Pietro e Gregory Molteni ricorrono avverso decisione CFA FIG su caso Circolo Golf Villa d'Este
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso da parte dei signori Pietro Molteni e Gregory Molteni (entrambi professionisti di golf tesserati presso la Federazione Italiana Golf) contro il Circolo Golf Villa D’Este ed il sig. Walter Ragazzi (presidente del suddetto Circolo) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Golf, emessa in data 25 luglio 2019 e comunicata in data 26 luglio 2019, nell’ambito del giudizio n. C.F.A. 3/2019, con la quale, nell’accogliere il ricorso promosso dal Circolo Golf Villa D’Este e dal sig. Walter Ragazzi, è stata annullata la decisione assunta dall’organo di primo grado endofederale (che aveva nullificato il provvedimento di esclusione dal Circolo Golf villa d’Este adottato nei confronti dei signori Molteni ed aveva irrogato la sanzione dell’ammonizione a carico del ripetuto circolo e del suo presidente).
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare la decisione di primo grado endofederale ed in particolare che venga, con ogni miglior formula, confermato o emanato un provvedimento con il quale:
- venga loro autorizzato l’accesso al Circolo Golf Villa d’Este e al suo impianto in ogni occasione e, in particolare, in tutte le gare che ivi si svolgano in cui essi saranno invitati e potranno iscriversi, compresi i giorni di allenamento;
e inoltre, ove ne siano ravvisati gli estremi:
- venga irrogata una sanzione, pecuniaria o di altro tipo, al Circolo Golf Villa d’Este, secondo l’art. 12 del Regolamento di Giustizia della FIG;
- venga irrogata una sanzione, con sospensione dalla carica di Presidente del Circolo, al sig. Walter Ragazzi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia della FIG.
Manifestazione di interesse per il rinnovo dei componenti, termini riaperti fino al 14 giugno
- Collegio di Garanzia
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano:
vista la manifestazione di interesse per il rinnovo del Collegio di Garanzia dello Sport, pubblicato sul sito istituzionale del CONI dal 10 agosto al 30 settembre 2018;
preso atto della determinazione, nell’ambito dello Statuto del CONI deliberato dal Consiglio Nazionale in data 26 ottobre 2018 ed approvato con DPCM in data 21 dicembre 2018, di una nuova disciplina normativa e procedurale preordinata all’individuazione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, da effettuarsi all’esito di una selezione tramite una procedura comparativa;
preso atto che tale disciplina, a differenza di quanto previsto nell’ambito del previgente sistema, in vigore fino al 21 dicembre u.s., estende la procedura comparativa anche ai Presidenti di Sezione che, altrimenti, non potrebbero essere nominati in base al regime attualmente in vigore;
ritenuto pertanto opportuno, fermi restando gli effetti delle domande già presentate a fronte della suddetta manifestazione di interesse, riaprire i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per il rinnovo dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12 bis del ripetuto Statuto e sulla base dei succitati requisiti di cui all’art. 12 bis, comma 6, dello Statuto medesimo;
Procede alla riapertura dei termini per la proposizione della manifestazione di interesse per il rinnovo del Collegio di Garanzia dello Sport, per l’esercizio delle funzioni di uci all’art. 12 bis del proprio Statuto e sulla base dei seguenti requisiti:
essere soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.
Ai fini dell’esercizio del potere di proposta, di cui agli artt. 12 bis e 13 ter dello Statuto del CONI, invita a presentare manifestazioni di interesse alla nomina, segnalate attraverso l’invio di curriculum vitae in formato europeo, in cui siano evidenziate le esperienze maturate, con particolare riferimento a quelle relative al settore sportivo.
I curricula dovranno essere inviati entro e non oltre il 14 giugno 2019 a mezzo posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto dell’e-mail "manifestazione di interesse", all’indirizzo bandocollegiogaranzia@cert.coni.it
I componenti degli organi di giustizia del CONI saranno scelti dagli organi preposti in base agli artt. 12 bis e 13 ter dello Statuto del Coni ed all’art. 6 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Registro unico dei Giudici dello sport
L'esito delle 5 udienze odierne davanti alla Prima Sezione
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 4 gennaio 2019 dalla società F.C. Aprilia Racing Club contro la società Matera Calcio s.r.l., nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e la società Paganese Calcio 1926 s.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 58/CFA del 5 dicembre 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n.14/TFN dell'8 agosto 2018, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA E VENGONO LIQUIDATE NELLA SOMMA DI EURO 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA DELLE RESISTENTI FIGC E LEGA PRO.
