Il 21 giugno in calendario 5 udienze a Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato il 21 giugno 2016, a partire dalle 14.30, la prossima sezione di udienze a Sezioni Unite. Questo il calendario dei ricorsi che saranno trattati in quella sede:
- ricorso della Procura Generale dello Sport operante presso il Coni contro il sig. Giuseppe Polverino, il sig. Lorenzo De Lucia, il sig. Francesco Romano, il sig. Generoso Falvene, il sig. Roberto Manzo, la società Arechi Rugby Asd, nonché nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti;
- ricorso della Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa della Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile, che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto la sig.ra Manelli dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH;
- ricorso del sig. Salvatore Astarita (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas - Città dei Templi) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di 3 anni per l'associazione ex art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori 3 anni per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 60.000,00.
- ricorso del sig. Antonio Ciccarone (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, nell’ambito della società Neapolis s.r.l., attività rilevante, poiché riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo della ripetuta società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni cinque, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori 5 anni e 6 mesi per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00.
- ricorso del sig. Eugenio Ascari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per 3 anni, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato.
Riuniti ricorsi Procura Generale e Procura FIGC su caso Virtus Lanciano.Udienza fissata il 1 giugno
Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha disposto la riunione dei ricorsi presentati rispettivamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura FIGC contro il sig. Claude Alain di Menno di Bucchianico, il sig. Castrignanò e la società S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite che, lo scorso 13 maggio, ha ridotto la sanzione a carico del sig. Claude Alain di Menno di Bucchianico e la penalizzazione a carico della società Lanciano e ha annullato la sanzione irrogata in capo al sig. Castrignanò.
Il Presidente Frattini ha, altresì, assegnato i ricorsi in questione alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia.
Dal canto suo, il prof. Attilio Zimatore, Presidente della Seconda Sezione del Collegio, ha fissato l’udienza di discussione relativa ai ricorsi in questione per il 1 giugno 2016, a partire dalle ore 14.30.
Il sig. Eugenio Ascari ricorre contro la FIGC per l'inibizione di 3 anni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Eugenio Ascari (all’epoca dei fatti Agente di calciatori e società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per tre anni, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di annullare e/o di revocare le sanzioni a suo carico, consistenti nell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito federale per anni 3, nonché nell'ammenda pari ad € 50.000,00; ovvero, in subordine, di ridurre le suddette sanzioni nella misura ritenuta di giustizia, derubricando il comportamento del ricorrente a violazione dell'art. 1bis, comma 1 (principio di lealtà e correttezza), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, anche con riferimento all'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice (obbligo di denuncia) e/o all'art. 6 del Codice di Giustizia (divieto di scommesse e obbligo di denuncia);
- in via subordinata, di annullare la decisione impugnata, rinviando il procedimento alla Corte Federale d'Appello FIGC per il nuovo esame di merito, con indicazione del corretto principio da applicare nel senso descritto in motivazione.
Il Benevento Calcio rinuncia al ricorso contro la FIGC per sopravvenuta carenza di interesse
Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica che la società Benevento Calcio S.p.A. ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso promosso in data 21 aprile contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la società in questione si è classificata al primo posto in classifica nel campionato di pertinenza (Lega Pro, girone C) ed è stata automaticamente promossa in Serie B, senza necessità di dover disputare i play off. L’eventuale restituzione del punto in classifica, oggetto della domanda, sarebbe, pertanto, del tutto ininfluente ai fini della relativa posizione nell’ambito della classifica medesima.
Il ricorso si sarebbe dovuto discutere domani pomeriggio, dinanzi alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia.
Il Benevento Calcio aveva presentato ricorso contro la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 93 del 31 marzo 2016, che ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto al club la penalizzazione in classifica di 1 punto per l'asserita e mancata soddisfazione dei criteri legali ed economico – finanziari finalizzati al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro, a causa del mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo pari ad euro 400.000.
La Procura Generale ricorre contro la signora Eleonora Manelli e la FIH
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa dalla Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile, che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto l'incolpata dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH.
La Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in integrale riforma della decisione impugnata, di decidere la controversia senza rinvio e quindi di condannare la sig.ra Eleonora Manelli alla sanzione di mesi 6 di sospensione, per violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di Giustizia FIH e in relazione all'art. 20, 26, comma 4, del Regolamento Organico FIH vigente all'epoca dei fatti, ovvero alla sanzione che il Collegio riterrà congrua;
- in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, di rinviare all'organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Il Savona F.B.C. rinuncia al ricorso contro la FIGC per sopravvenuta carenza di interesse
Il Collegio di Garanzia dello Sport rende noto che la società Savona F.B.C. s.r.l. ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso promosso in data 18 aprile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento integrale della domanda comunque non consentirebbe alla società ricorrente di conseguire una posizione di classifica utile ai fini dell’accesso ai play out per il mantenimento del titolo sportivo a partecipare al campionato di Lega Pro 2016/2017. Il ricorso si sarebbe dovuto discutere domani pomeriggio dinanzi alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia.
La società Savona F.B.C. s.r.l. aveva presentato ricorso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 0907CFA del 18 marzo 2016, con la quale, a seguito della riassunzione del procedimento in questione, per effetto della decisone n. 4/2016 assunta lo scorso 22 gennaio 2016 dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, era stata rideterminata in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica e in euro 20.000 (ventimila) quella dell’ammenda a carico della società, impregiudicato il restante impianto sanzionatorio.
Benevento Calcio ricorre contro la FIGC per la penalizzazione di un punto
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla Società Benevento Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC – Sezioni Unite -, di cui al C.U. n. 93 del 31 marzo 2016, che ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto al club la penalizzazione in classifica di 1 punto, a causa della mancata soddisfazione dei criteri legali ed economico-finanziari finalizzati al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro e del mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo pari ad euro 400.000.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via pregiudiziale, di disporre l'abbreviazione dei termini del procedimento fino alla metà, al fine di consentire la rapida definizione della controversia prima della fine dei Campionati, con richiesta di fissazione dell'udienza di discussione prima della conclusione del campionato, prevista per l'8 maggio, comunque, prima dell'inizio dei Play Off previsto per il 15 maggio 2016;
- in via cautelare subordinata, nel caso in cui l'udienza di discussione fosse fissata oltre la data del 15 maggio 2016, che le gare di Play Off relative al girone C del Campionato di Lega Pro siano sospese sino alla decisione del Collegio di Garanzia;
- in via preliminare, accertata la violazione degli artt. 38 CGS CONI e 34 bis CGS FIGC, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare e conseguentemente dichiarare l'inefficacia degli atti e l'annullamento delle decisioni impugnate;
- infine, in via principale, in riforma delle impugnate decisioni, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la sanzione inflitta alla ricorrente stessa.
Ricorso di Liliana Pagliariccia contro la FISE per la sospensione di sei mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica di aver ricevuto un ricorso dalla sig.ra Liliana Pagliariccia contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) in merito alla decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello in data 16 febbraio 2016, pubblicata in data 17 febbraio 2016, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che ha comminato alla ricorrente la sospensione per sei mesi dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale, nonché l'ammenda pari ad € 2.000,00, per asserite violazioni amministrativo-contabili. La ricorrente chiede al Collegio l'accoglimento del presente ricorso.
L'udienza del ricorso Morvidoni contro AIA e FIGC è stata rinviata a data da destinarsi
Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica che l'udienza relativa al ricorso del sig. Maurizio Morvidoni contro AIA e FIGC avverso il provvedimento di sospensione dall'AIA fino al 12 settembre, originariamente programmata per domani, a partire dalle ore 15.00, dinanzi alla Seconda Sezione, è stata rinviata a data da destinarsi.
Ricorso di Andrea Messersì contro FISE
Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica di aver ricevuto un ricorso dal sig. Andrea Messersì contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello del 12 febbraio 2016 che, nel confermare quanto deciso dal Tribunale Federale nel corso del primo grado di giudizio, ha sospeso il ricorrente per 30 giorni, comminandogli un'ammenda pari ad € 500,00 per la violazione dell'art. 4.4 del regolamento ECM, recante disposizioni relative ai trattamenti di urgenza, nonché delle disposizioni contenute nel paragrafo "generalità" del regolamento veterinario e delle disposizioni relative all'autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle sostanze proibite di cui al regolamento veterinario.
Il ricorrente chiede al Collegio di decidere la controversia, riformando integralmente la decisione impugnata e dichiarando l'estinzione del procedimento disciplinare, a causa dell'asserito superamento dei termini al momento prescritti per la pronuncia della relativa decisione da parte degli organi di primo e di secondo grado federali.
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