AC MILAN / EUIPO - INTERES (Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021) di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
AC MILAN / EUIPO - INTERES |
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Estremi provvedimento |
Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021 |
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Massima |
Il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale come marchio che designa l’Unione per articoli di cancelleria e per ufficio, in quanto l’elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione. |
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Keywords |
Unione europea – Marchio – AC Milan – Registrazione – Rischio confusione |
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Commento/Sintesi |
Nel mese di febbraio 2017, la società calcistica italiana AC Milan ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea (Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, come sostituito dal regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea) per il seguente segno figurativo e che riguarda, tra l'altro, articoli di cancelleria e per ufficio:
Avverso tale richiesta di registrazione la società tedesca InterES Handels - und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un'opposizione sostenendo che la registrazione come marchio del segno figurativo della squadra di calcio AC Milan avrebbe provocato un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco con il proprio marchio denominativo “Milan”, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l'altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della domanda presentata dall’AC Milan a causa dell’elevata somiglianza tra i due marchi:
Con decisione del 14 febbraio 2020, l'EUIPO ha accolto l'opposizione della società tedesca. L’AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il quale, con la decisione in esame, ha respinto integralmente il ricorso.
Dopo aver respinto le censure sollevate dall’AC Milan in ordine all’asserita mancata prova di un uso effettivo in Germania del marchio registrato precedentemente, il Tribunale riconosce espressamente che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato in una forma modificata rispetto alla registrazione, caratterizzata dall’aggiunta di un elemento figurativo rappresentante la testa di un uccello, simile a un rapace. Tuttavia, il Tribunale ricorda che, in base alla propria giurisprudenza, quando un marchio risulta composto da una parola e da elementi figurativi, la prima viene di regola considerata più distintiva rispetto ai secondi, dato che il pubblico tende a riferirsi ai prodotti contraddistinti con quel marchio usando la denominazione del marchio e non l’elemento figurativo. Inoltre, il Tribunale ricorda, altresì, che, sebbene l’aggiunta dell’elemento figurativo non appaia assolutamente irrilevante tenuto conto della sua posizione e della sua dimensione, tale elemento non può, tuttavia, essere considerato dominante, posto che la dimensione dell’elemento figurativo è decisamente inferiore rispetto alla parola “milan”. Ne consegue, pertanto, che le differenze tra il marchio tedesco come registrato ed il segno distintivo utilizzato sul mercato non sono tali da privare il marchio del proprio carattere distintivo.
Per quanto riguarda, invece, il rischio di confusione, il Tribunale rileva come entrambi i segni distintivi presentino un grado di similarità visiva medio in virtù della presenza, in entrambi, della parola “milan”, oltre che un elevato grado di similarità fonetica. Secondo il Tribunale, infatti, è verosimile che le parole “acm” e “1989” non vengano pronunciate dal pubblico anche alla luce della loro posizione secondaria rispetto alla parola “ac milan” e del fatto che sono scritte con caratteri più piccoli. Di fatto, quindi, entrambi i marchi contengono la parola “milan” e l’unico elemento che li differenza è rappresentato dalla parola “ac” presente nel marchio della squadra di calcio italiana.
Da un punto di vista concettuale, il Tribunale rileva che la parola “milan”, che accomuna entrambi i segni distintivi, può assumere diversi significati: per alcuni, può indicare la città italiana di Milano; per altri, può indicare un nome maschile, mentre per altri ancora può riferirsi a una specie di uccelli rapaci. Sebbene, inoltre, non possa escludersi che per una certa parte di pubblico le parole “ac milan” si riferiscano alla squadra di calcio di Milano AC Milan, resta il fatto che entrambi i segni distintivi si riferiscono alla città italiana di Milano; di conseguenza, il grado di similarità concettuale è ritenuto medio.
