferma di tale assunto è dato anche dalla circostanza che le federazioni sportive nazionali, hanno, per espressa affermazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato” e sono dichiarate “soggette, per quanto non espressamente previsto» dallo stesso decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione”; pertanto, il loro assetto organizzativo (nel caso di specie legittimità della carica sociale) si integra necessariamente e bilateralmente con quello del C.O.N.I., ente pubblico che confedera le federazioni sportive e, in quanto fenomeno che concorre all’organizzazione complessiva dell’attività sportiva, ha rilievo indiretto, di ordine pubblicistico, per l’ordinamento generale (Cons. Stato, VI, 22 giugno 2017 n. 3065; Cons. Stato, V, 12 febbraio 2019, n. 1007). |
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Autore |
Avv. Saverio Sicilia |
Tribunale di Firenze, 28 gennaio 2018, n. 180. "L'intervento della scriminante sportiva nell'ambito della responsabilità ex art. 2048, II comma c.c."
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Titolo |
“L'intervento della scriminante sportiva nell'ambito della responsabilità ex art. 2048, II comma c.c.” |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Tribunale di Firenze, sent. 28 gennaio 2018, n. 180. Giudice Dott.ssa Zanda. |
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Massima |
Non deve essere risarcito il danno cagionato ad un minore che, durante una competizione di canoa-polo, riportava dei danni alla persona in quanto il sinistro realizzatosi rientra nel rischio consentito connaturato alla pratica di ogni attività sportiva. |
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Keywords |
Sport - Responsabilità dell’istruttore - Omessa vigilanza- Caso fortuito – Rigetto – Fattispecie. |
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Commento |
La sentenza in esame tratta del caso di un minore che, nel corso di una competizione sportiva di canoa-polo sul fiume Arno, subiva un danno riportando un trauma dento-facciale, a seguito di un incidente con l’imbarcazione di un altro allievo. Ciò considerato, i genitori del minore agivano in giudizio contro l’Associazione sportiva per omessa vigilanza e non corretta impartizione delle cautele da parte dell’istruttore, secondo le disposizioni sulla responsabilità civile dei precettori di cui all’art. 2048, II comma, c.c. L’Associazione convenuta si costituiva in giudizio negando qualsiasi violazione e proponeva chiamata in garanzia della sua Compagnia assicurativa. La medesima Associazione specificava, inoltre, che l’istruttore aveva comunque osservato tutte le cautele relative all’adozione delle regole di comune prudenza e diligenza e che l’evento realizzatosi rientrava nell’ambito del rischio consentito insito in qualunque attività sportiva. Si costituiva, altresì, la Compagnia assicurativa, che negava qualunque forma di negligenza da parte dell’istruttore ed evidenziava che l’evento si era determinato a seguito della realizzazione di un caso fortuito. Il Tribunale non accoglieva la domanda attorea e ciò in ragione delle seguenti considerazioni. In primo luogo, il Giudice di primo grado rilevava che l’attività sportiva in parola consiste in una competizione a squadre e che i genitori del minore e il minore stesso, al momento della iscrizione presso l’Associazione sportiva, erano ben consapevoli delle modalità di svolgimento della pratica di canoa-polo, accettando il rischio connaturato nella predetta attività. In secondo luogo, è stato osservato che, in caso di infortunio sportivo ai danni di un allievo, l’istruttore risulterebbe essere responsabile ex art. 2048, II comma, c.c., laddove parte attrice riuscisse a dimostrare che il medesimo istruttore non ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno e che l’evento è causa di una condotta colposa di un altro allievo (a tale proposito, è opportuno segnalare che non è possibile richiamare l’art. 2048 c.c. laddove l’allievo provoca un danno a sé stesso). Ebbene, nel caso in esame, vista la natura dello sport praticato (dove concretamente i partecipanti alla competizione si trovano in spazi ben definiti, vicini tra loro, utilizzano pagaie per effettuare tiri e per spostarsi), il Giudice ritiene che l’evento può ben rientrare nell’ambito di applicabilità della c.d. scriminante sportiva. Ciò in quanto è da considerarsi lecito il