Sanzionato il soggetto facente parte dell'ordinamento federale che offende l'istituzione sportiva
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Titolo/Oggetto |
Sanzionato il soggetto facente parte dell'ordinamento federale che offende l'istituzione sportiva |
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Estremi provvedimento |
FIGC - Decisione n. 85/TFN-SD del 20/01/2021 |
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Massima |
I soggetti dell'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 23, c. 1, CGS – FIGC, hanno il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi in grado di ledere la reputazione del CONI, della FIGC, della UEFA e della FIFA nonché delle persone, delle società e degli organismi operanti nei rispettivi ambiti, dovendosi intendere pubbliche le dichiarazioni lesive rese in pubblico, ovvero che per i destinatari cui si rivolgono, per il mezzo adottato o per le modalità stesse della comunicazione, risultano destinate ad essere conosciute da più persone. |
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Keywords |
Dichiarazioni lesive, reputazione, istituzione sportiva, disciplina |
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Commento/Sintesi |
Il Tribunale federale della FIGC, sezione disciplinare, ha sanzionato il comportamento lesivo di un soggetto facente parte dell'ordinamento federale e consistito in una serie di dichiarazioni offensive in ordine a specifici fatti di gara.
In particolare, il sig. S.C., all’epoca del fatto vice presidente della Società US Grosseto 1912 SSARL, con riferimento alla gara Grosseto – Lecco del 15.11.2020 di Lega Pro girone A, rilasciava su due testate giornalistiche alcune dichiarazioni che la Procura federale, attivata sul punto dalla Segreteria Generale della Lega Pro, riteneva idonee a fondare il deferimento del loro autore per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS – FIGC, per aver questi espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata (oltre che della reputazione, della competenza e della capacità dell'arbitro di gara).
Tali dichiarazioni, secondo la Procura, erano da ritenersi pubbliche (art. 23 comma secondo CGS – FIGC) in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità della loro diffusione, avvenuta attraverso il web.
In sede dibattimentale, rilevata la mancata partecipazione del deferito - che nemmeno svolgeva attività difensiva, ciò costituendo una implicita non contestazione dei fatti oggetto di deferimento – il TF ribadiva l'applicabilità dell'art. 23 CGS – FIGC: da un lato, al primo comma, la norma pone in capo ai soggetti dell’ordinamento federale il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA; dall'altro lato, al comma secondo, vi è la precisazione per cui le dichiarazioni lesive devono essere considerate pubbliche quando sono rese in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione esse sono destinate ad essere conosciute o possono essere conosciute da più persone, come nel caso di specie, trattandosi di espressioni offensive del decoro, della dignità e della reputazione dell'istituzione calcistica, rilasciate e diffuse per il tramite del web.
All'incolpazione del deferito, attesa la gravità delle sue dichiarazioni, seguiva la sanzione di mesi 2 di inibizione e € 5.000,00 di ammenda. |
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Autore |
Dott. Patrizio Rubechini, Componente Corte di Appello FIPSAS |
TFN 218/2019 "Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G."
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Titolo |
Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 218/AA del 29 aprile 2019). |
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Massima |
E’ sanzionabile l’incauta richiesta di due Dirigenti, posta al Direttore di gara al termine dell’incontro, di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara di campionato. |
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Keywords |
Richiesta incauta; referto di gara; seconda ammonizione, squalifica; lealtà; correttezza; probità; richiesta di applicazione della sanzione. |
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Commento |
Con C. U. n. 218 del 29 aprile u.s., il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato in merito al deferimento con il quale la Procura Federale ha contestato a due Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., nonché allo stesso Club, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., di aver violato, i primi, i doveri di lealtà, probità e correttezza, ex art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver incautamente avvicinato, al termine dell’incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi “L. Toneatto” del 13.09.2018, il Direttore di gara, chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica, in vista della successiva gara del Campionato Allievi. Il provvedimento in commento ha preso le mosse da una segnalazione del Direttore di gara, il quale ha prontamente denunciato le censurabili condotte dei Dirigenti Accompagnatori del club friulano, i quali hanno atteso il fischio finale dell’incontro per formulargli una richiesta del tutto fuori luogo come quella di omettere l’indicazione in referto dell’ammonizione di un giocatore, condotta evidentemente contraria ai precetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., secondo cui “…, i dirigenti, …, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In sede processuale, i Dirigenti Accompagnatori deferiti si sono resi conto del disvalore della condotta posta in essere, ed hanno richiesto, con il Presidente del club, Sig. Mauro Lovisa, per conto della Società, l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., concessa dalla Procura Federale, dopo aver sentito la Procura Generale dello Sport e il Presidente Federale. In considerazione dei fatti di cui sopra, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., con la sanzione dell’inibizione