Giordano Maccarrone ricorre contro Foggia Calcio 1920
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato da Giordano Maccarrone contro la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 avverso la decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 "a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto"), è stato dichiarato risolto "per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarrone l'accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920".
La vicenda trae origine dall'accordo economico sottoscritto, in data 8 agosto 2019, dal ricorrente Giordano Maccarrone con la società sopraindicata, per la stagione sportiva 2019-2020, e ritualmente depositato dalla stessa società, in data 31 ottobre 2019, a mezzo PEC, presso la LND - Ufficio Tesseramento interregionale.
Il ricorrente, sig. Giordano Maccarrone, chiede al Collegio di Garanzia:
- In via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di riformare la decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con ogni e conseguente provvedimento;
- In via subordinata, ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ove non ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, di condannare la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 al pagamento, in favore di Maccarrone, dell’importo di €26.314,40 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà giusta e/o di equità.
I dispositivi di sei udienze discusse davanti alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Niccolò Baroni contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, del 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 53/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Niccolò Baroni “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Daniele Minelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, in data 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione n. 54/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Daniele Minelli “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2021, presentato, in data 1 marzo 2021, dalla A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904 nei confronti di Alessandro De Rose avverso la decisione n. 1/21 della Corte Federale d'Appello, Seconda Sezione, della Federazione Italiana Nuoto (FIN) del 27 gennaio 2021, con la quale, nel respingere il ricorso della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione n. 12/2020 del Tribunale Federale della FIN, Seconda Sezione, depositata in data 23 novembre 2020, che, in accoglimento del ricorso presentato dallo stesso sig. Alessandro De Rose, aveva concesso al medesimo atleta lo svincolo dalla società A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE, SIG. DE ROSE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, da Andrea Bonavia contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020, con cui è stata irrogata, in capo al Bonavia, la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, dalla ASD Sangiovannese 1927 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, la società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. e la Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC avverso e per l'annullamento della decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, di cui al C.U. n. 93 della medesima data, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese - Siena del 20 gennaio 2021 per errore tecnico dell'arbitro, è stato ripristinato il risultato della suddetta gara; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
Carmine D'Anzi ricorre contro il C.R. Basilicata LND-FIGC
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Carmine D'Anzi contro il Comitato Regionale Basilicata LND-FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti di Pietro Rinaldi, Antonio Amatucci, Giuseppe Greco, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Emilio Fittipaldi, Gianfranco Forese, Domenico Ciaglia, Michele Ragone, Rocco Giuseppe Palazzo, Pietro Daraio, Antonio Valente, Michele Lacerenza, Stefano Bitetti, Pasquale Di Giuseppeantonio, Francesco Iasi, Antonio Lallo, Giovanni Di Salvo, Leonardo D’Onofrio e Antonio De Bonis, avverso la decisione n. 90 CFA/2020-21 della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, tra gli altri, del suddetto ricorrente avverso la decisione la decisione n. 105 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC, comunicata in data 19 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di sospensione del processo e respinto il ricorso avverso e per l'annullamento de "La Procedura elettorale, la validità dell'assemblea elettiva del 7 gennaio 2021 del C.R. LND Basilicata e conseguentemente le deliberazioni di nomina avvenute nell'assemblea predetta per il rinnovo delle cariche elettive, quadriennio 2021/2024 e degli atti presupposti, presupponendi, conseguenti e seguenti".
Il ricorrente, Carmine D'Anzi, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di dichiarare la violazione di norma di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, chiedendo di accogliere, nel merito, i motivi di appello e le conclusioni rassegnate nell’atto di impugnazione e, in particolare, accertate le illegittimità rappresentate, relative all’Assemblea elettiva del C.R. Basilicata LND-FIGC, tenutasi in data 7 gennaio 2021, di invalidare/annullare tutti i conseguenti atti e deliberazioni della stessa, in uno all’elezione dei membri del C.R. LND Basilicata, a valere per il quadriennio 2021-2024, tenutesi presso l’Hotel Santa Loja di Tito (PZ), nonché agli atti presupposti, conseguenti e seguenti, con tutte le conseguenti determinazioni del caso;
- in via subordinata, di dichiarare la violazione di norma di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, e di rimettere gli atti all’organo di secondo grado per l’esame nel merito dei motivi di diritto, con ogni altra più idonea determinazione.
