Paolo Pomponi ricorre contro CFA FISE per sospensione e altre sanzioni
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Paolo Pomponi avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), emessa il 18 dicembre 2017, pubblicata il successivo 19 dicembre e resa nel procedimento disciplinare iscritto al R.G. n. 16/17 FISE, con la quale, in riforma della decisione di primo grado endofederale (che aveva irrogato allo stesso sig. Pomponi la sanzione della sospensione di 30 giorni da ogni carica o incarico sociale o federale inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzione del pagamento dell’ammenda pari ad € 1.000,00, per essere stato ritenuto responsabile di non aver prestato la dovuta attenzione circa l’identità ed il valore del cavallo nel rapporto obbligatorio sottostante alla compravendita), è stata altresì irrogata, in capo all’odierno ricorrente, anche la sospensione dell’autorizzazione a montare per 5 mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di decidere la controversia in via preliminare, dichiarando nulla la sentenza emessa; in subordine di riformare integralmente la decisione impugnata per i motivi esposti nel ricorso.
L'A.C. Crevalcore ricorre contro FIGC-C.R. Emilia Romagna FIGC-LND
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la ASD Guastalla per l’impugnazione del C.U. C.R. Emilia Romagna FIGC-LND n. 23 del 13 dicembre 2017 con il quale la Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall’A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 21 de 29 novembre 2017 (che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica).
L’A.C. Crevalcore chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. FIGC-LND Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017, rinviando il procedimento alla Corte Sportiva d’Appello per il nuovo esame del merito, con indicazione dei corretti principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l’effetto, di annullare/revocare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore del Guastalla, ripristinando il risultato di 2 a 1 per la ricorrente, conseguito sul campo in occasione della partita del 12 novembre 2017.
Giovanna Gargantini ricorre contro la decisione della CFA FIDS
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato da Giovanna Gargantini (all'epoca dei fatti Giudice di gara della FIDS) contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, pubblicata sul C.U. n. 14/17 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato respinto l'appello dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 31/2017 del 6.10.17), che ha pronunciato declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente notificato il ricorso medesimo ai controinteressati e per aver elencato solo genericamente i motivi di doglianza avverso il Bando "per l'ammissione al corso-Concorso per TITOLI ed ESAMI per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica d Giudice Federale di livello "I" Danze standard e Latino Americane", di cui alla Delibera n. 98 approvata dal Consiglio Federale FIDS in data 29 aprile 2017.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare la decisione impugnata, decidendo nel merito la controversia senza rinvio ad altro giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quindi, annullando parzialmente il concorso per quanto dedotto in narrativa ed accogliendo le richieste ivi formulate per l’assegnazione del titolo di giudice classe “I”;
- in via subordinata, di annullare la pronuncia impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
Carlo Roscini ricorre contro la FCI avverso l'inibizione per 15 mesi
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un nuovo ricorso da parte di Carlo Roscini (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Umbria F.C.I.) contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 18/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale F.C.I., che aveva condannato l'odierno ricorrente alla sanzione dell'inibizione per 27 mesi, per violazione degli artt. 1 (commi 1 e 2), 49 (comma 1, lett. d) e 51 (commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5) del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., è stata irrogata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a 15 mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale: in integrale accoglimento del ricorso presentato ed in integrale riforma della decisione impugnata, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione a lui mossa con la formula"perché il fatto non sussiste";
- in via subordinata: in accoglimento del ricorso presentato, con riguardo alle censure relative alla condanna per le ipotesi contestate di cui ai nn. 1 e 4 dell'atto di deferimento, di annullare la decisione impugnata, per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto;
- in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del ricorso presentato con riguardo alle censure sull'entità della sanzione inflitta, di annullare la suddetta decisione impugnata per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto.
Antonio Rosati ricorre contro decisione CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Antonio Rosati (all'epoca dei fatti Presidente dell’Associazione Sportiva Varese 1919 S.p.a.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC (di cui al C.U. n. 44 del 21/12/2016) - che si era pronunciato applicando le sanzioni dell’inibizione per 24 mesi e dell’ammenda pari ad €10.000,00 inflitte al reclamante per l'asserita violazione dell’ art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale FIGC - ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari ad €5.000,00.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, per i motivi esposti nel ricorso:
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'originale avviso di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 41, comma 1, CGS FIGC;
- in via ulteriormente preliminare, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare a suo carico, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC;
- in via principale, di dichiarare nulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, di dichiarare, nel merito, l’assoluzione dello stesso ricorrente;
- in via subordinata, di dichiarare la nullità della ripetuta decisione di primo grado endofederale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, restituire il fascicolo ad altra sezione del Tribunale Federale, per la valutazione del merito;
- in via ulteriormente subordinata, di riformare in toto la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, dichiarando l’assoluzione del ricorrente in relazione ad entrambe le incolpazioni;
- da ultimo, in via residuale, nel caso di conferma della decisione del giudice di secondo grado, di rideterminare la sanzione contenendola nel minimo edittale, non superiore a quanto determinato nei confronti degli altri deferiti ed in particolare di coloro i quali hanno gestito la società nei due anni che hanno portato al relativo fallimento.