In tale contesto, il Tribunale ritiene che, sebbene i due marchi presentino un grado di similarità visiva soltanto medio, tale similarità risulta rinforzata dalla similarità riscontrata anche a livello fonetico (alta) e concettuale (medio). Per tale motivo, il Tribunale ritiene sussistente un rischio di confusione. E a nulla vale l’osservazione dell’AC Milan, secondo cui il proprio marchio gode di notorietà in Germania in virtù della reputazione di tale società calcistica, giacché il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
"NUOVI CONSUMI E PRATICHE EMERGENTI TRA I GIOVANI: GLI E-SPORTS O SPORT VIRTUALI" di Marco Sanzari
"LA DISCIPLINA DELL’AGENTE SPORTIVO: SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE" di Enrico Lubrano
"CERVELLO SUPERVELOCE. IL METODO RIVOLUZIONARIO. L'ALLENAMENTO MENTALE DI PILOTI, CAMPIONI E TOP MANAGER" di Riccardo Ceccarelli
| Titolo |
"Cervello superveloce. Il metodo rivoluzionario. L'allenamento mentale di piloti, campioni e top manager"
di Riccardo Ceccarelli Prefazione di Charles Leclerc (Sperling & Kupfer, 2021) |
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Keywords |
SPORT – NEUROSCIENZE – MENTAL ECONOMY TRAINING® |
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Sintesi |
Vi siete mai chiesti come funziona il cervello dei piloti di Formula 1 e quali sono i meccanismi che vengono attivati nel momento in cui viene effettuato un sorpasso a 300 Km/h?
In questo libro, il Dott. Riccardo Ceccarelli, che da oltre trent’anni affianca i piloti ai massimi livelli nell'allenamento fisico e mentale, racconta, tra un aneddoto autobiografico e uno studio scientifico, le basi che lo hanno portato a creare la prima palestra mentale esistente.
Ciò che si scopre, ed è davvero sorprendente, è che i piloti possono perdere una sfida nei tempi di reazione con uno studente o un professionista di pari età. Contrariamente ai luoghi comuni, infatti, quello che contraddistingue i campioni non è la performance cerebrale in senso stretto bensì la capacità di ottimizzare le loro risorse cerebrali, ovvero non disperdere inutilmente energie durante un compito impegnativo: il loro cervello si attiva meno a parità di compito e di risultato. Per dirla in altre parole “massima resa con la minima spesa”.
Andando avanti con la lettura si capisce che questa evidenza era già apparsa chiaramente agli occhi del dottor Ceccarelli analizzando i dati dei parametri corporei registrati durante le gare di F1: alcuni piloti riuscivano a condurre tutta una gara con un ritmo da qualifica e frequenze cardiache non eccessive, mentre altri riuscivano a spingere al limite solo per pochi giri mostrando frequenze estremamente elevate, anche prossime ai 200 battiti per minuto.
A questo punto gli studi si sono spostati dalla pista ai centri di ricerca dove, in collaborazione con i neuroscienziati, è stato condotto uno studio utilizzando la Risonanza Magnetica Funzionale. 12 piloti professionisti sono stati sottoposti ad alcuni test in competizione con 12 soggetti di pari età non agonisti. Ne è risultato che i due gruppi hanno le stesse performance, ma i piloti presentavano un’attivazione cerebrale nettamente minore rispetto a quella dei soggetti non agonisti.
Questa evidenza, agli inizi degli anni 2000, ha rappresentato lo stimolo per creare un allenamento che potesse insegnare ai piloti a diventare sempre più mentalmente economici: nasceva il Mental Economy Training ® che oggi è una realtà sofisticata e consolidata composta da hardware, software ed algoritmi estremamente avanzati.
Il libro spiega come nella pratica di tutti i giorni, anche senza disporre del MET®, sia possibile costruire un percorso che ci aiuti a migliorare nella gestione delle nostre attività quotidiane soprattutto quando siamo sottoposti ad importanti carichi di lavoro o a periodi di intenso stress emotivo.
