L'8 agosto udienza ricorso Pallacanestro Virtus Roma contro FIP per diniego di ammissione al campionato di serie A2
Il Collegio di Garanzia dello sport, preso atto della espressa rinuncia ai prescritti termini processuali ordinari del giudizio, formalizzata dalla Pallacanestro Virtus Roma, in data 3 agosto u.s, contestualmente all’atto di proposizione del ricorso, nonché dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in data 4 agosto u.s., al fine di poter ottenere una immediata fissazione dell’udienza di discussione afferente al ricorso di cui in oggetto, ha fissato l’udienza medesima in data 8 agosto 2016, alle ore 13.30.
L’udienza di discussione si terrà dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia
La Polisportiva Ferrini Cagliari A.S.D. rinuncia al ricorso contro il provvedimento di commissariamento da parte del C.R. Sardegna Lega Nazionale Dilettanti
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto la rinuncia al ricorso da parte della Polisportiva Ferrini Cagliari A.S.D. avverso il provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), dal momento che la società ricorrente ha preso atto del fatto che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela dallo stesso Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
L'ASD Entreprise Sport&Service ricorre contro la FIDAL per l'annullamento del provvedimento che ha dichiarato la nullità del tesseramento del sig. Massimiliano Ferraro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso, presentato dalla ASD Enterprise Sport & Service contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), la Corte di Appello Federale FIDAL, il Tribunale Federale FIDAL, nonché nei confronti del sig. Massimiliano Ferraro e dell'ASD Atletica Riccardi Milano 1946 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte d'Appello Federale FIDAL del 30 maggio-29 giugno 2016, comunicata a mezzo PEC in data 6 luglio 2016, che ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale Federale FIDAL n. 18 del 6 aprile u.s., e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del tesseramento, presso la stessa società ricorrente, dell'atleta Massimiliano Ferraro per l'anno 2016, nonché ha dichiarato il diritto del sig. Ferraro ad essere tesserato, per l'anno 2016, presso la ASD Atletica Riccardi Milano 1946.
La ricorrente chiede al Collegio, nel merito, la riforma/annullamento della suddetta sentenza della CFA FIDAL e, per l'effetto, che venga accertata la legittimità/regolarità del tesseramento per l'anno 2016, effettuato dalla stessa ASD Enterprise nei confronti del proprio atleta Ferraro.
Vincenzo Truppa ricorre contro FISE per la sospensione di 4 mesi e l'ammenda di 10mila euro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Vincenzo Truppa per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FISE, depositata in data 28 luglio 2016, con la quale l’organo di appello ha confermato la sentenza del Tribunale Federale FISE, che ha irrogato in capo al suddetto ricorrente la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per quattro mesi e l’ammenda pari ad € 10.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE.
Il ricorrente chiede al Collegio, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la sentenza impugnata con ogni provvedimento inerente e conseguente.
Stefano Gamba ricorre contro FIJLKAM e Giunta CONI per delibera di approvazione dello statuto federale
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Stefano Gamba contro la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.), nonché contro la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, avverso e per la dichiarazione di nullità, annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18.2.14, di approvazione dello Statuto Federale della FIJLKAM - segnatamente, negli articoli che disciplinano le modalità di modifica dello Statuto Federale - deliberato dal Commissario ad ACTA in data 18.10.14 e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o comunque consequenziali nelle parti meglio specificate nel ricorso.
Il ricorrente chiede al Collegio di dichiarare la nullità e/o di annullare, ovvero dichiarare l'inefficacia della impugnata delibera e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o consequenziali per i motivi di cui in ricorso.
Le Sezioni Unite hanno assunto in data odierna 5 determinazioni
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7-2016, presentato, in data 9 marzo 2016, dal sig. Andrea Messersì contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 12 febbraio 2016 che, nel confermare quanto statuito dal Tribunale Federale nel corso del primo grado di giudizio, ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per 30 giorni e l'ammenda pari ad € 500,00 per la violazione dell'art. 4.4 del regolamento ECM, recante disposizioni relative ai trattamenti di urgenza, nonché delle disposizioni contenute nel paragrafo "generalità" del regolamento veterinario e delle disposizioni relative all'autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle sostanze proibite di cui al regolamento veterinario.
CIO’ PREMESSO, IL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, NELL’AMBITO DEL QUALE LA FEDERAZIONE NON SI ERA COSTITUITA, E’ STATO DICHIARATO ESTINTO.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22-2016, presentato, in data 26 maggio 2016, dal sig. Mirko Garaffoni (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS Maceratese) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata nelle motivazioni con C.U. n. 113/CFA del 26 aprile 2016, che ha irrogato in capo al ricorrente la sanzione della squalifica per anni 3, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso.
Ha condannato, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23-2016, presentato, in data 27 maggio 2016, dal sig. Ercole Di Nicola (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica, tesserato per la società l’Aquila Calcio 1927 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello Nazionale FIGC, pubblicata con C.U. n. 114/CFA in data 29 aprile u.s., con cui è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado endofederale (di cui al C.U. n. 48/TFN del 1° febbraio 2016), che aveva affermato la responsabilità dello stesso sig. Di Nicola, comminandogli, in continuazione, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per anni 5 e l'ammenda pari ad € 100.000,00.