2) Ha respinto il ricorso presentato il 3 febbraio 2019 da. Renato Benedetti, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l., avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby n. 20 del 4 gennaio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 5 dicembre 2018 - Comunicato B/08/GS (riunione del 5 dicembre 2018), ha confermato, a carico della medesima, la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 100,00, in relazione alla gara del 2 dicembre 2018 - 7^ giornata di andata - tra la società Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. e la società ASDL Rugby Varese, nonché la sanzione della sconfitta a tavolino della Società istante, con il risultato di 0-20 in favore della ASDL Rugby Varese, in luogo del risultato conseguito sul campo di 26-24 per la Amatori Milano, ai sensi degli artt. 61, 11, 14, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIR e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 2.4.2.1, pag. 32, e del punto 1 della Sezione 13 “Campionati Federali”, lett. B) e lett. C), della Circolare Informativa FIR 2018/2019; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 3,000, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY.
3) Ha annullato la decisione impugnata e, per l'effetto, ha rinviato alla CFA FIN per il riesame della controversia, applicando il principio di proporzionalità della sanzione con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, presentato, in data 8 febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la A.S.D. C.N. Posillipo avverso la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FIN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 - pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo, valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 - con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società CN Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00;
4) Ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato l'8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD nei confronti dell’ASD Atletico Centobuchi, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché del sig. Ndoye Lamine, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC-LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 3-0, della partita disputata contro l’ASD Atletico Centobuchi in data 17 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro;
5) Ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato l'8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD nei confronti dell’ASD Football Club Montalto, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché del sig. Ndoye Lamine, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC-LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della partita disputata contro l’ASD Football Club Montalto in data 11 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.
Terza Sezione: le determinazioni odierne
- Collegio di Garanzia
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato dal sig. Ugo Fagiolo contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FCI n. 8, emessa e comunicata in data 3 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2018 proposto dal ricorrente e, per l'effetto, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 323 del 21 dicembre 2017, della deliberazione Presidenziale n. 94 del 10 novembre 2017, della deliberazione Presidenziale n. 87 del 6 ottobre 2017, della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 261 del 18 settembre 2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
2) ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato dai sigg. Camillo Franchi Scarselli e Bernardino Petrucci contro la Federazione Italiana di Pentathlon Moderno (FIPM), nonché contro i sigg. Valter Magini, Simone Cotura, Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Nicole Campaner, Federica Bondioli, Stefano Pecci, Luciano Lauricella, Enrico Castrucci, Marco Pietro Carfì e Gianluca Tiberti per l’annullamento e la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIPM nel procedimento n. 6/18, con motivazioni pubblicate in data 13 luglio 2018 e, conseguentemente, per l’annullamento e/o la dichiarazione di invalidità dell’Assemblea elettiva del 4 giugno 2017, dei suoi risultati e di ogni atto ad essa preliminare e conseguente; ha, tuttavia, accolto il motivo di ricorso sulle spese per lite temeraria pronunciate dalla CFA FIPM;
3) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. Marco Sinagra contro l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e nei confronti dei sigg. Guglielmo Canino, Paolo Buscaglia e Vincenzo Garofalo per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale d’Appello della UITS del 2 ottobre 2018, notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2018, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso sig. Sinagra innanzi alla Commissione di disciplina d’appello della UITS avverso il provvedimento assunto dalla Commissione di disciplina della UITS in data 23 marzo 2018, prot. n. 2592/18, avente ad oggetto “Decisioni della Commissione di disciplina sui ricorsi avverso l’assemblea elettorale del 4 e 5 agosto 2017 - Verbale n. 5/18 del 6 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti di convalida delle elezioni della Sezione TSN di Palermo.
Sezioni Unite: calendario udienze del 31 luglio
- Collegio di Garanzia
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha stabilito il calendario dei ricorsi che saranno discussi ed esaminati il prossimo 31 luglio, a partire dalle ore 10.00, in occasione della sessione di udienze a Sezioni Unite:
- ricorso presentato congiuntamente il 22 giugno 2018 dai sigg. Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele Fontana, Alberto Penne e Mario Taller (Istruttori Nazionali di Sci Alpino) contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e nei confronti dei signori Michele Bulanti, Paolo Seppi e Gianluca Grigoletto, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FISI n. 9/2018 (pubblicata il 25 maggio 2018), con la quale il Giudice di secondo grado endofederale ha rigettato in parte qua il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti per l’annullamento della decisione del Tribunale Federale F.I.S.I. n. 4/2018 del 20 marzo 2018;
- ricorso presentato il 13 luglio 2018 dalla sig.ra Raffaella Ghirarduzzi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FISI n. 10/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente e, per l'effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale FISI n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibile, "in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.", il ricorso proposto "avverso e per l'annullamento/disapplicazione: - della nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della FISI ha rigettato l'istanza della reclamante (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017 con cui sempre il predetto Presidente aveva comunicato alla reclamante che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco degli istruttori azionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5 del regolamento FISI Istruttori Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: - della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della FISI; - ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del Regolamento FISI Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla precedente norma; per l'effetto ordinando alla FISI la reintegra della reclamante nell'elenco degli istruttori nazionali Sci Alpino;
- ricorso presentato congiuntamente il 18 luglio 2018 dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice - Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile. Tale ricorso sarà esaminato limitatamente alla trattazione della richiesta di sospensiva;
- ricorso presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018;
- ricorso presentato il 23 luglio 2018 dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22 del 20 luglio 2018, con il quale lo stesso Commissario - tenuto conto dell’inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc. e contestata, a carico dell’odierna ricorrente, con la comunicazione del 12 luglio 2018, e constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ricorrente non ha presentato ricorso nel termine di decadenza all’uopo fissato dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 – ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019; tale ricorso sarà esaminato limitatamente alla richiesta di emissione del provvedimento cautelare.