per mesi due, e disposto l’ammenda di 600,00 euro per il club friulano. La pronuncia in commento consente di evidenziare un certo favor rei che le norme del C.G.S. concedono a coloro i quali ammettono il disvalore delle proprie condotte, anche quando queste siano particolarmente gravi in relazione ai noti doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva. Nella fattispecie, mostrando tempestivamente la propria resipiscenza in merito ai comportamenti contestati, i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio hanno evitato una condanna più pesante. Lodevole, a tale proposito, l’intervento del Presidente del club, che, nelle prime battute delle fasi processuali si è schierato a fianco dei propri tesserati, ammettendo la responsabilità e richiedendo l’applicazione della sanzione, così come il Codice di Giustizia Sportiva concede, ex art. 32 sexies, che ne disciplina l’iter procedimentale. |
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Autore |
Carlo Rombolà, Avvocato in Roma |
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FIPAV 60/2019 "Violazione dei doveri da parte dell’atleta"
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Titolo |
Violazione dei doveri da parte dell’atleta. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIPAV (C.U. n. 60 del 15.4.2019) |
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Massima |
La condotta ascritta all’incolpata deve essere valutata sulla base della situazione esistente all’atto della violazione, a nulla rilevando quanto successivamente accertato in altro procedimento. L’eventuale pendenza di un procedimento di svincolo coattivo, se, da una parte, presuppone necessariamente la sussistenza e la piena consapevolezza del vincolo, di certo non vale ad esonerare entrambe le parti dall’assolvimento dei rispettivi doveri, almeno fino a quando non intervenga una causa di estinzione del vincolo stesso. Se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali |
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Keywords |
svincolo coattivo; persistenza del vincolo sportivo; adempimento di doveri; rispetto delle norme federali; |
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Commento |
La fattispecie in esame trae origine dall’esposto inoltrato dal sodalizio Pallavolo Olginate ASD in cui si segnalava la condotta antiregolamentare dell’atleta Sara Rinaldi, consistita nel mancato ottemperamento alla convocazione per la ripresa degli allenamenti nonché all’invito di sottoporsi alla visita medica necessaria ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La Procura Federale avviava l’istruttoria ed acquisiva la decisione con la quale la Commissione Tesseramento Atleti aveva disposto il rigetto della richiesta di svincolo formulata dalla tesserata nei confronti del sodalizio di appartenenza. All’esito delle indagini, la Procura Federale, ritenendo sussistente la responsabilità dell’incolpata, formalizzava il deferimento dinanzi al Tribunale Federale. Il Giudice di primo grado riteneva provata la responsabilità della atleta infliggendo alla stessa la sanzione della sospensione dall’attività federale per mesi quattro. Secondo il Tribunale la richiesta di svincolo depositata dalla atleta di fronte agli organi preposti non era di per sé sufficiente a giustificare il suo rifiuto di rispondere alle convocazioni della società. Il Collegio ha, infatti, statuito che se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali e, tra gli obblighi facenti carico all’atleta, figurano senz’altro quelli cui l’incolpata è venuta meno. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FGI 1/2018 "Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima"
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Titolo |
Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima.
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione della Corte Federale d’Appello FGI (Decisione n. 1del 22 gennaio 2018). |
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Massima |
Consentire l’ammissione a competizioni sportive di atlete prive di tessera federale e di atlete di età inferiore a 8 anni, costituisce violazione dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina del FGI, in relazione all’art. 8.4 del Regolamento Organico. |
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Keywords |
Presidente Comitato Regionale, responsabilità, attività agonistica, età minima, tessera federale. |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di un Comitato Regionale della FGI era stato deferito dalla Procura Federale per aver organizzato delle competizioni senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, consentendo la partecipazione ad atlete non tesserate con la FGI e di atlete minori di anni 8. I calendari e le classifiche erano stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale. Il Tribunale di prime cure, ritenuta provata la violazione del tesserato, aveva accolto la richiesta della Procura Federale. Contro tale decisione, il Presidente del Comitato Regionale presentava reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia Sportiva, insistendo affinché venisse annullata la sanzione irrogata per insussistenza di colpa; irrilevanza disciplinare della pubblicazione sul sito del Comitato regionale della graduatoria della manifestazione; insussistenza dell’elemento oggettivo, nonché per la mancanza di coinvolgimento della reclamante quanto alla partecipazione di atlete minori di 8 anni. La Corte Federale d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo, riteneva che il comportamento della reclamante dovesse essere oggetto di sanzione. Invero, il Presidente del Comitato Regionale veniva ritenuto colpevole per aver consentito l’ammissione ad eventi sportivi - da considerarsi competizioni, in quanto svolti con la valutazione delle prestazioni e conclusi con classifiche e premiazioni - di atlete di età inferiore agli 8 anni e di atlete non tesserate. Il tutto in spregio al divieto di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all’art. 8, comma 4, del Regolamento Organico della FGI. La Corte aveva precisato che il requisito di un’ età minima per partecipare ad attività agonistica è imposto da una serie di disposizioni che trovano la loro fonte nel D.M. del 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica”. La Corte sottolineava che la“Tabella ufficiale relativa all’età di accesso all’attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive”, approvata dal Consiglio Superiore di Sanità, dal CONI e dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), con riferimento alla ginnastica, prevede la possibilità di poter partecipare ad attività agonistica dopo il compimento degli 8 anni. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIN 7/2018 "Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato"
