S.Fusco/FIGC, comunicazioni sulla seconda udienza
Si è svolta oggi la seconda udienza della controversia S.Fusco/FIGC, alla presenza, anche del ricorrente. Il Collegio arbitrale ha, preliminarmente, rinnovato il tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto, nuovamente, delle loro differenti posizioni, ne ha confermato l’esito negativo. Il Collegio arbitrale ha, quindi, invitato le parti alla discussione sul merito. Le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi e hanno svolto brevi repliche. Sentite le parti, il Collegio arbitrale si è riservato la decisione.
Seconda udienza G.Fontana/FIGC
Il TNAS comunica che si è svolta oggi la seconda udienza della controversia G.Fontana/FIGC, alla presenza, anche del ricorrente. Il Collegio arbitrale ha, preliminarmente, rinnovato il tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto, nuovamente, delle loro differenti posizioni, ne ha confermato l’esito negativo. Il Collegio arbitrale ha richiamato l’ordinanza del 24 luglio 2014 con la quale ha ammesso l’interrogatorio libero di Fontana.
Dopo aver proceduto all’interrogatorio, il Collegio arbitrale ha invitato le parti alla discussione sul merito. Le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi e hanno svolto brevi repliche. Dopo breve camera di consiglio, il Collegio arbitrale, su richiesta delle parti, ha concesso loro un termine per il deposito di note e si è riservato di fissare una nuova udienza di discussione in caso di richiesta anche di una sola delle parti; in caso contrario il Collegio arbitrale tratterrà la controversia in decisione, all’esito del deposito delle succitate note.
L. Puccinelli/F. Evola, annullata l'udienza dell'8 settembre
Il TNAS, in relazione alla controversia L. Puccinelli / F. Evola, comunica che il Collegio arbitrale, vista l’istanza di differimento pervenuta dalle parti e in accoglimento della stessa, ha annullato l’udienza prevista per il prossimo 8 settembre.
Giorgio Parretti rinuncia all'arbitrato contro il Vicenza Calcio Spa
Il TNAS comunica di aver preso atto della rinuncia pervenuta da Giorgio Parretti in merito all'istanza arbitrale presentata nei confronti del Vicenza Calcio Spa.
Il 25 settembre udienza V. D'Ippolito /D.Polenta
Il TNAS, in riferimento alla controversia V. D'Ippolito /D. Polenta, comunica che il Collegio arbitrale, ad integrazione dell'ordinanza del 28 luglio 2014 ha disposto che sia sentito, a controprova, sui medesimi capitoli di prova, Filippo Fusco e ha fissato, per l'audizione dei due testi, l'udienza del 25 settembre 2014, ore 16.
Il 26 settembre 4 udienze: Fiorentina contro FIGC, Meier contro FISE, Pietro e Vincenzo Franza contro la FIGC
La prossima sessione di udienze dell'Alta Corte di Giustizia si terrà il 26 settembre, alle ore 16, nell'ambito della quale sarà definitivamente esaurito il contenzioso pendente dinanzi a tale organismo.
Ssaranno trattati i seguenti ricorsi:
Ricorso Fiorentina contro FIGC (avverso chiusura "Curva Fiesole" per una gara)
Ricorso Meier-FISE-CONI (avverso commissariamento C.R. Emilia Romagna FISE)
Ricorso Pietro Franza-FIGC (per annullamento sanzione 5 anni inibizione + preclusione da ogni rango e categoria federale)
Ricorso Vincenzo Franza-FIGC (per annullamento sanzione 5 anni inibizione + preclusione da ogni rango e categoria federale)
Prima Sezione, l'esito delle udienze odierne
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Angelo Maietta, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna,
HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, CONFERMATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO C/O DIVISIONE CALCIO A CINQUE LND-FIGC, DI CUI AL C.U. N. 179 DEL 24 OTTOBRE 2025, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 5 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Giordano Maccarrone ricorre contro Foggia Calcio 1920
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato da Giordano Maccarrone contro la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 avverso la decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 "a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto"), è stato dichiarato risolto "per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarrone l'accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920".