Il perno centrale della trattazione è rappresentato dalla auto-consapevolezza, una dote che permette di conoscersi e giudicarsi in maniera oggettiva e di sfruttare le esperienze quotidiane come strumenti di allenamento per imparare come affrontarle e, quindi, progredire.
Lo scopo finale è quello di aiutare il lettore a realizzare una crescita costante che porti ogni giorno a conoscersi meglio, nei propri pregi e nei propri difetti, imparando a correggere questi ultimi, seguendo un concetto che può essere riassunto come “posso gestire al meglio solo quello che conosco”. Più mi conosco, meglio mi gestisco; meglio mi gestisco, meglio mi destreggio nelle difficoltà acquisendo la dote della flessibilità.
La conseguenza finale di questo approccio è l’acquisizione di una maggiore self-confidence nei propri mezzi.
Alla fine di questo percorso scoprirete di essere in grado di gestire al meglio le emozioni, la pressione psicologica, di essere più lucidi nelle fasi decisionali e di aver sviluppato una maggiore capacità nella gestione delle relazioni interpersonali. Si tratta di caratteristiche che non servono solo all’atleta, ma anche a tutti noi che ogni giorno, in modalità diverse, affrontiamo la competizione della vita. |
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Autore |
Dott. Riccardo Ceccarelli |
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Immagine copertina |
"NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION V. ALSTON ET AL. (Corte Suprema degli Stati Uniti, 21 Giugno 2021)" di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION V. ALSTON ET AL. |
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Estremi provvedimento |
Corte Suprema degli Stati Uniti, 21 Giugno 2021 |
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Massima |
Le regole della NCAA che limitano i benefici economici legati all'istruzione che le Università e i Colleges membri della NCAA possono offrire agli studenti-atleti costituiscono illecite restrizioni della concorrenza ai sensi del § 1 dello Sherman Act, poiché, da un lato, gli studenti-atleti hanno assolto il loro onere probatorio dimostrando che le restrizioni in questione hanno prodotto effetti anticoncorrenziali significativi all'interno del mercato rilevante, mentre, dall’altro lato, la NCAA è riuscita a dimostrare che solo alcune delle regole contestate erano indispensabili per preservare il dilettantismo e quindi migliorare la scelta del consumatore, mantenendo una distinzione tra sport universitario e sport professionistico. |
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Keywords |
Studenti-atleti – NCAA - Benefici economici legati all'istruzione – Concorrenza – Restrizione. |
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Commento/Sintesi |
Nel mese di maggio 2014 Shawne Alston, ex-running back dei West Virginia Mountaineers negli anni 2009-2012, unitamente all’ex-giocatrice di pallacanestro dei California Bears Justine Hartman ed altri studenti-atleti hanno citato in giudizio la National Collegiate Athletic Association (NCAA) davanti alla Corte distrettuale sostenendo che le regole della NCAA che limitano i benefici economici che le Università e i Colleges possono riconoscere agli studenti-atleti costituiscono illecite restrizioni della concorrenza ai sensi dello Sherman Act.
Nella propria decisione la Corte distrettuale ha respinto la domanda degli studenti-atleti relativa alle regole della NCAA che limitano le borse di studio concesse per meriti sportivi all'intero costo della frequenza e che limitano i compensi e i benefici non correlati all'istruzione. Secondo la Corte distrettuale, infatti, tali regole ben possono essere considerate degli accordi sulla fissazione dei prezzi, ma devono essere ritenuti ragionevoli alla luce della possibilità che pagamenti analoghi a quelli previsti a livello professionale potrebbero offuscare la distinzione tra sport universitario e sport professionistico e quindi influenzare negativamente la domanda dei consumatori.
Per contro, la Corte distrettuale è giunta a una conclusione diversa per i limiti ai benefici economici legati all'istruzione, come le regole che limitano le borse di studio per la scuola di specializzazione o la scuola professionale, i pagamenti per il tutoraggio accademico o gli stages retribuiti. Secondo la Corte, in nessun caso tali benefici legati all'istruzione possono essere confusi con lo stipendio di un atleta professionista, sottolineando, al contrario, che i destinatari sono studenti e non lavoratori.