Marco Arfè ricorre contro la FIJLKAM
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Marco Arfè avverso la sentenza resa dalla Corte Sportiva d’Appello Federale della Federazione Italiana Judo Lotto Karate Arti Marziali (FIJLKAM) nel procedimento n. 4/GS/2018/L, depositata in data 25 giugno 2018, con la quale, in parziale riforma della statuizione di primo grado, è stata confermata la comminazione della squalifica in capo al ricorrente, rimodulandone, tuttavia, la durata e riducendola, per l’effetto, da 18 a 15 mesi.
La vicenda trae origine dal rapporto disciplinare stilato, in data 10 marzo 2018, dall’ufficiale di gara addetto alle operazioni di controllo del peso a carico dell’odierno ricorrente, Arfé Marco, nonché del Tecnico delle F.F. O.O Roma (Fiamme Oro), Patria Marco, relativamente ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano Esordienti di Lotta Greco Romana disputato in Ostia Lido in pari data, in cui entrambi i tecnici si sarebbero resi responsabili della violazione dell’art. 8, comma 2, e dell’art. 10, comma 4, del Regolamento di Giustizia, per aver applicato pesi aggiuntivi sotto il costumino dell’atleta al fine di farlo partecipare alla gara benché non raggiungesse il peso minimo.
Il ricorrente chiede al Collegio di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, con rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto in ordine alla corretta determinazione della sanzione applicabile.
Raffaella Ghirarduzzi ricorre contro la FISI
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Raffaella Ghirarduzzi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FISI n. 10/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente e, per l'effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale FISI n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibile, "in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.", il ricorso proposto "avverso e per l'annullamento/disapplicazione: - della nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della FISI ha rigettato l'istanza della reclamante (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017 con cui sempre il predetto Presidente aveva comunicato alla reclamante che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco degli istruttori azionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5 del regolamento FISI Istruttori Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: - della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della FISI; - ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del Regolamento FISI Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla precedente norma; per l'effetto ordinando alla FISI la reintegra della reclamante nell'elenco degli istruttori nazionali Sci Alpino".
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, di annullare la sentenza impugnata e, in sua riforma, di accogliere le censure prospettate sin dalle prime cure, annullando gli atti impugnati e disponendo, per l'effetto, in favore della ricorrente medesima, la reintegra nell'elenco degli Istruttori Nazionali "non attivi" di Sci Alpino sino alla prossima sessione di conferma tecnica.
L'ACD Nardò ricorre contro la FIGC avverso la decisione legata all'omologazione della gara col Picerno
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.C.D. Nardò contro la ASD P. AZ Picerno, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché nei confronti di Maurizio Cosentino, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, con la quale è stato respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato valida la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie D) conclusasi con il risultato di 0-1.
La ricorrente ACD Nardò chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di riformare la decisione impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per carenza e/o illogicità e/o contrarietà della motivazione e, per l'effetto, di annullare la suddetta pronuncia della Corte Sportiva di Appello FIGC decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice;
- in via subordinata,di annullare la succitata pronuncia della Corte Sportiva di Appello FIGC, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
La S.S.D. VirtusVecomp Verona ricorre contro FIGC, Arzignano Valchiampo e Daniele Antonio Forte
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la ASD Arzignano Valchiampo, nonché nei confronti di Daniele Antonio Forte, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018, con la quale é stato dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017, che ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo.
La ricorrente VirtusVecomp Verona chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Federale FIGC per l'esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, e, per l'effetto, di annullare/revocare la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - e, conseguentemente, di dichiarare nullo e/o invalido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo.
Giudici di gara federali A e B ricorrono contro la FIDS per annullamento art. 19 Regolamento arbitrale
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso l'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n.177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del Coni in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello".
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
di annullare l'art. 19 del Regolamento del settore Arbitrale della FIDS impugnato per i motivi esposti nel ricorso;
di conservare le categorie di giudici "A e B" quali ufficiali di gara da equiparare per competenza ai giudici "N" di nuova formazione o riconoscere ai giudici "A e B" l'automatico inquadramento nella neo categoria dei giudici di livello "N" senza necessità di sostenere alcun esame.
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