Ha condannato, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24-2016, presentato, in data 28 maggio 2016, dall'avv. Vincenzo Nucifora (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. Torres 1903 S.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di anni 3 (da anni 4 e mesi 2, in primo grado), e dell'ammenda, nella misura pari ad € 60.000,00 (da € 50.000,00 in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza-Torres del 17.12.2014, nonché dell'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice, relativamente alla gara Torres-Pro Patria dell'11.01.2015; ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26-2016, presentato, in data 28 maggio 2016, dal sig. Andrea Ulizio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA (2015/2016), pubblicata il 4 maggio 2016, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della squalifica per anni 4 e dell'ammenda pari ad € 50.000,00.
Ha condannato, altresì, i ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di euro 2.000,00, per ciascuno, oltre accessori di legge.
Tali ricorsi erano stati riuniti per connessione oggettiva.
Ha invece accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla Corte Federale d'Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27-2016, presentato, in data 4 giugno 2016, dal sig. Fabrizio Maglia (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Vigor Lamezia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata con C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata in capo al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Ha accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla Corte Federale d'Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28-2016, presentato, in data 4 giugno 2016 dal sig. Luigi Condò (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo società SS Barletta Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso in appello endofederale proposto dall'odierno ricorrente, è stata rideterminata la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale Nazionale nella inibizione di anni 3 (tre) e nell'ammenda di € 50.000,00 (euro cinquantamila). Ha accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla Corte Federale d'Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29-2016, presentato, in data 6 giugno 2016, dal sig. Domenico Giampà (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, a conferma della decisione assunta in primo grado in sede endofederale, la sanzione della squalifica di sei mesi e dell’ammenda pari ad euro 30.000,00.
Ha, infine, compensato le spese del giudizio in merito ai suddetti tre ricorsi, che erano stati riuniti per connessione oggettiva.
Il 28 luglio udienza ricorso Paganese Calcio 1926 contro FIGC per la mancata concessione della Licenza
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Mario Sanino, ha fissato, in data 28 luglio 2016, a partire dalle ore 14, l’udienza di discussione relativa al ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Federale FIGC in data 19 luglio 2016 (di cui al C.U. n. 16/A), pubblicato lo stesso giorno, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente e, per l'effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro, per la stagione sportiva 2016/2017.
La società ricorrente chiede che sia annullato il provvedimento impugnato e, che, per l’effetto, venga ad essa concessa la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente, relativa ammissione al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro per la stagione sportiva 2016/2017.
La Paganese Calcio 1926 ricorre contro la FIGC per la mancanza concessione della Licenza Nazionale
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Federale FIGC in data 19 luglio 2016 (di cui al C.U. n. 16/A), pubblicato lo stesso giorno, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente e, per l'effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro, per la stagione sportiva 2016/2017.
La società ricorrente chiede che sia annullato il provvedimento impugnato e, che, per l’effetto, venga ad essa concessa la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente, relativa ammissione al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro per la stagione sportiva 2016/2017.
Ricorso Fantoni e Nunes contro la FIGB per la sospensione di 3 anni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes contro la Federazione Italiana Giuoco Bridge (F.I.G.B.) per l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale della FIGB, comunicata in data 18 giugno 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione n. 1 del 19 marzo u.s., adottata dal Tribunale Federale Nazionale FIGB, con cui è stata irrogata, nei confronti degli odierni ricorrenti, la sanzione della sospensione per 3 anni ciascuno, oltre, in solido, al pagamento delle spese processuali, determinate in € 300,00 per ciascuno.
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare e/o revocare le decisioni impugnate, segnatamente la delibera della Corte Federale d'Appello FIGB del 10 giugno 2016, comunicata in data 18 giugno u.s., di conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGB n. 1 del 19 marzo 2016, nonché quest'ultima e, per l'effetto, di annullare e/o revocare, senza rinvio, la sanzione della sospensione per 3 anni, oltre al pagamento delle spese processuali, irrogata nei rispettivi confronti;
- in via subordinata, di annullare le predette decisioni, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito alla Corte d'Appello Federale FIGB, con indicazione del corretto principio di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione.
Aurora Pro Patria ricorre contro FIGC per criteri e procedure per integrazione campionati professionistici
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società Aurora Pro Patria nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso il C.U. n. 428/A del 7 giugno 2016, recante i "criteri e procedure per l'integrazione dei campionati professionistici 2016/2017", nella parte in cui, alla lettera D4, stabilisce che le società sanzionate per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, nonché le società che, al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, da scontarsi nella stagione 2016/2017, saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio; la ricorrente impugna, altresì, la parte del ripetuto Comunicato Ufficiale in cui è prevista, quale condicio sine qua non per poter accedere alla procedura di ripescaggio, la corresponsione di un contributo straordinario, determinato nella somma di € 250.000,00, a carico di ogni società che ambisca al ripescaggio medesimo.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare l'impugnata delibera del Consiglio Federale FIGC, di cui al citato C.U. n. 428/A del 7 giugno 2016, nella parte indicata sub lettera D4, relativa alle preclusioni al ripescaggio, nonché nella parte in cui prevede la corresponsione del contributo straordinario.
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