Ricorso Spal S.r.l. contro LNPB in merito a contributo solidaristico neo retrocesse in Serie B
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società calcistica SPAL S.r.l. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria dell’illegittimità, dell'invalidità e, comunque, dell'inefficacia, nei confronti della società ricorrente, data la sua iscrizione al Campionato di Serie B, di quanto previsto e disposto dall'art. 3, capo I, del Codice di Autoregolamentazione in tema di "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", dei criteri della sua ripartizione e delle conseguenze per il suo mancato versamento di cui all'art. 7, capo II, del medesimo Codice, nonché di tutte le deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o conseguenziali, anche se non conosciuti dalla suddetta società.
La società ricorrente, Spal S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, valutati i fatti e condivise le considerazioni esposte:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e, comunque, l'inefficacia nei suoi confronti di quanto previsto e disposto negli artt. 3, capo I, e 7, capo II, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rispettivamente in tema di "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", dei criteri della sua ripartizione e delle conseguenze per il suo mancato versamento; nonché della delibera assembleare della LNPB del 29 giugno 2018 e di tutte le deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni nel predetto Codice di Autoregolamentazione e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o conseguenziali, anche se non conosciuti;
- di dichiarare che la ricorrente non è tenuta ad effettuare il pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", previsto e disciplinato dagli artt. 3, capo I, e 7, capo II, in quanto norme prive della forma necessaria e, comunque, prive di effetti nei suoi confronti.
Football Now LTD presenta istanza arbitrale contro Genoa Cricket e Football Club S.p.A
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza di arbitrato presentata dalla società Football Now Ltd contro la società Genoa Cricket e Football Club S.p.A., in virtù del contratto di mandato sottoscritto tra l'istante, in persona del legale rappresentante, Agente Sportivo Luca Puccinelli, e l'intimata Genoa, volto alla cura degli interessi e all'assistenza della Società ligure e in particolare nella consulenza nelle trattative dirette alla sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo con il calciatore Riccardo Saponara.
Sezioni Unite, l'esito di 5 udienze
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna nelle forme e nei termini stabiliti dallo stesso presidente Frattini con decreto del 9 marzo, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Riuniti, per connessione oggettiva,
il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) per l’annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;
con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS) per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019;
con ilricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2019, presentato, in data 27 dicembre 2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) contro la ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD, la Compagnia della Scherma Lombarda ASD, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIS n. 8/2019, adottata il 28 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS, ha dichiarato la nullità della decisione n. 3-2019, assunta in primo grado dal Tribunale Federale; ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala D’Armi Trinacria ed altri, così come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali; ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale;
HA DICHIARATO i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2019 (ASD Sala D’Armi Trinacria Palermo/FIS) e n. 36/2019 (Sala D’Armi Trinacria Palermo/CONI) IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza d’interesse.
HA ACCOLTO il ricorso principale (R.G. ricorsi n. 106/2019 - FIS/Sala D’Armi Trinacria Palermo e altri), senza rinvio.
HA RESPINTO il ricorso incidentale.
Ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Gianfranco Meli, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata unitamente alle motivazioni con C.U. FIPAV n. 2/2019 dell'11 settembre 2019, con la quale il giudice endofederale di secondo grado ha rigettato il reclamo presentato dalla LIBV e, conseguentemente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, con cui è stato rigettato il ricorso della predetta Lega avverso il provvedimento n. 42/19, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera del 7-8 marzo 2019, con cui la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3) HA ACCOLTO il ricorso presentato il 24 ottobre 2019, da Marco Tomasini contro l’Ente di Promozione Sportiva denominato Attività Sportive Confederate (ASC), avverso la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC, anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC.
Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente ASC.