La decisione è stata impugnata da entrambe le parti.
Secondo gli studenti-atleti la Corte distrettuale non sarebbe andata abbastanza a fondo della questione ed avrebbe dovuto vietare ogni limitazione dei vantaggi economici imposta dalla NCAA, compresi quelli "non legati all'istruzione", come le restrizioni sulle dimensioni delle borse di studio per meriti sportivi e dei premi in denaro. Per contro, la NCAA ha sostenuto che la Corte distrettuale si sarebbe spinta troppo oltre indebolendo la sua politica su compensi e benefici legati all'istruzione.
La Corte di appello del nono circuito ha confermato interamente la sentenza della Corte distrettuale, evidenziando che quest’ultima era riuscita a trovare il giusto equilibrio nella creazione di un sistema in grado di prevenire un danno anticoncorrenziale agli studenti-atleti e nel contempo preservare la popolarità degli sport universitari.
La sentenza della Corte di appello è stata impugnata davanti alla Corte Suprema soltanto dalla NCAA. In primo luogo, la NCAA ha fatto valere che le corti di merito avrebbero errato nell’assoggettare le restrizioni in questione ad una approfondita analisi in termini di rule of reason sul presupposto che, poiché all’interno di una lega sportiva un certo grado di cooperazione è indispensabile per poter offrire il prodotto, tali restrizioni avrebbero dovuto essere ritenute automaticamente non illegittime sulla base di una rapida valutazione (c.d. quick look o twinkling of an eye). Secondo la Corte Suprema, per contro, sebbene non sia in discussione il fatto che alcune restrizioni siano necessarie per consentire ad una lega sportiva di funzionare correttamente, ciò non significa che ogni forma di cooperazione interlega lo sia.
Invero, se una quick look sarà spesso sufficiente per approvare le restrizioni "indispensabili per poter offrire il prodotto (ad esempio, in sede di elaborazione del calendario sportivo)”, ciò non esclude in altri casi la necessità di procedere ad una valutazione più completa potrebbe essere appropriata. Si veda, ad esempio, Chicago Professional Sports Ltd. Partnership v. National Basketball Assn., 95 F. 3d 593, 600 (CA7 1996) secondo cui "proprio come la capacità dei franchise di McDonald's di coordinare il rilascio di un nuovo hamburger non implica la loro capacità concordare gli stipendi per gli addetti allo sportello, così la capacità delle squadre sportive di concordare un contratto televisivo non deve necessariamente implicare la capacità di fissare gli stipendi per i giocatori”. Sotto tale profilo ad avviso della Corte Suprema, le regole della NCAA che fissano i salari per gli studenti-atleti rientrano perfettamente nella categoria di restrizioni che necessitano di una completa e puntuale analisi in termini di rule of reason. Nel caso di specie, infatti, si tratta di verificare se e in quale misura tali restrizioni nel mercato del lavoro della NCAA producano benefici sul mercato di consumo che possono essere raggiunti utilizzando mezzi sostanzialmente meno restrittivi. E tale questione presenta domande complesse che richiedono più di un battito di ciglia per rispondere.
In secondo luogo, la NCAA ha evidenziato che, a suo avviso, la decisione della Corte Suprema nel noto caso Board of Regents (NCAA v. Board of Regents of the University of Oklahoma, 468 U.S. 85 (1984) avrebbe espressamente approvato le restrizioni della NCAA sui compensi degli studenti-atleti. Tale motivo di ricorso viene fermamente contestato dalla Corte Suprema la quale sottolinea come, in Board of Regents non sia stata affatto analizzata la liceità delle restrizioni della NCAA sui compensi degli studenti-atleti; in quella pronuncia, infatti, la Corte Suprema ha affrontato il tema dei limiti imposti dalla NCAA in materia di trasmissione televisiva degli incontri sportivi, limitandosi a riconoscere il ruolo fondamentale della NCAA nel preservare la tradizione del dilettantismo negli sport universitari come completamente coerente con gli obiettivi dello Sherman Act senza che un tale obter dictum possa assumere una significato vincolante in questa sede.