comportamento dello sportivo che causa un danno e che, allo stesso tempo, rientra in uno schema di gioco dove la condotta posta in essere è tipica e normale rispetto alla disciplina praticata. In particolare, nella questione oggetto di commento, secondo le ricostruzioni fornite dalle parti, il sinistro è causa di un caso fortuito realizzatosi nel corso del normale svolgimento della attività sportiva. Peraltro, non è riscontrabile una omessa vigilanza da parte dell’istruttore, pacificamente presente durante la lezione. In virtù di tali considerazioni e, secondo i criteri di applicabilità dell’art. 2048, II comma, c.c., la sequenza causale che ha determinato l’evento non può essere addebitata a parte convenuta. |
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Precedenti conformi |
Cass. Civ., 8740/2001; Cass. Civ., 482/2003; Cass. Civ., 7247/2011. |
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Autore |
Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza. |
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CORRETTA INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA NOZIONE DI “MANIFESTAZIONE SPORTIVA” E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ (Cassazione penale, sez. III, 10/09/2021, n. 37934), di Roberto Bertuol
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Titolo/Oggetto |
GIURISPRUDENZA PENALE CORRETTA INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA NOZIONE DI “MANIFESTAZIONE SPORTIVA” E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ |
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Estremi provvedimento |
Cassazione penale, sez. III, 10/09/2021, n. 37934, ricorrente M.A. – Presidente Andreazza – Est. Aceto [annulla (parzialmente) senza rinvio Corte Appello Venezia 9.6.2014]. |
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Massima |
In tema di manifestazioni sportive, non è il contesto nel quale si svolge la manifestazione che rileva ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 401/1989, bensì il fatto che essa sia concretamente prevista o calendarizzata da un ente iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri. Altrimenti ragionando, la tutela penale delle manifestazioni sportive si estenderebbe a tutte le attività (anche dilettantistiche, amatoriali ed amicali) svolte quotidianamente sul territorio nazionale, per il solo fatto di essere astrattamente previste come discipline sportive da associazioni/federazioni/enti riconosciuti dal CONI. |
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Keywords |
MANIFESTAZIONE SPORTIVA – ART. 2 BIS L. 377/2001 –- FUMOGENO o TORCIA ILLUMINANTE - ART. 6 BIS e 6 TER L. 401/1989- ARTT. 582- 585 C.P. – ART. 4 L. 110/1975. |
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Commento/Sintesi |
Il caso trattato dalla Terza Sezione Penale trae spunto da quanto accaduto in occasione d’una cerimonia di premiazione di un torneo dilettantistico di cal-cio a cinque, maschile e femminile, organizzato da alcuni esercizi pubblici del territorio, durante la quale il ricorrente, lanciando un artificio fumogeno in di-rezione del palco, aveva provocato lesioni ad una donna.
All’uomo erano stati originariamente contestati sia il reato di lesioni personali aggravate dall’uso del mezzo esplodente (artt. 582, 585 C.P.), sia quelli previ-sti dagli artt. 6, 6 bis e 6 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), sia quello previsto dall’art. 4 della Legge n. 110/75 (Porto di armi e oggetti atti ad offendere aggravato ai sensi del comma 3: “La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive”).
In particolare, l’art. 6 bis della Legge n. 401/89 (nella formulazione in vigore dal 2007), tra le varie ipotesi, punisce con la reclusione da uno a quattro anni, chi “[…] lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le per-sone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile [...]”.
È stato precisato che anche “Il fumogeno, o torcia illuminante, lanciato in oc-casione di una partita di calcio, rientra a pieno titolo tra gli "artifici pirotecnici" che il legislatore ha voluto espressamente contemplare nella fattispecie conte-stata tra gli "altri oggetti", oltre a quelli contundenti, di cui è vietato il lancio. (si v. Tribunale Arezzo, 05/09/2005, in In nome del popolo aretino, 2007), sic-ché, sotto questo profilo, la condotta contestata all’imputato era da considerarsi ricompresa nella norma.