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Titolo |
Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIN (Procedimento 2/FIN/2018; Decisione 7/2018 del 29/5/2018) |
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Massima |
Un tesserato FIN che sporge denuncia-querela nei confronti di altro soggetto, tesserato o affiliato alla FIN, per fatti relativi a questioni sorte tra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto, pone in essere una condotta che costituisce violazione del vincolo di giustizia sportiva regolato dall’art. 29 dello Statuto FIN e dai principi generali del CONI. |
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Keywords |
vincolo di giustizia, statuto federale, tesseramento, principi lealtà e correttezza. |
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Commento |
Nella fattispecie in esame, la Procura Federale della FIN deferiva un tesserato che aveva sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica nei confronti di un’altra tesserata alla FIN per circostanze sorte fra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto. Secondo la Procura Federale, la condotta posta in essere dal tesserato costituiva un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, in quanto tale comportamento violava l’art. 29 dello Statuto FIN che prevede il vincolo di giustizia e, conseguentemente, i principi di lealtà, correttezza e probità propri dell’ordinamento sportivo, nonché i doveri e obblighi posti a carico dei tesserati, di cui agli artt. artt. 12 e 17 del Regolamento Organico FIN, e all’art. 6 dello Statuto FIN. È opportuno ricordare che per vincolo di giustizia si intende l’obbligo, rinvenibile negli statuti delle Federazioni sportive, che impone a ciascun tesserato e affiliato di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall’attività sportiva, soltanto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo all’uopo predisposti, con esclusione dell’autorità giudiziaria statale. Nel caso di specie, il Tribunale Federale, accogliendo in toto le contestazioni mosse dalla Procura, in primo luogo, confermava che i fatti oggetto della querela fossero il risultato di questioni sorte all’interno dell’Ordinamento sportivo, in particolare del nuoto. Secondariamente, il Giudice Federale affermava che, assodato il contesto sportivo, le azioni proponibili a querela di parte, avendo ad oggetto diritti disponibili, sono da intendersi soggette alla volontà delle parti e, per tale effetto, sono sottoposte al vincolo di giustizia sportiva. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIS 2/2018 "Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Titolo |
Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIS (n. 2 del 26 marzo 2018) |
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Massima |
La candidatura di un tesserato ad una carica federale trasmessa nelle forme previste dal combinato disposto degli art. 61, comma 5, dello Statuto e art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, priva della sottoscrizione del candidato, costituisce una mera irregolarità sanabile, purché ne sia certa la provenienza da parte del candidato medesimo. |
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Keywords |
Elezioni federali; requisiti formali candidatura, sottoscrizione |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di una società affiliata alla FIS aveva presentato ricorso ex art. 100, comma 3, del Regolamento Organico, al fine di vedersi riconosciuta la regolarità della propria candidatura a consigliere FIS della regione Toscana, che era stata rigettata dalla Segreteria Generale della Federazione perché priva di firma autografa. Secondo il ricorrente tale mancanza era una semplice dimenticanza non idonea ad invalidare l’atto, presentato seguendo le modalità prescritte dai Regolamenti Federali. Il Tribunale Federale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, constatava che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura rispettando le forme previste dall’art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, nonché quelle contenute nella comunicazione di convocazione dell’assemblea regionale straordinaria elettiva della Toscana. Invero, la candidatura era stata proposta per iscritto e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. In relazione poi all’omessa sottoscrizione della candidatura, il Tribunale Federale, accostando i rapporti con le Federazioni a quelli con la Pubblica Amministrazione, affermava che per il sistema normativo vigente la trasmissione dell’atto, seppur privo di firma autografa, da un indirizzo di posta elettronica certificata fosse requisito utile e sufficiente a garantire la provenienza dal suo autore. Nel caso di specie, la trasmissione a mezzo pec della candidatura e l’allegazione ad essa del documento d’identità del tesserato costituivano elementi sufficienti ad accertare la provenienza dell’atto. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
Scarica qui il testo del provvedimento in PDF
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