Il 27 settembre udienza del ricorso di Stefano Gamba contro FIJLKAM e Giunta Nazionale
L’udienza di discussione del ricorso del signor Stefano Gamba contro la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.) e la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), si terrà il prossimo 27 settembre 2016, a partire dalle ore 15.00, dinanzi alla Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Massimo Zaccheo.
Gamba ricorre avverso e per la dichiarazione di nullità, annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18.2.14, di approvazione dello Statuto Federale della FIJLKAM - segnatamente, negli articoli che disciplinano le modalità di modifica dello Statuto Federale - deliberato dal Commissario ad ACTA in data 18.10.14 e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o comunque consequenziali nelle parti meglio specificate nel ricorso.
Il ricorrente chiede al Collegio di dichiarare la nullità e/o di annullare, ovvero dichiarare l'inefficacia della impugnata delibera e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o consequenziali per i motivi di cui in ricorso.
Quaglierini (US Empolese ASD) ricorre contro la FIP per l'inibizione di 4 mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'avv. Corrado Quaglierini, Presidente della U.S. Empolese ASD, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 76 del 1° agosto 2016, comunicata e pubblicata in pari data, che ha confermato la decisione di primo grado endofederale con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per quattro mesi, fino al 13 settembre 2016, per l'asserita violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia FIP.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, previa riforma della decisione impugnata, di ammettere alcune prove testimoniali e, nel merito, di annullare la ripetuta decisione della Corte Federale d'Appello FIP, per i motivi esplicitati nel ricorso.
Accolto il ricorso dell'ASD Enterprise Sport&Service, resta valido il tesseramento di Massimiliano Ferraro
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha accolto il ricorso in oggetto e, per l'effetto, ha annullato la decisione impugnata e ha dichiarato il diritto, per la ricorrente ASD Enterprise & Service, di mantenere il tesseramento con l'atleta Massimiliano Ferraro.
L'ASD Enterprise Sport & Service aveva presentato un ricorso contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), la Corte di Appello Federale FIDAL, il Tribunale Federale FIDAL, nonché nei confronti del sig. Massimiliano Ferraro e dell'ASD Atletica Riccardi Milano 1946 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte d'Appello Federale FIDAL del 30 maggio-29 giugno 2016, comunicata a mezzo PEC in data 6 luglio 2016, che aveva riformato la decisione di primo grado del Tribunale Federale FIDAL n. 18 del 6 aprile u.s., e, per l'effetto, aveva dichiarato la nullità del tesseramento, presso la stessa società ricorrente, dell'atleta Massimiliano Ferraro per l'anno 2016, nonché aveva dichiarato il diritto del sig. Ferraro ad essere tesserato, per l'anno 2016, presso la ASD Atletica Riccardi Milano 1946.
Respinta istanza cautelare, ricorso Ternana/Lega Serie B assegnato alla I Sezione
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto con il quale ha respinto l'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte richiesta dalla società Ternana Calcio avverso l'impugnata delibera del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
Ciò non ritenendo sussistenti, allo stato degli atti, le esigenze cautelari invocate ai fini della assunzione del suddetto, richiesto provvedimento di sospensione.
Il ricorso in oggetto è stato contestualmente assegnato alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia.
Il ricorso della Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. è volto all'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale è stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017 (ed in programma oggi, 27 agosto 2016, alle ore 20.30), a data da destinarsi.
La società ricorrente ha chiesto al Presidente del Collegio di Garanzia di sospendere con proprio decreto, in via cautelare ed inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e di far disputare regolarmente la suddetta gara, in programma oggi, 27 agosto, alle ore 20.30; in subordine, di ordinare, con decreto, la disputa della gara Ternana-Pisa nei giorni di domenica 28 agosto 2016 o lunedì 29 agosto 2016.
Nel merito, la società ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
Ternana calcio S.p.A. ricorre contro LNP Serie B per rinvio gara con il Pisa a data da destinarsi
Il Collegio di Garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. per l'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale è stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017 (ed in programma oggi, 27 agosto 2016, alle ore 20.30), a data da destinarsi.
La società ricorrente chiede al Presidente del Collegio di Garanzia di sospendere con proprio decreto, in via cautelare ed inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e di far disputare regolarmente la suddetta gara, in programma oggi, 27 agosto, alle ore 20.30; in subordine, di ordinare, con decreto, la disputa della gara Ternana-Pisa nei giorni di domenica 28 agosto 2016 o lunedì 29 agosto 2016.
Nel merito, la società ricorrente chiede di annullare il provvedimento impugnato.
Pastore ricorre contro FIGC per annullamento inibizione di sei mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Vincenzo Pastore (all'epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania FIGC/LND) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., pubblicata, in motivazione, sul C.U. n. 12/CFA del 28 luglio 2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, che ha irrogato in capo allo stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione per sei mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
di accertare l'illegittimità della decisione impugnata e di disporne l'annullamento senza rinvio quanto al primo motivo di ricorso (omessa - insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia- violazione e falsa applicazione artt. 1 e 30 FIGC);
di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare, quanto ai motivi n. 2 e 3 del ricorso (estinzione dell'azione disciplinare per superamento dei termini prescritti), e, conseguentemente, di disporne l'annullamento senza rinvio;
di disporre l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, quanto ai punti n. 4 e 5 del ricorso (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione anche sotto il profilo sanzionatorio).
Impellizzeri ricorre contro FIGC per inibizione di 5 anni più preclusione e ammenda di 100.000 euro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Giovanni Luca Impellizzeri (all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del settore tecnico FIGC) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad euro 100.000,00, nonché per l'annullamento di tutte le ordinanze contenute nella suddetta decisione.
Ricorso Liolli contro Roma Nuoto e Fin per la mancata concessione dello svincolo dalla società
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dal sig. Fabrizio Liolli contro la società Roma Nuoto s..s.d. a.r.l. nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sez. II, della FIN, assunta in data 28 giugno 2016 e comunicata in data 15 luglio 2016, che, confermando la decisione di primo grado endofederale, ha rigettato l'istanza di svincolo dalla società Roma Nuoto s.s.d. formulata dal ricorrente.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia dello Sport di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporne lo svincolo dalla predetta Società Roma Nuoto.
Accolto ricorso Virtus Roma, società ammessa a campionato Serie A2
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha accolto il ricorso della società Pallacanestro Virtus Roma ssrl unipersonale contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).
Per l’effetto, ha annullato la decisione della Corte Federale d’Appello della FIP, pubblicata sul C.U. n. 75 del 1 agosto 2016, e la delibera del Consiglio Federale FIP n. 5/2016 del 16 luglio 2016 e, per l’ulteriore effetto, ha disposto l'ammissione della società ricorrente al campionato di serie A2 per l'anno sportivo 2016-2017.
Ricorso Albinoleffe/FIGC contro il mancato ripescaggio in Lega Pro. Udienza 10 agosto
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla società U.C. Albinoleffe s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'impugnazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 44/A del 4 agosto 2016, con la quale, escludendola dalla procedura di ripescaggio, non è stata concessa alla predetta società la Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione sportiva 2016 - 2017.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o l'infondatezza della suddetta, impugnata delibera del Consiglio Federale FIGC, di cui al C.U. n. 44/A del 4 agosto 2016;
per l'effetto, di disporre l'immediata ed incondizionata ammissione della ricorrente al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione 2016-2017, previa concessione alla stessa della Licenza Nazionale.
L'udienza di discussione si terrà il prossimo 10 agosto 2016, a partire dalle ore 15.30, dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia.
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