Si tratta, inoltre, di reato aggravato dall’evento per il caso di eventuale danno arrecato alle persone (in tal caso la pena è aumentata sino alla metà). La norma stabilisce, però, che tali condotte debbano essere commesse nei luo-ghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa.
Le predette plurime condizioni: 1) di tipologia della manifestazione; 2) di tempo; 3) di luogo e 4) di collegamento alla manifestazione sportiva sono, dun-que, ulteriori elementi materiali della fattispecie, che rientrano nell’onere pro-batorio dell’accusa.
In primo grado il Tribunale di Venezia, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato per tutte le imputazioni, mentre, all’esito del gravame, la Corte d’Appello di Venezia aveva parzialmente rifor-mato la decisione, assolvendo l’appellante dal capo A (art. 6 L. n. 401/89) per-ché il fatto non sussiste, dichiarando estinto per prescrizione il capo C (art. 4 L. n. 110/75) e dichiarando, altresì, assorbito il reato al capo B (art. 6 ter L. n. 401/89) nell’ipotesi contestata al medesimo capo B di cui all’art. 6 bis della stessa L. n. 401/89, e confermando nel resto (capo D - reato di lesioni aggravate -).
Merita annotare che l’ipotesi criminosa dell’art. 6 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401, che punisce “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il mero possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, è stata correttamente ritenuta assorbita nella più grave ipotesi dell’art. 6 bis con-testualmente contestata all’appellante, che nulla aveva obiettato circa la mate-rialità del fatto.
Con la sentenza n. 37934/2021 in commento, la Suprema Corte ha ritenuto fon-dato il ricorso sotto il profilo dell’eccepita erronea applicazione della Legge n. 401 del 1989.
Infatti, il ricorrente aveva osservato che: a) l'evento sportivo, un torneo di cal-cetto a 5, era stato organizzato da pubblici esercenti del luogo e non dalla FIGC o dal CONI; b) le squadre che vi partecipavano non erano iscritte alla FIGC o al CONI; c) i giocatori non erano iscritti alla FIGC o al CONI; d) non è suffi-ciente che la competizione rientri nel registro del CONI se l'evento non è anche organizzato dal CONI e/o dalla FIGC.
La questione nodale, dunque, concerne l’interpretazione della nozione di “manifestazione sportiva”, ai fini della sua corretta individuazione quale ele-mento materiale della fattispecie penale degli artt. 6 bis e 6 ter L n. 401/89. Ed invero, il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 2-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 377 del 2001, ha stabilito che "per manifestazioni sportive", ai sensi della L. n. 401 del 1989 (e della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3), "si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni ri-conosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)".
Sul punto la Corte d’Appello veneta, quanto al torneo di calcetto indicato in imputazione, aveva ritenuto che esso rientrasse in tale perimetro, affermando che nell'ambito del CONI operano anche le associazioni/società sportive dilet-tantistiche che praticano la disciplina del calcio a 5, sicché sarebbe sufficiente che la pratica sportiva oggetto di tutela sia astrattamente prevista come scopo sociale di un ente/federazione/organizzazione riconosciuto dal CONI.
La Terza Sezione penale della Suprema Corte ha osservato che tale giudizio amplierebbe oltre i limiti del principio di legalità l’operatività del precetto penale, anche se è indubitabile che nella nozione rientrano quelle manifesta-zioni specificamente "previste" dalle federazioni/enti/organizzazioni riconosciuti dal CONI, non essendo necessario che siano anche "organizzate e gestite" da essi.
Tuttavia, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che non è sufficiente che l'attività sportiva oggetto della manifestazione sia astrattamente prevista da una qualsiasi federazione/ente/associazione, ma che è necessario che la manifestazione "si svolga nell'ambito delle attività previste" dall'ente.