In terzo luogo, la NCAA ha sostenuto che l’analisi in prospettiva di rule of reason sarebbe inadatta perché le Università e i Colleges membri della NCAA non sono imprese commerciali, ma piuttosto istituzioni che perseguono l'obiettivo (non commerciale) dell'istruzione universitaria. A tale proposito, tuttavia, la Corte Suprema ricorda che da tempo è stata riconosciuta l’assoggettabilità della NCAA allo Sherman Act e che qualsiasi argomento secondo cui le caratteristiche speciali del settore in cui opera la NCAA dovrebbero esentarla dal diritto antitrust deve essere indirizzato al Congresso (cfr. Nazionale Soc. of Professional Engineers v. United States, 435 U. S. 679, 689) e non alla Corte Suprema. Quest’ultima, infatti, pur riconoscendo apertamente che il dibattito nazionale intorno allo sport amatoriale dei Colleges è molto importante, non si reputa competente a risolvere tale dibattito, posto che il compito della Corte Suprema è soltanto quello di riesaminare la decisione della Corte di appello attraverso la lente del diritto antitrust. E da questo punto di vista, la Corte Suprema ritiene corretta la decisione di merito.
A margine di quanto sin qui illustrato, si segnala che nella concurring opinion redatta dal giudice Kavanaugh è stato chiaramente evidenziato il fatto che anche le restrizioni imposte dalla NCAA ai compensi degli studenti-atleti non relativi all’istruzione sollevano seri dubbi di compatibilità con la normativa antitrust e che da questo punto di vista “the NCAA is not above the law”. Da questo punto di vista, l’opinione del giudice Kavanaugh conferma e ribadisce le peplessità già espresse dal giudice Hamilton in relazione alla pronuncia Berger v. NCAA (162 F.Supp.3d 845 (2016), secondo cui le argomentazioni che stanno alla base della consolidata giurisprudenza che esclude la natura di lavoratori subordinati degli studenti-atleti dovrebbero valere soltanto nel caso di studenti-atleti privi di una borsa di studio e coinvolti in attività sportive che non generano alcun ricavo (c.d. non revenue-sports), e non anche nel caso di sport amatissimi dal pubblico americano quale il basket e il football maschile della Division I.
Nel primo caso, infatti, gli studenti-atleti non possono esser considerati dei lavoratori subordinati esattamente come tutti gli altri studenti coinvolti in attività universitarie diverse dallo sport (quali, ad esempio, il giornalismo, il teatro, la musica, ecc.); per contro, con riferimento ad altre tipologie di sport caratterizzati da una forte valenza economica, il giudice Hamilton si è mostrato decisamente più cauto in quanto “in questi sport, la realtà economica e la tradizione dello sport amatoriale possono non convergere. Questi sport generano milioni di dollari per i Colleges e le Università. Le borse di studio sportive sono limitate ai costi di frequenza. Se prendiamo la realtà economica come guida della nostra riflessione, come credo si debba fare, credo ci sia spazio per un approfondimento del dibattito sullo status di questi atleti, possibilmente sulla base dei dati di fatti e non soltanto sulla base di sterili memorie difensive”. Vi è più di un motivo, pertanto, di ritenere che la lunga battaglia degli studenti-atleti americani a tutela dei propri diritti non sia ancora conclusa. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
"La Procura Generale dello Sport presso il CONI come strumento per la difesa dell’Etica nello Sport" di Ugo Taucer
Il divieto di multiple partecipazioni societarie alla luce dell’art. 16 bis N.O.I.F. (di Ernesto Caggiano)
Il giusto processo sportivo innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (di Enrico Lubrano)
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