Accolto il ricorso della Procura Generale dello Sport nei confronti di Nicola Maggio contro la decisione della Corte Federale d'Appello FIDAL
Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha accolto il ricorso presentato il 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, nei confronti di Nicola Maggio, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL, è stata irrogata, a carico del sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi (in luogo dei 18 mesi irrogati dal Tribunale Federale), per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia. Per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla cfa fidal per una nuova valutazione, nei sensi di cui in motivazione.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2017, presentato, in data 5 maggio 2017, da Nicola Maggio avverso la medesima decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 7 aprile 2017.
Lopez ricorre contro la FIT per l'annullamento della sua sospensione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Ugo Lopez (ufficiale di gara presso la FIT) contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), n. 17/2016 del 2 settembre 2016, comunicata in data 7 settembre.
La Corte, nel respingere il reclamo del ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 23/2106 del 20 aprile 2016, che ha irrogato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione dall'attività di Giudice Arbitro per un periodo pari a 90 giorni, oltre all'ammenda di € 2.000,00, per l’asserita violazione dell'art. 1 del regolamento di Giustizia FIT, con riferimento agli artt. 1, 3, 6, 65, 66, 70 e 96 del vigente R.U.G., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 41bis, lett. i, del ripetuto Regolamento di Giustizia, per non aver compilato sul luogo della manifestazione i tabelloni dei campionati italiani di Beach Tennis, per non aver effettuato il sopralluogo volto a verificare regolarità ed agibilità dei campi nonché la conformità delle attrezzature, per essere arrivato in ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio dei Campionati, senza alcuna valida giustificazione, per non aver assicurato il regolare svolgimento degli stessi, permettendo al giudice arbitro assistente di accompagnarlo all’aeroporto, anziché lasciargli svolgere le sue funzioni durante le finali in corso, infrangendo i princìpi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ed arrecando pregiudizio e ripercussioni all’onore, rispettabilità e correttezza della Federazione, con l’aggravante della qualifica posseduta.
Il ricorrente chiede al Collegio l'integrale annullamento della decisione impugnata e, in particolare, che venga accertata l'intervenuta estinzione del giudizio nei rigorosi e rituali tempi previsti dal Regolamento di Giustizia della FIT già in prime cure e/o in secondo grado, in relazione alle denunciate violazioni di legge, come evidenziate in atto.
Prima Sezione: cessati contenziosi Liolli/Roma Nuoto-FIN e Ternana/FIGC-Lega Serie B-Ac PISA 1909
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le determinazioni di seguito indicate:
- ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito al ricorso presentato, in data 8 agosto 2016, dal sig. Fabrizio Liolli contro la società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l. nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sez. II, della FIN, assunta in data 28 giugno 2016 e comunicata in data 15 luglio 2016, che, confermando la decisione di primo grado endofederale, ha rigettato l'istanza di svincolo dalla società Roma Nuoto s.s.d. formulata dal ricorrente. Ha, altresì, disposto che le spese del giudizio vengano poste a carico della società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l., liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
- con riguardo al ricorso presentato, in data 26 agosto 2016, dalla società Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. per l'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale era stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017, a data da destinarsi, nel prendere atto della rinuncia al ricorso medio tempore formalizzata dalla difesa della società ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.
Inammissibile il ricorso di Stefano Gamba contro FIJLKAM e Giunta Nazionale
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Stefano Gamba contro la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM), nonché contro la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, avverso e per la dichiarazione di nullità, annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18.2.14, di approvazione dello Statuto Federale della FIJLKAM - segnatamente, negli articoli che disciplinano le modalità di modifica dello Statuto Federale - deliberato dal Commissario ad ACTA in data 18.10.14 e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o comunque consequenziali nelle parti meglio specificate nel ricorso.
Ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000;
- ha preso atto della rinuncia al ricorso – dichiarando conseguentemente estinto il relativo procedimento -presentato dalla Polisportiva Ferrini Cagliari A.S.D. contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) avverso il C.U. n. 4 del 18 luglio 2016, pubblicato in pari data, con il quale il Comitato Regionale Sardegna ha provveduto a dare notizia della dichiarata decadenza del Consiglio Direttivo di tale Comitato, disposta dal Presidente della LND, prof. Antonio Cosentino, il quale ha personalmente disposto, altresì, il commissariamento del C.R. Sardegna stesso e nominato quale Commissario se stesso e Vice Commissario il dott. Giuseppe Caridi sino al 18 gennaio 2017.
Il 6 ottobre udienza ricorso Liolli contro Roma Nuoto s.s.d. e FIN
L’udienza relativa al ricorso presentato dal sig. Fabrizio Liolli contro la società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l. nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) si terrà il prossimo 6 ottobre 2016, a partire dalle ore 14.30, dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino.
Liolli chiede l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sez. II, della FIN, assunta in data 28 giugno 2016 e comunicata in data 15 luglio 2016, che - confermando la decisione di primo grado endofederale - ha rigettato l'istanza di svincolo dalla società Roma Nuoto s.s.d. formulata dal ricorrente e, per l'effetto, chiede lo svincolo dalla predetta società Roma Nuoto.
In tale occasione, il Collegio prenderà, altresì, atto della rinuncia formalizzata dalla società Ternana Calcio S.p.A. che, in data 26 agosto u.s., aveva presentato un ricorso contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. per l'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale era stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017, a data da destinarsi.
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