E, dunque, essa deve essere specificamente calendarizzata e rientrare concreta-mente nel programma delle attività da svolgere, promuovere ed eventualmente organizzare, in un ben preciso contesto spaziale e temporale. Il requisito dello "svolgimento" della manifestazione sportiva comporta che si tratti di manife-stazione effettivamente e concretamente tenuta, siccome prevista tra le attività della federazione/ente/associazione iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri enti o soggetti da esso indipendenti.
L’insegnamento interpretativo ricavabile da tale sentenza mette in luce il ri-schio di analogia in malam partem della tutela penale insito in un’eccessiva estensione della nozione di manifestazione sportiva a tutte le attività (anche dilettantistiche, amatoriali ed amicali) “svolte quotidianamente sul territorio nazionale per il solo fatto di essere astrattamente previste come discipline spor-tive da associazioni/federazioni/enti riconosciuti dal CONI”.
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| Autore | Avv. Roberto Bertuol (Procuratore Federale - Federazione Italiana Sport Orientamento |
Corte di giustizia, sentenza 4 marzo 2021, Causa C 362/19 P "COMMISSIONE EUROPEA CONTRO FÚTBOL CLUB BARCELONA. AIUTI DI STATO" di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO FÚTBOL CLUB BARCELONA AIUTI DI STATO |
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Estremi provvedimento |
Corte di giustizia, sentenza 4 marzo 2021, Causa C‑362/19 P |
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Massima |
(1) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che misure individuali che si limitano ad attuare un regime di aiuti che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate a tale istituzione.
(2) Qualora il regime fiscale di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che tale regime di aiuti è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che quest’ultimo, considerato globalmente, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, sia idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un’imposizione inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime d’imposizione generale, senza che rilevi che, tenuto conto di tali caratteristiche, tale istituzione non sia in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo. Ne consegue che l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti, un siffatto importo non può impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dal notificare un siffatto regime ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(3) Per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti introdotto con la legge 10/1990 procura ai suoi beneficiari un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non era tenuta ad esaminare l’incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali né quella delle possibilità di differimento sotto forma di credito d’imposta e, in particolare, se tale deduzione o tali possibilità neutralizzassero il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. |
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Keywords |
Club di calcio professionistici – Aiuti di Stato - Enti senza scopo di lucro – Agevolazione fiscale - Vantaggio |
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Commento/Sintesi |
La sentenza in esame riguarda l’impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del 26 febbraio 2019 con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione 2016/2391, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici. Con tale decisione, infatti, la Commissione aveva stabilito che, per effetto della legge 10/1990, il Regno di Spagna aveva illegittimamente introdotto un aiuto sotto forma di un privilegio fiscale relativo all’imposta sulle società a favore di alcuni club calcistici (in particolare a favore del Fútbol Club Barcelona, del Club Atlético Osasuna, dell’Athletic Club e del Real Madrid) in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ordinando alla Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari la differenza tra l’imposta sulle società pagata e l’imposta sulle società che avrebbero dovuto corrispondere se avessero avuto la forma giuridica di società per azioni, a decorrere dall’esercizio fiscale dell’anno 2000. In base alla legge 10/1990, infatti, tutti i club sportivi professionistici spagnoli sono stati costretti diventare società sportive per azioni al fine di incoraggiare una gestione più responsabile dell’attività delle società sportive adattandone la forma giuridica. Era, tuttavia, prevista un’eccezione per i club calcistici professionistici i cui bilanci si fossero chiusi in attivo negli anni precedenti l’adozione della legge, nel senso che a detti club era riconosciuta la facoltà di continuare ad operare nella forma di club sportivi. Gli unici club calcistici professionistici a rientrare nell’ambito di tale eccezione sono stati il Fútbol Club Barcelona e altri tre club (il Club Atlético Osasuna, l’Athletic Club e il Real Madrid) i quali hanno tutti esercitato detta facoltà. A differenza delle società per azioni, i club sportivi sono persone giuridiche senza scopo di lucro che beneficiano, a tale titolo, di un’aliquota specifica d’imposta sui loro proventi.
