FGI 1/2018 "Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima"
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Titolo |
Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima.
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione della Corte Federale d’Appello FGI (Decisione n. 1del 22 gennaio 2018). |
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Massima |
Consentire l’ammissione a competizioni sportive di atlete prive di tessera federale e di atlete di età inferiore a 8 anni, costituisce violazione dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina del FGI, in relazione all’art. 8.4 del Regolamento Organico. |
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Keywords |
Presidente Comitato Regionale, responsabilità, attività agonistica, età minima, tessera federale. |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di un Comitato Regionale della FGI era stato deferito dalla Procura Federale per aver organizzato delle competizioni senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, consentendo la partecipazione ad atlete non tesserate con la FGI e di atlete minori di anni 8. I calendari e le classifiche erano stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale. Il Tribunale di prime cure, ritenuta provata la violazione del tesserato, aveva accolto la richiesta della Procura Federale. Contro tale decisione, il Presidente del Comitato Regionale presentava reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia Sportiva, insistendo affinché venisse annullata la sanzione irrogata per insussistenza di colpa; irrilevanza disciplinare della pubblicazione sul sito del Comitato regionale della graduatoria della manifestazione; insussistenza dell’elemento oggettivo, nonché per la mancanza di coinvolgimento della reclamante quanto alla partecipazione di atlete minori di 8 anni. La Corte Federale d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo, riteneva che il comportamento della reclamante dovesse essere oggetto di sanzione. Invero, il Presidente del Comitato Regionale veniva ritenuto colpevole per aver consentito l’ammissione ad eventi sportivi - da considerarsi competizioni, in quanto svolti con la valutazione delle prestazioni e conclusi con classifiche e premiazioni - di atlete di età inferiore agli 8 anni e di atlete non tesserate. Il tutto in spregio al divieto di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all’art. 8, comma 4, del Regolamento Organico della FGI. La Corte aveva precisato che il requisito di un’ età minima per partecipare ad attività agonistica è imposto da una serie di disposizioni che trovano la loro fonte nel D.M. del 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica”. La Corte sottolineava che la“Tabella ufficiale relativa all’età di accesso all’attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive”, approvata dal Consiglio Superiore di Sanità, dal CONI e dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), con riferimento alla ginnastica, prevede la possibilità di poter partecipare ad attività agonistica dopo il compimento degli 8 anni. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIN 7/2018 "Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato"
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Titolo |
Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIN (Procedimento 2/FIN/2018; Decisione 7/2018 del 29/5/2018) |
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Massima |
Un tesserato FIN che sporge denuncia-querela nei confronti di altro soggetto, tesserato o affiliato alla FIN, per fatti relativi a questioni sorte tra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto, pone in essere una condotta che costituisce violazione del vincolo di giustizia sportiva regolato dall’art. 29 dello Statuto FIN e dai principi generali del CONI. |
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Keywords |
vincolo di giustizia, statuto federale, tesseramento, principi lealtà e correttezza. |
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Commento |
Nella fattispecie in esame, la Procura Federale della FIN deferiva un tesserato che aveva sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica nei confronti di un’altra tesserata alla FIN per circostanze sorte fra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto. Secondo la Procura Federale, la condotta posta in essere dal tesserato costituiva un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, in quanto tale comportamento violava l’art. 29 dello Statuto FIN che prevede il vincolo di giustizia e, conseguentemente, i principi di lealtà, correttezza e probità propri dell’ordinamento sportivo, nonché i doveri e obblighi posti a carico dei tesserati, di cui agli artt. artt. 12 e 17 del Regolamento Organico FIN, e all’art. 6 dello Statuto FIN. È opportuno ricordare che per vincolo di giustizia si intende l’obbligo, rinvenibile negli statuti delle Federazioni sportive, che impone a ciascun tesserato e affiliato di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall’attività sportiva, soltanto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo all’uopo predisposti, con esclusione dell’autorità giudiziaria statale. Nel caso di specie, il Tribunale Federale, accogliendo in toto le contestazioni mosse dalla Procura, in primo luogo, confermava che i fatti oggetto della querela fossero il risultato di questioni sorte all’interno dell’Ordinamento sportivo, in particolare del nuoto. Secondariamente, il Giudice Federale affermava che, assodato il contesto sportivo, le azioni proponibili a querela di parte, avendo ad oggetto diritti disponibili, sono da intendersi soggette alla volontà delle parti e, per tale effetto, sono sottoposte al vincolo di giustizia sportiva. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIS 2/2018 "Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Titolo |
Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIS (n. 2 del 26 marzo 2018) |
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Massima |
La candidatura di un tesserato ad una carica federale trasmessa nelle forme previste dal combinato disposto degli art. 61, comma 5, dello Statuto e art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, priva della sottoscrizione del candidato, costituisce una mera irregolarità sanabile, purché ne sia certa la provenienza da parte del candidato medesimo. |
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Keywords |