La vicenda trae origine dall'accordo economico sottoscritto, in data 8 agosto 2019, dal ricorrente Giordano Maccarrone con la società sopraindicata, per la stagione sportiva 2019-2020, e ritualmente depositato dalla stessa società, in data 31 ottobre 2019, a mezzo PEC, presso la LND - Ufficio Tesseramento interregionale.
Il ricorrente, sig. Giordano Maccarrone, chiede al Collegio di Garanzia:
- In via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di riformare la decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con ogni e conseguente provvedimento;
- In via subordinata, ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ove non ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, di condannare la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 al pagamento, in favore di Maccarrone, dell’importo di €26.314,40 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà giusta e/o di equità.
I dispositivi di sei udienze discusse davanti alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Niccolò Baroni contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, del 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 53/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Niccolò Baroni “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Daniele Minelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, in data 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione n. 54/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Daniele Minelli “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2021, presentato, in data 1 marzo 2021, dalla A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904 nei confronti di Alessandro De Rose avverso la decisione n. 1/21 della Corte Federale d'Appello, Seconda Sezione, della Federazione Italiana Nuoto (FIN) del 27 gennaio 2021, con la quale, nel respingere il ricorso della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione n. 12/2020 del Tribunale Federale della FIN, Seconda Sezione, depositata in data 23 novembre 2020, che, in accoglimento del ricorso presentato dallo stesso sig. Alessandro De Rose, aveva concesso al medesimo atleta lo svincolo dalla società A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE, SIG. DE ROSE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, da Andrea Bonavia contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020, con cui è stata irrogata, in capo al Bonavia, la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, dalla ASD Sangiovannese 1927 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, la società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. e la Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC avverso e per l'annullamento della decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, di cui al C.U. n. 93 della medesima data, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese - Siena del 20 gennaio 2021 per errore tecnico dell'arbitro, è stato ripristinato il risultato della suddetta gara; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
Carmine D'Anzi ricorre contro il C.R. Basilicata LND-FIGC
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Carmine D'Anzi contro il Comitato Regionale Basilicata LND-FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti di Pietro Rinaldi, Antonio Amatucci, Giuseppe Greco, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Emilio Fittipaldi, Gianfranco Forese, Domenico Ciaglia, Michele Ragone, Rocco Giuseppe Palazzo, Pietro Daraio, Antonio Valente, Michele Lacerenza, Stefano Bitetti, Pasquale Di Giuseppeantonio, Francesco Iasi, Antonio Lallo, Giovanni Di Salvo, Leonardo D’Onofrio e Antonio De Bonis, avverso la decisione n. 90 CFA/2020-21 della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, tra gli altri, del suddetto ricorrente avverso la decisione la decisione n. 105 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC, comunicata in data 19 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di sospensione del processo e respinto il ricorso avverso e per l'annullamento de "La Procedura elettorale, la validità dell'assemblea elettiva del 7 gennaio 2021 del C.R. LND Basilicata e conseguentemente le deliberazioni di nomina avvenute nell'assemblea predetta per il rinnovo delle cariche elettive, quadriennio 2021/2024 e degli atti presupposti, presupponendi, conseguenti e seguenti".
Il ricorrente, Carmine D'Anzi, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di dichiarare la violazione di norma di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, chiedendo di accogliere, nel merito, i motivi di appello e le conclusioni rassegnate nell’atto di impugnazione e, in particolare, accertate le illegittimità rappresentate, relative all’Assemblea elettiva del C.R. Basilicata LND-FIGC, tenutasi in data 7 gennaio 2021, di invalidare/annullare tutti i conseguenti atti e deliberazioni della stessa, in uno all’elezione dei membri del C.R. LND Basilicata, a valere per il quadriennio 2021-2024, tenutesi presso l’Hotel Santa Loja di Tito (PZ), nonché agli atti presupposti, conseguenti e seguenti, con tutte le conseguenti determinazioni del caso;
- in via subordinata, di dichiarare la violazione di norma di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, e di rimettere gli atti all’organo di secondo grado per l’esame nel merito dei motivi di diritto, con ogni altra più idonea determinazione.
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