A seguito del ricorso in annullamento presentato dal Fútbol Club Barcelona, con sentenza del 26/2/2019 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione evidenziando che quest’ultima non aveva sufficientemente assolto l’onere di dimostrare che la misura controversa conferiva un vantaggio ai suoi beneficiari. Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione aveva escluso che il vantaggio relativo derivante dal massimale più elevato di detrazioni fiscali applicabile alle società per azioni potesse bilanciare l’aliquota d’imposta preferenziale di cui beneficiavano gli enti senza scopo di lucro, in ragione del fatto, da un lato, che non era stata fornita la prova che tale sistema di detrazioni fiscali fosse più vantaggioso in linea di principio e sul lungo termine e, dall’altro, che la detrazione fiscale veniva concessa esclusivamente in caso di determinate condizioni che non si applicano sempre. Sennonché, il Tribunale, dopo aver evidenziato che sulla Commissione gravava l’onere di dimostrare l’esistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, ha ritenuto che la Commissione non avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di un tale vantaggio senza dimostrare che la limitazione delle detrazioni fiscali a un livello meno favorevole per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società per azioni non compensava il vantaggio ricavato dall’aliquota nominale d’imposta inferiore. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il carattere condizionale del beneficio della detrazione non bastasse a concludere nel senso dell’esistenza di un vantaggio in quanto una detrazione fiscale può costituire, di per sé, un aiuto, nonostante il suo carattere condizionale. Avverso tale sentenza la Commissione ha proposto appello alla Corte di giustizia sostenendo che il Tribunale: a) aveva commesso un errore di diritto riguardo all’analisi necessaria per constatare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e b) aveva compiuto un’erronea valutazione dell’obbligo di diligenza e dell’onere della prova al riguardo.
Nell’annullare la sentenza del Tribunale la Corte di giustizia sottolinea, innanzitutto, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’aver sostenuto che la decisione controversa doveva essere considerata come una decisione relativa al contempo a un regime di aiuti e ad aiuti individuali. Secondo la Corte di giustizia, infatti, nel caso di un regime di aiuti occorre distinguere l’adozione di tale regime dagli aiuti concessi sulla base di quest’ultimo, posto che misure individuali che si limitano ad attuare un regime di aiuti che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate. Conseguentemente, il mero fatto che siano stati concessi individualmente aiuti ai club sulla base del regime di aiuti in questione non può incidere sull’esame al quale la Commissione è tenuta, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda la prova dell’esistenza di un vantaggio. Al fine di determinare l’esistenza di un tale vantaggio, pertanto, la Commissione doveva esaminare esclusivamente, nella decisione controversa, il regime di aiuti istituito dalla legge 10/1990, e non gli aiuti individuali concessi sulla base di tale regime.
Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto laddove ha affermato che la Commissione, per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti in questione procurava ai suoi beneficiari un vantaggio, avrebbe dovuto esaminare l’incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali e, in particolare, se tale deduzione neutralizzasse il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. Infatti, qualora, come nel caso in esame, il regime fiscale di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che tale regime di aiuti è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che quest’ultimo, considerato globalmente, sia idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un’imposizione inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime d’imposizione generale, senza che rilevi che tale istituzione non sia in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo. Di conseguenza, l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti, un siffatto importo non può avere quale effetto quello di impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dal notificare un siffatto regime ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Da ultimo si segnala che la Corte di giustizia ha ritenuto che il ricorso di annullamento proposto dal Fútbol Club Barcelona in primo grado era basato su motivi che erano stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame, pertanto, non richiedeva l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo. Per tale motivo la Corte di giustizia ha esaminato nel merito i quattro ulteriori motivi dedotti dal Fútbol Club Barcelona in primo grado (errori commessi dalla Commissione in sede di esame del vantaggio conferito, violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, omessa valutazione della possibilità di giustificare l’aiuto sulla base del sistema fiscale spagnolo, violazione delle regole applicabili al recupero di un aiuto esistente) respingendoli tutti e, pertanto, annullando definitivamente la sentenza del Tribunale. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
Misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche nell’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020" di Francesca Piergentili
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Titolo/Oggetto |
S.M./CONI – U.I.T.S. Misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche nell’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 |
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Estremi provvedimento |
Corte Cost. 22/02/2022, n. 40 – G. Amato (Presidente), L. Antonini (Redattore), R. Milana (Cancelliere) |
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Massima |
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito in l. n. 176 del 2020 - disposizione che prevede misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso o cessato l’attività sportiva a causa dell’emergenza epidemiologica - nella parte in cui non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio.