4) ) HA RESPINTO il ricorso presentato, il 15 gennaio 2020, da Arianna Errigo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) - comunicato anche a Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Loreta Gulotta, Sofia Ciaraglia, Giulia Arpino, Lucia Lucarini, Chiara Morbile, Camilla Fondi, Caterina Navarria, Eloisa Passaro, Michela Battiston e Rebecca Gargano - per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIS del 6/17 dicembre 2019, prot. n. 6511/17 del 17 dicembre, afferente al procedimento disciplinare n. 9/19 CFA, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'atleta Arianna Errigo avverso la pronuncia del Tribunale Federale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la violazione dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIS; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2020, presentato, in data 16 gennaio 2020, da Alfredo Pastorelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre u.s. e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
TMP Soccer ricorre contro il Trapani Calcio
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, nell'interesse di TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Manuel Montipò, contro la società sportiva Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in virtù del mandato conferito per l'intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dalla società Atalanta Bergamasca al suddetto club siciliano.
L'istante chiede al Collegio di Garanzia di condannare la società Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 9.500,00, più Iva, oltre agli interessi moratori o, in subordine, agli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni spesa connessa all'arbitrato.
La SSD Roma Waterpolo ricorre nei confronti di Federico Parrini e della FIN
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della SSD Roma Waterpolo nei confronti di Federico Parrini (tesserato come atleta di pallanuoto presso la FIN) e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) avverso la sentenza n. 1/20, emessa, il 22 gennaio 2020, dalla Corte Federale di Appello, Seconda Sezione, della FIN, notificata a mezzo PEC in data 22 gennaio 2020, nell’ambito del procedimento n. 7490/19, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso la decisione n. 8/2019 del 30 ottobre 2019, resa dal Tribunale Federale, Seconda Sezione, nei procedimenti n. 5655, 5657 e 5658/2019, che aveva accolto il ricorso di Parrini, svincolandolo dalla società SSD Roma Waterpolo e dichiarandolo libero di iscriversi con altra società.
La vicenda trae origine dalla richiesta di Parrini, nei confronti della SSD Roma Waterpolo, di concessione del nulla osta al trasferimento presso altra società affiliata FIN, ai sensi dell’art. 17.8 del Regolamento Organico FIN, richiesta alla quale la suddetta società ha opposto il proprio silenzio-rifiuto.
La SSD Roma Waterpolo chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, di dichiarare nulle ed inutilizzabili per violazione di legge le dichiarazioni testimoniali rese da Gioele e Alessio Lombardi per il caso di rinvio alla Corte Federale per ulteriore giudizio;
- quindi e comunque, in integrale riforma della sentenza impugnata, di accogliere il presente ricorso per le ragioni di cui ai motivi 2 e 3 della premessa;
- in estremo subordine, di riformare, ai sensi degli artt. 62 CGS e 12 bis Statuto del CONI, la decisione impugnata, con rinvio all’organo federale, in diversa composizione, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione.
You First Sports Fùtbol España S.L. ricorre contro rigetto iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla You First Sports Fùtbol España S.L. - società spagnola di rappresentanza, intermediazione e consulenza in ambito calcistico -, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Álvaro Torres Calderón, nei confronti della Commissione Agenti Sportivi operante presso il CONI e dello stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per l'annullamento della delibera di rigetto all'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta dalla suddetta Commissione nella seduta del 12 settembre u.s. e comunicata il successivo 18 settembre, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi CONI - Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
La ricorrente You First Sports Fùtbol España S.L. chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento della delibera impugnata.
ASD Prato Calcio a cinque ricorre contro FIGC per delibera Consiglio Direttivo LND che ha rigettato richiesta ripescaggio in A2
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dalla ASD Prato Calcio a Cinque contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND (e con notifica effettuata anche alle società A.S.D. Real San Giuseppe, ASD Futsal Regalbuto, ASD Catafiorito C5 R.C. e ASD Futsal Bisceglie 1990), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2, s.s. 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.
La ricorrente ASD Prato chiede al Collegio di Garanzia:
di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Direttivo della LND ivi impugnata e, per l’effetto, di annullare le pronunce impugnate e di disporre l’immediato ed incondizionato ripescaggio/ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2 2019/2020 della società ricorrente, anche in sovrannumero.
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