Elezioni federali; requisiti formali candidatura, sottoscrizione |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di una società affiliata alla FIS aveva presentato ricorso ex art. 100, comma 3, del Regolamento Organico, al fine di vedersi riconosciuta la regolarità della propria candidatura a consigliere FIS della regione Toscana, che era stata rigettata dalla Segreteria Generale della Federazione perché priva di firma autografa. Secondo il ricorrente tale mancanza era una semplice dimenticanza non idonea ad invalidare l’atto, presentato seguendo le modalità prescritte dai Regolamenti Federali. Il Tribunale Federale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, constatava che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura rispettando le forme previste dall’art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, nonché quelle contenute nella comunicazione di convocazione dell’assemblea regionale straordinaria elettiva della Toscana. Invero, la candidatura era stata proposta per iscritto e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. In relazione poi all’omessa sottoscrizione della candidatura, il Tribunale Federale, accostando i rapporti con le Federazioni a quelli con la Pubblica Amministrazione, affermava che per il sistema normativo vigente la trasmissione dell’atto, seppur privo di firma autografa, da un indirizzo di posta elettronica certificata fosse requisito utile e sufficiente a garantire la provenienza dal suo autore. Nel caso di specie, la trasmissione a mezzo pec della candidatura e l’allegazione ad essa del documento d’identità del tesserato costituivano elementi sufficienti ad accertare la provenienza dell’atto. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
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SPUNTI DI “DIRITTO VIVENTE” IN TEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA di Piero Sandulli
IL CALCIO NEL MONDO DEL METAVERSO (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi) di Daniele Bianchi, Andrea Monti ed Enzo Morelli
LA RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE NORMATIVE ANTI-COVID NELL’AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE. IL «CASO TAMPONI-LAZIO» di Manfredi Lanza
CONSIDERAZIONI SULLA PROCURA SPECIALE IN AMBITO SPORTIVO" di Cristiano Novazio
AC MILAN / EUIPO - INTERES (Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021) di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
AC MILAN / EUIPO - INTERES |
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Estremi provvedimento |
Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021 |
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Massima |
Il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale come marchio che designa l’Unione per articoli di cancelleria e per ufficio, in quanto l’elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione. |
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Keywords |
Unione europea – Marchio – AC Milan – Registrazione – Rischio confusione |
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Commento/Sintesi |
Nel mese di febbraio 2017, la società calcistica italiana AC Milan ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea (Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, come sostituito dal regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea) per il seguente segno figurativo e che riguarda, tra l'altro, articoli di cancelleria e per ufficio:
Avverso tale richiesta di registrazione la società tedesca InterES Handels - und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un'opposizione sostenendo che la registrazione come marchio del segno figurativo della squadra di calcio AC Milan avrebbe provocato un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco con il proprio marchio denominativo “Milan”, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l'altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della domanda presentata dall’AC Milan a causa dell’elevata somiglianza tra i due marchi:
Con decisione del 14 febbraio 2020, l'EUIPO ha accolto l'opposizione della società tedesca. L’AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il quale, con la decisione in esame, ha respinto integralmente il ricorso.
Dopo aver respinto le censure sollevate dall’AC Milan in ordine all’asserita mancata prova di un uso effettivo in Germania del marchio registrato precedentemente, il Tribunale riconosce espressamente che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato in una forma modificata rispetto alla registrazione, caratterizzata dall’aggiunta di un elemento figurativo rappresentante la testa di un uccello, simile a un rapace. Tuttavia, il Tribunale ricorda che, in base alla propria giurisprudenza, quando un marchio risulta composto da una parola e da elementi figurativi, la prima viene di regola considerata più distintiva rispetto ai secondi, dato che il pubblico tende a riferirsi ai prodotti contraddistinti con quel marchio usando la denominazione del marchio e non l’elemento figurativo. Inoltre, il Tribunale ricorda, altresì, che, sebbene l’aggiunta dell’elemento figurativo non appaia assolutamente irrilevante tenuto conto della sua posizione e della sua dimensione, tale elemento non può, tuttavia, essere considerato dominante, posto che la dimensione dell’elemento figurativo è decisamente inferiore rispetto alla parola “milan”. Ne consegue, pertanto, che le differenze tra il marchio tedesco come registrato ed il segno distintivo utilizzato sul mercato non sono tali da privare il marchio del proprio carattere distintivo.
Per quanto riguarda, invece, il rischio di confusione, il Tribunale rileva come entrambi i segni distintivi presentino un grado di similarità visiva medio in virtù della presenza, in entrambi, della parola “milan”, oltre che un elevato grado di similarità fonetica. Secondo il Tribunale, infatti, è verosimile che le parole “acm” e “1989” non vengano pronunciate dal pubblico anche alla luce della loro posizione secondaria rispetto alla parola “ac milan” e del fatto che sono scritte con caratteri più piccoli. Di fatto, quindi, entrambi i marchi contengono la parola “milan” e l’unico elemento che li differenza è rappresentato dalla parola “ac” presente nel marchio della squadra di calcio italiana.
Da un punto di vista concettuale, il Tribunale rileva che la parola “milan”, che accomuna entrambi i segni distintivi, può assumere diversi significati: per alcuni, può indicare la città italiana di Milano; per altri, può indicare un nome maschile, mentre per altri ancora può riferirsi a una specie di uccelli rapaci. Sebbene, inoltre, non possa escludersi che per una certa parte di pubblico le parole “ac milan” si riferiscano alla squadra di calcio di Milano AC Milan, resta il fatto che entrambi i segni distintivi si riferiscono alla città italiana di Milano; di conseguenza, il grado di similarità concettuale è ritenuto medio.
In tale contesto, il Tribunale ritiene che, sebbene i due marchi presentino un grado di similarità visiva soltanto medio, tale similarità risulta rinforzata dalla similarità riscontrata anche a livello fonetico (alta) e concettuale (medio). Per tale motivo, il Tribunale ritiene sussistente un rischio di confusione. E a nulla vale l’osservazione dell’AC Milan, secondo cui il proprio marchio gode di notorietà in Germania in virtù della reputazione di tale società calcistica, giacché il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
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