La materia “ordinamento sportivo” rientra tra le competenze legislative concorrenti. L’intesa avrebbe garantito non solo le esigenze statali di esercizio unitario, ma anche l’autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione. |
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Keywords |
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ - ORDINAMENTO SPORTIVO - MISURE DI SOSTEGNO |
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Commento/Sintesi |
La Regione Campania ha impugnato l’art. 3, comma 2, l’art. 6-bis, comma 16, l’art. 19-septies, comma 4, e l’art. 19-octies, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176 - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost.
L’art. 3 del d.l. istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche», al fine di far fronte alla crisi economica di tali enti causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; al comma 2 dispone che il Fondo “è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività” a seguito “dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive”.
Per la ricorrente la norma violerebbe i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), prevedendo l’erogazione del contributo per le sospensioni delle attività disposte da provvedimenti statali, ma non anche per quelle adottate in sede regionale o comunale.
La disposizione lederebbe anche il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) e il riparto delle competenze statali e regionali (artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.), dal momento che non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo.
La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione e dei criteri di riparto delle competenze legislative per quanto riguarda l’art. 6-bis, comma 16, – che prevede misure di sostegno per le strutture di ospitalità degli studenti universitari – e l’art. 19-septies, comma 4, che prevede misure di promozione all’utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei piccoli centri.
Infine, la Regione impugna il comma 2 dell’art. 19-octies, che stabilisce un sostegno economico per interventi di cura e, in particolare, per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori: la norma non garantirebbe la partecipazione delle Regioni nella individuazione delle modalità attuative dell’autorizzazione di spesa.
Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137, in riferimento all’art. 3 Cost., per difetto di ridondanza, mentre ne afferma la fondatezza in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.
La norma afferisce, infatti, alla materia «ordinamento sportivo», rientrante nelle competenze legislative concorrenti di cui all’art.117, terzo comma, Cost. Il fondo è destinato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, ossia a soggetti giuridici di tale ordinamento, in relazione alle ripercussioni sulla «propria attività istituzionale» conseguenti ai «provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive».
L’attività sportiva è, così, “presa in considerazione in base a un criterio di capillarità e di prossimità al territorio”.
La giurisprudenza costituzionale in materia ha già ascritto alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo sia un fondo statale «finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti» (sent. n. 254 del 2013), sia un finanziamento statale agli enti di promozione sportiva per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale» (sent. n. 424 del 2004).
È possibile istituire un fondo statale con vincolo di destinazione attraverso la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 118 (sent. n. 168 del 2008): con legge, le funzioni amministrative sono attribuite, previa intesa, a livello centrale per esigenze di carattere unitario. Tali esigenze sono riscontrabili nel caso in esame, ma la disposizione avrebbe dovuto prevedere contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo (sent. n. 74 del 2018): mediante l’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni si sarebbero contemperate le ragioni dell’esercizio unitario con la garanzia dell’autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. La mancata previsione di tale concertazione determina, invece, la violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost”.
La Corte dichiara, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 19-octies, comma 2: dal momento che la tutela della salute rientra nella materia di competenza legislativa concorrente, il riparto delle disponibilità finanziarie per assicurare la garanzia dei LEA non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni.
Sono, invece, dichiarate non fondate le questioni relative all’art. 6-bis, comma 16 e all’art. 19-septies, comma 4: il nucleo essenziale della normativa è, in questi casi, chiaramente riconducibile in via prevalente alla competenza statale. |
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Autore |
Avv. Francesca Piergentili |
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